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Sentenza

Sentenza n. 36/2026 - Palermo, Sezione 5

per l'annullamento - delle ordinanze n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS- del 1 giugno 2021, emesse con riferimento alle pratiche -OMISSIS-, e notificate il 4 giugno 2021, con le quali il Capo Ripartizione X (Abusivismo e repressione Fascia Costiera e Patrimonio) ha ingiunto rispettivamente alle ricorrenti la demolizione e la messa in pristino delle opere edili asseritamente eseguite dalle stesse in totale difformità alla concessione auto-assentita; - degli altri atti e provvedimenti presupposti e consequenziali.

Giustizia amministrativa202101707

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanze comunali di demolizione e rimessa in pristino di opere edilizie ritenute realizzate in totale difformità dal titolo edilizio auto-assentito

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato due ordinanze del Comune di Carini che ingiungevano la demolizione e la rimessa in pristino, entro novanta giorni, di una pluralità di opere: innalzamento della parte fuori terra del fabbricato, mutamento di destinazione d’uso e ampliamento del piano seminterrato, piscina interrata, locale separato adibito a servizio igienico, tettoia lignea con chiusura parziale in muratura e muretto di recinzione. Hanno dedotto: violazione dell’art. 7 l. n. 47/1985, sostenendo di essere acquirenti in buona fede e non responsabili degli abusi, anche alla luce dell’assoluzione in sede penale; erronea qualificazione degli interventi come totale difformità, assumendo la loro riconducibilità a ipotesi di parziale difformità o di opere sanabili ai sensi della normativa edilizia regionale e statale; sussistenza della doppia conformità e possibilità di regolarizzazione o di applicazione di sanzioni pecuniarie; difetto di motivazione ed eccesso di potere per mancata considerazione del lungo tempo trascorso e dell’affidamento asseritamente maturato; violazione delle garanzie partecipative per omessa comunicazione di avvio del procedimento; abuso di potere per non avere il Comune considerato la confisca definitiva della società venditrice per reati di criminalità mafiosa. Nel corso dell’udienza le ricorrenti hanno chiesto anche un rinvio in vista della presentazione di una nuova istanza di sanatoria ai sensi del decreto “Salva Casa”.

La decisione

Il TAR ha respinto la richiesta di rinvio, perché formulata in udienza senza documentazione probatoria e non riconducibile a una situazione eccezionale ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a.; la causa era matura per la decisione. Ha dichiarato inammissibile la censura diretta a rimettere in discussione la totale difformità delle opere, poiché le ricorrenti non avevano impugnato i dinieghi taciti formatisi sulle precedenti istanze di sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001, attestati dalle note comunali del 6 agosto 2020. In ogni caso, ha ritenuto tale censura infondata, affermando che gli abusi devono essere valutati unitariamente e nel loro impatto complessivo: la pluralità delle opere realizzate comportava la totale difformità dal titolo edilizio. Ha respinto le censure relative all’estraneità delle proprietarie alla realizzazione degli abusi, chiarendo che l’ordine di demolizione ha natura reale ed è legittimamente rivolto al proprietario, anche se non responsabile della condotta abusiva, quale soggetto che dispone del potere di rimuovere l’abuso. Ha escluso la rilevanza del tempo trascorso e dell’affidamento, poiché non è tutelabile l’affidamento alla conservazione di una situazione edilizia abusiva; inoltre, le ricorrenti erano consapevoli delle irregolarità, avendo presentato istanze di sanatoria. Ha ritenuto sufficiente la motivazione delle ordinanze, contenente la descrizione delle opere e delle ragioni della loro abusività, senza necessità di una motivazione rafforzata sull’interesse pubblico concreto e attuale. Ha escluso l’illegittimità derivante dall’omessa comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di potere vincolato e di ordine demolitorio dovuto. Ha infine giudicato irrilevante la confisca della società venditrice, non incidente sulla legittimità né sull’eseguibilità dell’ordine nei confronti delle proprietarie. Il ricorso è stato quindi dichiarato in parte inammissibile e per il resto rigettato; le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1-bis, c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Il rinvio della trattazione può essere disposto solo in presenza di una situazione eccezionale; la mera prospettazione della presentazione di una nuova istanza di sanatoria, non documentata, non è sufficiente.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Consente al giudice di rilevare d’ufficio una questione di inammissibilità sottoponendola previamente al contraddittorio delle parti; nel caso concreto è stato dato avviso della possibile inammissibilità parziale per mancata impugnazione dei dinieghi taciti di sanatoria.

