Cassazione Penale, Sentenza n. 21392/2023 del 18/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte di appello di Perugia del 15/02/2022 che aveva dichiarato la nullità della sentenza del Tribunale di Spoleto relativa alla condanna per il reato di cui all'art. 314 c.p.; la Corte territoriale aveva ritenuto violato l'art. 525 c.p.p. per aver il Tribunale, dopo mutamento di composizione del collegio, revocato l'ordinanza di rinnovazione dell'istruttoria e invitato le parti alla discussione senza adeguato contraddittorio e senza rendere conto in udienza della lettura dei verbali delle prove già acquisite
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore generale ritenendo che la Corte di appello non abbia correttamente applicato i principi delle Sezioni Unite in materia di rinnovazione dell'istruttoria dopo mutamento di composizione del collegio. Dalla sentenza del Tribunale risultava che il nuovo collegio aveva reso note alle parti le conclusioni delle Sezioni Unite, aveva ritenuto superflua la nuova escussione dei testi in mancanza di motivazione della richiesta della difesa e aveva dato lettura, ai sensi degli artt. 238 co. 5 e 511 c.p.p., delle dichiarazioni testimoniali già raccolte. La Cassazione ha rilevato che la difesa non aveva opposto nulla e che l'incompletezza del verbale non prova di per sé l'omissione dell'attività. Inoltre sono stati ribaditi principi giurisprudenziali secondo cui l'assenza di lettura formale dei verbali non comporta automaticamente nullità né inutilizzabilità della prova, fermo restando che l'illegittima acquisizione della prova è sanzionata dagli artt. 191 e 526 c.p.p. Conseguentemente la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato il giudizio alla Corte di appello di Firenze per riesaminare il secondo motivo di gravame (sulla mancanza dell'elemento soggettivo del reato) che era stato assorbito dall'erronea declaratoria di nullità
Norme richiamate
art. 525 c.p.p.
principio di immutabilita' che richiede che il giudice che provvede alla deliberazione sia lo stesso che ha assunto e ammesso la prova
la Corte ha richiamato il principio ma ha osservato, in linea con le Sezioni Unite, che i provvedimenti di ammissione della prova emessi da un giudice diversamente composto conservano efficacia se non espressamente modificati o revocati
Sentenza Sezioni Unite n. 41736 del 30/05/2019 (Bajrami)
la facolta' per le parti di richiedere la rinnovazione degli esami testimoniali presuppone la previa indicazione dei soggetti da riesaminare nella lista di cui all'art. 468 c.p.p.; il consenso delle parti alla lettura degli atti non e' necessario in talune ipotesi
stabilisce che la lettura delle dichiarazioni testimoniali acquisite da collegio diversamente composto e' possibile senza consenso delle parti quando la ripetizione non e' stata richiesta/ammessa o non e' piu' possibile, e che le richieste di riesame presuppongono la lista ex art. 468
art. 511 c.p.p.
norma richiamata per la lettura in udienza delle prove dichiarative gia' agli atti
consente la lettura delle dichiarazioni e degli atti depositati nel fascicolo dibattimentale e il loro utilizzo in assenza di nuova escussione
art. 468 c.p.p.
previsione della lista dei testi da depositare per chiedere la rinnovazione dell'esame
la possibilita' per la difesa di richiedere la rinnovazione degli esami testimoniali e' subordinata alla indicazione preventiva dei soggetti da riesaminare nella lista ex art. 468
art. 238 co. 5 c.p.p.
richiamato in relazione alla modalita' di acquisizione/lettura di atti e dichiarazioni gia' raccolti
usato dal Tribunale per giustificare la lettura delle prove gia' acquisite e depositate nel fascicolo
art. 178 c.p.p.
richiamato in tema di cause generali di nullita'
la Cassazione osserva che l'omissione formale di dare lettura degli atti non rientra fra le cause generali di nullita' previste dall'art. 178
art. 191 c.p.p. e art. 526 c.p.p.
norme sanzionatorie che riguardano l'inutilizzabilita' della prova per acquisizione illegittima
tali articoli puniscono l'illegittima acquisizione della prova con la sua inutilizzabilita', ma non sanzionano semplici omissioni formali come la mancata lettura
Sez. 3, n. 19/11/2020 (A.) e Sez. 5, n. 40374 del 14/09/2022 (Antonacci)
giurisprudenza menzionata che ammette il ricorso ad elementi esterni per integrare l'incompleta documentazione del verbale e afferma che la mancata indicazione di alcune attivita' nel verbale non prova di per se' la loro mancata esecuzione
confermano che l'incompletezza del verbale non equivale automaticamente a nullita' e che la valutazione puo' ricorrere a elementi logici o esterni
Massime di principio
- Dopo il mutamento di composizione del collegio, le dichiarazioni testimoniali gia' raccolte davanti al precedente collegio possono essere utilizzate senza il consenso delle parti se la ripetizione non e' stata richiesta, ammessa o non e' piu' possibile, e se le parti non hanno indicato nella lista ex art. 468 i testi da rinnovare
- La mancata trascrizione nel verbale di udienza di determinate operazioni (es. la lettura dei verbali) non prova automaticamente che tali operazioni non siano avvenute; e' possibile integrare il verbale con altri elementi di valutazione a fini interpretativi
- L'omissione formale della lettura degli atti non determina di per se' la nullita' della decisione né l'inutilizzabilita' della prova, a meno che non sia dimostrata un'illegittima acquisizione o altro vizio rilevante sanzionato dalle norme processuali
- Se la difesa intende ottenere la rinnovazione dell'esame testimoniale in caso di cambiamento del giudice, deve indicare preventivamente i soggetti da riesaminare nella lista di cui all'art. 468 c.p.p.; l'assenza di tale indicazione rende piu' difficoltosa la prospettazione di un diritto alla rinnovazione
- Il giudice d'ufficio che, alla luce di un nuovo orientamento giurisprudenziale sopravvenuto, modifica una precedente ordinanza istruttoria deve documentare le ragioni in sentenza; tuttavia la Corte di Cassazione richiede una valutazione complessiva e non invalida automaticamente le decisioni quando il processo nel suo complesso consente di accertare che le attivita' sono state svolte correttamente
- In appello, la declaratoria di nullita' va motivata alla luce di criteri rigorosi: una declaratoria sommaria per vizi formali non corroborati da violazioni sostanziali puo' essere cassata e il giudizio rinviato per riesame
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 18 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 21136/2023 del 18/05/2023
- Sentenza penale · 18 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 21139/2023 del 18/05/2023
- Sentenza penale · 18 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 21140/2023 del 18/05/2023
- Sentenza penale · 18 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 21142/2023 del 18/05/2023
- Sentenza penale · 18 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 21143/2023 del 18/05/2023
- Sentenza penale · 18 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 21145/2023 del 18/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →