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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25296/2023 del 25/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (terzo acquirente)

La controversia

La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. proposta da un creditore per far dichiarare inefficace una compravendita immobiliare compiuta dalla società debitrice in favore di un soggetto legato da rapporto di parentela all'amministratrice della società. In primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda, ritenendo provata la lesione della garanzia patrimoniale e la finalità fraudolenta dell'atto. In appello l'acquirente aveva censurato la decisione per carenza e contraddittorietà di motivazione e per difetto dei presupposti dell'eventus damni e del consilium fraudis; la Corte d'appello aveva invece riformato la sentenza, ritenendo non provata la scientia damni/frode di entrambe le parti. Il Fallimento della società proponeva ricorso per cassazione con tre motivi: 1) omessa integrazione del contraddittorio in appello nei confronti di una parte costituita in primo grado, con violazione delle norme sul litisconsorzio e sulla prosecuzione del processo; 2) violazione di norme in tema di prova e revocatoria, per asserita errata valutazione degli elementi probatori e contraddittorietà nell'apprezzamento del rapporto di parentela tra amministratrice e cessionario; 3) violazione degli artt. 66 l.f. e 2901 c.c., per avere la Corte territoriale male applicato i presupposti dell'azione revocatoria ordinaria proposta o proseguita dal curatore.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i tre motivi perché ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso: il ricorrente non aveva depositato, entro il termine di cui all'art. 369 c.p.c., la copia autentica della sentenza impugnata completa della relata di notificazione. La Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui il deposito della sentenza e della relata sono entrambi necessari e la mancanza anche di uno solo di essi comporta improcedibilità, salvo ipotesi eccezionali non ricorrenti nel caso concreto. Ha inoltre verificato che il ricorso, notificato dopo il decorso del termine breve, non poteva essere salvato neppure dalla c.d. prova di resistenza, anche tenendo conto della sospensione dei termini processuali dovuta all'emergenza COVID-19. Nessuna statuizione sulle spese, poiché gli intimati non hanno svolto difese. È stato altresì dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    richiamato come norma dell'azione revocatoria ordinaria, da applicarsi solo se risultano provati i presupposti dell'atto pregiudizievole e della consapevolezza fraudolenta richiesti dalla fattispecie

  • art. 66 l.f.

    richiamato come base per l'azione revocatoria proseguita dal curatore nell'interesse della massa

  • art. 360 c.p.c.

    comma 1, nn. 3 e 4; comma 1, nn. 3 e 5

    indicato come parametro di deduzione dei motivi di ricorso

  • art. 369 c.p.c.

    primo comma; secondo comma, n. 2

    interpretato nel senso che il deposito della copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione sono adempimenti entrambi necessari ai fini della procedibilità

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso

  • art. 325 c.p.c.

    richiamato per il termine breve di impugnazione

  • art. 83, comma 2, d.l. n. 18 del 2020 conv. dalla l. n. 27 del 2020

    richiamato per la sospensione dei termini processuali dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19

  • d.l. n. 23 del 2020 conv. dalla l. n. 40 del 2020

    richiamato in continuità con la sospensione dei termini processuali COVID-19

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione

  • artt. 101, 102, 105, 110, 111, 163, 164, 331, 332, 338, 342, 354, 359 c.p.c.

    richiamati dal ricorrente a sostegno della censura di mancata integrazione del contraddittorio in appello

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di riparto dell'onere della prova

  • artt. 2714, 2717, 2718, 2719, 2721, 2727 c.c.

    richiamati dal ricorrente come norme sulla prova documentale e presuntiva

  • art. 2740 c.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla garanzia patrimoniale del debitore

  • art. 2719 c.c.

    richiamato dal ricorrente con riguardo alla prova documentale

  • art. 2718 c.c.

    richiamato dal ricorrente con riguardo alla prova documentale

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la mancata produzione della copia autentica della sentenza impugnata munita della relata di notificazione determina improcedibilità del ricorso quando la sentenza sia stata notificata e la relata non risulti comunque nella disponibilità del giudice in una delle ipotesi eccezionali riconosciute dalla giurisprudenza.
  • Il deposito della sentenza e quello della relata di notificazione costituiscono adempimenti autonomi e cumulativi ai sensi dell'art. 369 c.p.c.; l'assenza anche di uno solo di essi è sufficiente a precludere l'esame del ricorso.
  • La c.d. prova di resistenza può evitare l'improcedibilità solo se, dal contenuto del ricorso e dai documenti ritualmente disponibili, sia comunque possibile verificare la tempestività dell'impugnazione rispetto al termine breve; se il ricorso è notificato oltre tale termine, la sanatoria non opera.
  • La sospensione dei termini processuali per l'emergenza COVID-19 va computata ai fini del termine breve di impugnazione, ma non può sanare un ricorso notificato oltre la scadenza così rideterminata.
  • Quando il ricorso è dichiarato improcedibile, la Corte non esamina i motivi di merito e il resistente risulta vittorioso; può inoltre trovare applicazione il raddoppio del contributo unificato.
  • rami":["Esecuzioni","Processo civile"],"materie":["Opposizioni esecutive","Impugnazioni"],"sottomaterie":[],"istituti_giuridici":["Onere della prova"]}】】}```json}`}]}]}{

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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