Ordinanza n. 231/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) n. 00154/2024, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Friuli Venezia Giulia che aveva deciso sulle misure conseguenti all'inosservanza dell'obbligo vaccinale, consistenti nella sospensione dal lavoro, nella negazione della retribuzione e nella decurtazione dell'anzianità di servizio
Esito
La controversia
Gli appellanti hanno contestato la serie di atti amministrativi adottati nei loro confronti dopo l'accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale previsto dall'art. 4-ter del decreto-legge n. 44 del 2021. Le misure contestate comprendevano la sospensione dallo svolgimento dell'attività lavorativa, la mancata corresponsione della retribuzione e la decurtazione dell'anzianità di servizio per il periodo di sospensione. I motivi di appello riguardano questioni di compatibilità con il diritto dell'Unione europea, già sottoposte alla Corte di giustizia dell'Unione europea dalla Prima Sezione del Consiglio di Stato con il parere n. 563 del 12 giugno 2025, nell'ambito della causa C-522/2024.
La decisione
Il Consiglio di Stato non ha deciso nel merito i motivi di appello. Considerata la coincidenza tra le questioni devolute nel presente giudizio e quella già rimessa alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ha disposto la sospensione impropria del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c., richiamando il precedente dell'Adunanza plenaria n. 4 del 2024, fino alla definizione della causa pendente davanti alla CGUE. Il giudizio dovrà essere proseguito ai sensi dell'art. 80, comma 1, c.p.a., mediante domanda di fissazione di udienza presentata dalla parte più diligente entro il termine perentorio di 90 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea della decisione della CGUE sulla questione rimessa con il parere n. 563 del 2025. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità della parte interessata per esigenze di tutela dei diritti o della dignità.
Norme richiamate
art. 4-ter d.l. 1 aprile 2021, n. 44
La disposizione costituisce il fondamento dell'obbligo vaccinale la cui inosservanza ha determinato le misure amministrative contestate.
art. 267 TFUE
È la base del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea della questione di compatibilità comunitaria rilevante per il giudizio.
art. 295 c.p.c.
Consente la sospensione del giudizio in ragione della pendenza di una questione pregiudiziale rilevante davanti a un altro giudice; nel caso concreto è stato applicato per disporre la sospensione impropria.
art. 80, comma 1, c.p.a.
Disciplina la prosecuzione del giudizio sospeso, imponendo nel caso concreto la presentazione di una domanda di fissazione di udienza entro 90 giorni dalla pubblicazione della decisione della CGUE.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a sostegno della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando la decisione di un giudizio amministrativo dipende da una questione di compatibilità con il diritto dell'Unione europea identica o specificamente coincidente con una questione già rimessa alla Corte di giustizia dell'Unione europea, il giudice amministrativo può sospendere impropriamente il giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. fino alla definizione del procedimento pregiudiziale.
- Dopo la definizione della questione pregiudiziale europea, il giudizio amministrativo sospeso deve essere riassunto ai sensi dell'art. 80, comma 1, c.p.a. mediante domanda di fissazione di udienza della parte più diligente entro il termine perentorio di 90 giorni decorrente dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea della decisione della Corte di giustizia.
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