  • art. 36 d.P.R. n. 380/2001

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Il diniego tacito formatosi sull’istanza di accertamento di conformità deve essere autonomamente impugnato; in sua mancanza non può essere rimessa in discussione, mediante impugnazione dell’ordine di demolizione, la qualificazione dell’intervento abusivo.

  • art. 31 d.P.R. n. 380/2001

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    L’ordine di demolizione può essere rivolto al proprietario dell’immobile anche se non autore dell’abuso, poiché si tratta di una misura reale diretta al ripristino dello stato dei luoghi e il proprietario è il soggetto titolare del potere di eseguire la demolizione.

  • art. 7 l. n. 47/1985

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La disciplina repressiva dell’abuso edilizio non esclude la legittimazione passiva del proprietario non responsabile della realizzazione dell’opera, quando questi sia il soggetto che può concretamente rimuoverla.

  • art. 2 l.r. n. 17/1994

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    È richiamato quale base della comunicazione di inizio lavori accompagnata dalla perizia giurata relativa al titolo edilizio auto-assentito.

  • art. 12 l.r. n. 16/2016

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    È invocato dalle ricorrenti per sostenere la riconducibilità di alcune difformità entro le tolleranze previste dalla normativa regionale, ma il TAR non accoglie tale prospettazione.

  • art. 13 l.r. n. 16/2016

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    È richiamato dalle ricorrenti quale disciplina della sanabilità di alcune difformità; la relativa censura è dichiarata inammissibile, oltre che infondata quanto alla valutazione complessiva dell’abuso.

  • art. 5, comma 2, l.r. n. 16/2016

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    È invocato dalle ricorrenti per la regolarizzazione del mutamento di destinazione d’uso del piano seminterrato, senza che la prospettazione conduca all’annullamento dell’ordine demolitorio.

  • art. 20, comma 5, l.r. n. 4/2003

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    È richiamato dalle ricorrenti per sostenere la regolarizzabilità del portico mediante CILA e oblazione; il TAR non accoglie la censura.

  • l. n. 241/1990

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La mancata comunicazione di avvio non determina l’annullabilità dell’ordine demolitorio, in quanto atto vincolato e dovuto.

Massime di principio

  • L’ordine di demolizione previsto dall’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 ha natura reale e può essere legittimamente adottato nei confronti del proprietario dell’immobile anche quando non sia stato l’autore materiale dell’abuso; il presupposto dell’ordine è la persistente situazione oggettiva di abusività e la titolarità del potere di rimuoverla, non l’accertamento della responsabilità storica del destinatario.
  • La qualificazione dell’abuso edilizio deve essere compiuta considerando l’opera nel suo complesso e l’impatto unitario delle plurime opere realizzate, senza scomporre artificiosamente gli interventi per ricondurli separatamente a fattispecie di parziale difformità o di sanabilità.
  • Il decorso del tempo non consolida né rende tutelabile l’affidamento del proprietario sulla conservazione di opere abusive: non sussiste un affidamento legittimo alla permanenza di una situazione antigiuridica, sicché l’ordine di demolizione non richiede una motivazione rafforzata sull’interesse pubblico concreto e attuale al ripristino.
  • L’ingiunzione di demolizione è un atto vincolato e dovuto, sufficientemente motivato mediante la descrizione delle opere abusive e l’indicazione delle ragioni della loro difformità dal titolo edilizio; l’omessa comunicazione di avvio del procedimento non ne determina, di regola, l’annullabilità.
  • Il diniego tacito formatosi su un’istanza di accertamento di conformità deve essere autonomamente impugnato; in mancanza, il destinatario non può contestare la qualificazione dell’abuso e le relative conseguenze impugnando soltanto il successivo ordine di demolizione.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioPartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiLegittimo affidamentoEfficacia ed esecutorietàPartecipazione procedimentaleDecadenza e tardività

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