Sentenza n. 424/2026 - Parma, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: dinieghi, anche parziali e impliciti, dell’accesso integrale all’offerta tecnica dell’aggiudicataria e decisioni di oscuramento di ampie parti della medesima offerta
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, concorrente non aggiudicataria in una procedura per l’affidamento di servizi educativi per l’infanzia, ha impugnato la comunicazione di aggiudicazione, la nota di riscontro all’istanza di accesso e il successivo diniego espresso, chiedendo l’accertamento del diritto di ottenere l’offerta tecnica dell’aggiudicataria in versione integrale e non oscurata. L’aggiudicataria aveva chiesto l’oscuramento di numerose sezioni dell’offerta, relative, tra l’altro, alla progettazione educativa, all’organizzazione della giornata e dei gruppi di bambini, alle modalità di ambientamento, all’organizzazione e ai turni del personale, alle proposte migliorative, al nido estivo, al prolungamento orario e agli altri servizi aggiuntivi. La ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 1, 35 e 36 d.lgs. 36/2023, degli artt. 22 e seguenti l. 241/1990 e dell’art. 98 d.lgs. 30/2005, nonché dei principi di trasparenza, correttezza, buon andamento e proporzionalità, lamentando difetto di istruttoria, carenza di motivazione, travisamento, falso presupposto e manifesta illogicità. Ha sostenuto che la stazione appaltante si fosse limitata a recepire la richiesta dell’aggiudicataria senza verificare puntualmente l’effettiva esistenza di segreti tecnici o commerciali e che l’accesso fosse indispensabile per valutare la legittimità dell’ammissione, dell’attribuzione dei punteggi e della verifica di anomalia dell’offerta, anche in relazione ai costi della manodopera. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso, rilevando che anche la ricorrente aveva chiesto l’oscuramento di parti della propria offerta.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità. La circostanza che la ricorrente avesse a sua volta richiesto l’oscuramento della propria offerta non le impedisce di contestare le determinazioni della stazione appaltante relative all’offerta dell’aggiudicataria, poiché l’art. 36, comma 3, d.lgs. 36/2023 attribuisce alla stazione appaltante un autonomo ruolo di valutazione e mediazione sulle richieste di oscuramento. La posizione di concorrente non aggiudicataria conferisce inoltre un interesse concreto a conoscere gli elementi essenziali dell’offerta vincitrice, ai fini dell’eventuale impugnazione dell’aggiudicazione. Nel merito, il ricorso è stato accolto. Il giudice ha affermato che la trasparenza delle offerte costituisce la regola, mentre l’oscuramento per segreti tecnici o commerciali rappresenta una deroga eccezionale, da interpretare restrittivamente. L’offerente deve individuare puntualmente le informazioni riservate, dimostrarne la segretezza, il valore economico e l’adozione di misure ragionevoli per mantenerle segrete, nonché specificare il pregiudizio competitivo derivante dalla divulgazione. Non sono sufficienti richiami generici al know-how o richieste di oscuramento estese a intere sezioni dell’offerta. Il TAR ha ritenuto che, nella fattispecie, l’oscuramento avesse riguardato una parte amplissima e strutturale dell’offerta tecnica, rendendola sostanzialmente inintelligibile e impedendo alla concorrente di comprendere la reale consistenza e le modalità di articolazione della proposta, nonché di verificare l’ammissione, la valutazione e l’eventuale anomalia dell’offerta. Le informazioni oscurate non risultavano riconducibili, per ampiezza e contenuto, a un patrimonio di conoscenze o a scelte strategiche concretamente idonee a determinare un vantaggio competitivo meritevole di tutela. Il TAR ha quindi annullato i dinieghi di accesso, accertato il diritto della ricorrente all’ostensione integrale dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria e ordinato alla stazione appaltante di esibirla in versione non oscurata entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 35 d.lgs. 36/2023
Il comma 5 consente comunque l’accesso al concorrente quando esso sia indispensabile ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici rappresentati in relazione alla procedura di gara.
L’oscuramento per segreti tecnici o commerciali costituisce una deroga eccezionale al principio di trasparenza. La dichiarazione dell’offerente deve essere motivata e comprovata; inoltre, l’accesso difensivo può prevalere sul limite della riservatezza quando sia indispensabile per la difesa in giudizio.
art. 36 d.lgs. 36/2023
Le decisioni di cui al comma 3 sono impugnabili ai sensi dell’art. 116 c.p.a. con ricorso notificato e depositato entro dieci giorni dalla comunicazione digitale dell’aggiudicazione.
La stazione appaltante svolge un autonomo ruolo decisorio e di mediazione sulle richieste di oscuramento delle offerte; le relative determinazioni possono essere impugnate dal concorrente interessato, anche se quest’ultimo abbia chiesto l’oscuramento di parti della propria offerta.
art. 98 d.lgs. 30/2005
Sono segrete, hanno valore economico in quanto segrete e sono sottoposte a misure ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.
La nozione di segreto commerciale richiede la puntuale dimostrazione della segretezza delle informazioni, del loro autonomo valore economico e delle misure adottate per conservarne la riservatezza.
artt. 22 e seguenti l. 241/1990
La disciplina generale dell’accesso documentale concorre a garantire la conoscibilità degli atti amministrativi, ferma la necessità di interpretare restrittivamente le eccezioni relative alla riservatezza.
art. 116 c.p.a.
Il rito è utilizzabile per contestare i dinieghi di accesso alle offerte e per ottenere l’accertamento del diritto di ostensione e l’ordine di esibizione della documentazione.
Massime di principio
- Nelle procedure di gara, la stazione appaltante non può recepire automaticamente la richiesta dell’offerente di oscurare parti dell’offerta, ma deve svolgere una propria valutazione motivata sulla sussistenza e sull’estensione dei segreti tecnici o commerciali invocati.
- L’oscuramento di parti dell’offerta costituisce una deroga eccezionale al principio di trasparenza e deve essere interpretato e applicato in modo restrittivo e proporzionato; non può estendersi indiscriminatamente a intere sezioni strutturali dell’offerta contenenti informazioni necessarie alla comprensione della proposta.
- Per sottrarre informazioni all’accesso non è sufficiente un richiamo generico al know-how aziendale o al rischio di divulgazione: l’offerente deve individuare con precisione le informazioni riservate, dimostrarne la segretezza e il valore economico e indicare quale specifico vantaggio competitivo sarebbe compromesso dalla loro conoscenza.
- Il concorrente non aggiudicatario può contestare l’oscuramento disposto sull’offerta dell’aggiudicatario anche se, nella medesima gara, ha chiesto l’oscuramento di parti della propria offerta, poiché la valutazione della stazione appaltante sulle richieste di riservatezza conserva carattere autonomo e impugnabile.
- Quando l’oscuramento dell’offerta tecnica impedisce al concorrente non aggiudicatario di comprendere gli elementi essenziali della proposta e di verificare l’ammissione, l’attribuzione dei punteggi o l’anomalia dell’offerta, sussiste il diritto all’ostensione integrale per esigenze difensive, salvo la permanenza di oscuramenti limitati a informazioni concretamente qualificabili come segreti tecnici o commerciali.
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