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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13289/2024 del 14/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso in favore di una banca per il recupero di un credito da finanziamento nei confronti della società debitrice e di due garanti personali. Il tribunale revoca il decreto e determina il credito in importo minore. In appello, la banca originaria si costituisce e, nel corso del giudizio, viene prima incorporata da UBI e poi il portafoglio crediti viene ceduto in blocco a una SPV, con intervento della servicer mandataria. La Corte d'appello accoglie l'appello principale degli opponenti ritenendo non provata la legittimazione della cessionaria intervenuta: reputa insufficiente la sola pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione e osserva che il credito non risulta specificamente individuabile nella documentazione prodotta. Nonostante ciò, la Corte d'appello accoglie l'appello e revoca il decreto ingiuntivo, dichiarando assorbito ogni altro profilo di merito e condannando alle spese la cessionaria. La banca ricorre per cassazione con quattro motivi: (1) questione di legittimità costituzionale della disciplina sui giudici ausiliari d'appello; (2) nullità per motivazione apparente, perché la Corte d'appello avrebbe accolto l'appello solo per il difetto di legittimazione della cessionaria senza esaminare il merito e gli appelli; (3) violazione dell'art. 287 c.p.c. per la correzione dell'errore materiale sulle spese; (4) violazione dell'art. 91 c.p.c. sulla condanna alle spese. La cessionaria propone ricorso incidentale deducendo: (a) che per la cessione in blocco sarebbe bastato l'avviso in G.U. per provare la titolarità del credito; (b) vizio di motivazione per avere la Corte territoriale dichiarato assorbiti tutti i motivi di appello e incidentali. La Cassazione ritiene infondato il motivo incidentale sulla prova della cessione in blocco, affermando che nella specie la Corte d'appello ha motivato in modo congruo l'insufficienza della documentazione prodotta. Dichiara invece fondato il secondo motivo del ricorso principale, perché la sentenza d'appello è nulla per motivazione apparente: una volta ritenuto non provato l'intervento della cessionaria, la Corte non poteva dichiarare assorbiti i motivi di merito e l'appello incidentale, dovendo comunque esaminare le censure proposte. Gli altri motivi restano assorbiti. La decisione impugnata viene quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Ancona in diversa composizione, che dovrà provvedere anche sulle spese di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione accoglie il secondo motivo del ricorso principale, rigetta il primo motivo incidentale, dichiara inammissibile per carenza di interesse il secondo motivo incidentale e assorbe gli altri motivi. Cassa la sentenza della Corte d'appello di Ancona in relazione ai motivi accolti e rinvia alla medesima Corte, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Nel corpo della motivazione viene anche confermato il principio secondo cui, in tema di cessione in blocco di crediti bancari, il cessionario deve provare l'inclusione del credito nel perimetro ceduto, ma l'avviso in G.U. può essere sufficiente solo se il credito sia identificabile senza incertezze; nella specie, però, la Corte territoriale ha ritenuto insufficiente la documentazione prodotta. La cassazione si fonda però soprattutto sulla nullità della motivazione della sentenza d'appello, che ha dichiarato assorbite questioni di merito e appello incidentale senza spiegare il percorso logico-giuridico seguito.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    richiamato per il vizio di motivazione apparente della sentenza e per i profili di terzietà/indipendenza del giudice; la motivazione deve rendere percepibile il ragionamento decisorio.

  • art. 25 Cost.

    invocato dalla ricorrente per la questione di legittimità costituzionale sulla composizione della Corte d'appello; il motivo viene però ritenuto infondato alla luce della decisione della Corte costituzionale.

  • art. 106 Cost.

    richiamato nella parte che riguarda i giudici ausiliari d'appello e la declaratoria di illegittimità costituzionale della relativa disciplina.

  • art. 132 c.p.c.

    la motivazione è nulla quando manca l'indicazione del criterio logico seguito dal giudice o quando è solo apparente.

  • art. 158 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente come conseguenza della dedotta nullità della sentenza e dell'ordinanza di correzione.

  • art. 287 c.p.c.

    la ricorrente sosteneva che la correzione dell'errore materiale fosse illegittima; la censura resta assorbita.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato per contestare la condanna alle spese in capo alla parte ritenuta non soccombente; motivo assorbito.

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 3, 4 e 5

    utilizzato quale parametro dei motivi di ricorso per cassazione.

  • art. 58 d.lgs. 385/1993

    disciplina la cessione in blocco di crediti bancari; il cessionario deve dimostrare l'inclusione del credito ceduto, ma la pubblicazione in G.U. può essere sufficiente se il credito è comunque identificabile.

  • art. 4 l. 130/1999

    richiamato in relazione alla cessione dei crediti cartolarizzati e alla pubblicazione dell'avviso.

  • art. 7 l. 130/1999

    citato nell'avviso di cessione richiamato dalla Corte d'appello.

  • art. 105 c.p.c.

    richiamato per l'intervento volontario della società cessionaria/avente causa nel processo.

  • art. 2504-bis c.c.

    in caso di fusione per incorporazione intervenuta in corso di causa, il processo non si interrompe e i rapporti proseguono in capo all'incorporante.

Massime di principio

  • In tema di motivazione della sentenza, sussiste nullità per motivazione apparente quando il giudice enuncia formalmente una ragione decisoria ma non esplicita il percorso logico-giuridico che consente di comprendere perché pervenga all'esito adottato; non è sufficiente un riferimento generico all'assorbimento di altre questioni se queste restano autonome e decisive.
  • La parte che agisce o interviene affermandosi successore a titolo particolare di un creditore, specie in caso di cessione in blocco di crediti bancari, deve dimostrare la riconducibilità del credito controverso al perimetro della cessione; la pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale può valere come prova adeguata solo se i rapporti ceduti siano comunque individuabili senza incertezze.
  • La cessione in blocco disciplinata dall'art. 58 T.U.B. deroga alla cessione ordinaria del credito, consentendo una forma di pubblicità sostitutiva della notifica individuale; tuttavia, la semplificazione probatoria non esonera il cessionario dall'onere di fornire elementi idonei a collegare il singolo credito al blocco ceduto quando tale collegamento sia contestato.
  • La fusione per incorporazione intervenuta in corso di causa non determina l'interruzione del processo; la società incorporante prosegue nei rapporti sostanziali e processuali della incorporata, ma chi voglia compiere atti processuali deve provare la propria qualità di successore.
  • Se la sentenza d'appello omette di esaminare i motivi di merito proposti dalle parti, dichiarandoli assorbiti per una ragione preliminare che non li rende realmente irrilevanti, la pronuncia è affetta da nullità per difetto assoluto di motivazione e va cassata con rinvio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConto correnteMutuoIntermediazione finanziaria
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazioneObblighi informativi MIFID
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullitàBuona fede e correttezza

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