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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33927/2022 del 14/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in due motivi: (1) violazione degli artt. 627 e 649 c.p.p. e art. 606 c.p.p. lett. c) con riguardo al presunto ne bis in idem tra la fattispecie di associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.) e le violazioni doganali (art. 291-quater d.P.R. 20/01/1973, n. 43), nonché all'erronea correlazione e valutazione delle sentenze e dei decreti prodotti dalla difesa; (2) violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606 c.p.p. lett. b) ed e)) per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e per la presunta sproporzione della pena, con censura della motivazione della Corte di appello che avrebbe subordinato l'istituto attenuante alla natura associativa del reato e ai precedenti personali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo fosse già stato limitatamente accolto in sede di annullamento con rinvio soltanto rispetto a specifici provvedimenti non definiti con giudicato, e che la Corte di appello, come giudice del rinvio, avesse correttamente svolto il nuovo esame sulle questioni devolute, non essendo necessario riesaminare le sentenze irrevocabili non oggetto del rinvio. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto legittima la valutazione discrezionale della Corte di appello in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, motivata sulla base della gravità del reato associativo e dei numerosi precedenti penali dell'imputato (art. 133 c.p.). Per l'inammissibilità del ricorso è stata disposta la condanna dell'ERRICO al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha inoltre escluso la verifica della prescrizione del reato, atteso che l'inammissibilità non consente l'esame di tale questione.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Fattispecie contestata all'imputato relativa all'associazione di tipo mafioso; la valutazione della responsabilità per tale reato è stata oggetto del giudizio di merito e rileva ai fini dell'applicazione delle circostanze attenuanti e del trattamento sanzionatorio.

  • art. 291-quater d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 43

    Norma riferita alle violazioni doganali; la Corte d'appello ha dichiarato estinta per prescrizione la relativa contestazione, eliminando l'aumento di pena collegato.

  • art. 649 cod. proc. pen.

    "gli altri procedimenti penali a carico dell'Errico non risultano definiti con sentenza irrevocabile"

    Richiamata nella censura difensiva relativa al ne bis in idem; la Corte di cassazione ha ritenuto che la sentenza di annullamento aveva limitato il controllo ai provvedimenti non coperti da giudicato, per cui la Corte di appello ha correttamente esaminato solo le questioni devolute.

  • art. 627 cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata nella doglianza; il vizio dedotto non è stato trovato idoneo a rendere il reclamo ammissibile, essendo mancata la specificità della censura rispetto alla disamina svolta dal giudice del rinvio.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c), e) cod. proc. pen.

    Disposizioni che individuano i motivi di ricorso per cassazione: lett. c) (violazione delle norme processuali), lett. b) ed e) (violazione di legge e vizio di motivazione). La Corte ha ritenuto i motivi inammissibili per insufficienti o generiche censure rispetto alla motivazione e all'ambito del rinvio.

  • art. 133 cod. pen.

    Disciplina delle circostanze attenuanti generiche; la Corte di appello ha valutato discrezionalmente i criteri rilevanti (gravità del fatto, precedenti) e ha ritenuto prevalenti elementi ostativi alla concessione delle attenuanti.

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Richiamato nella sentenza di annullamento; la Corte ha distinto le questioni devolute al giudice del rinvio e quelle non comprese nel decreto di annullamento.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità o infondatezza dell'impugnazione; applicata dalla Corte per la quantificazione di euro 3.000, ravvisando profili di colpa nell'impugnazione.

Massime di principio

  • Il giudice di rinvio deve esaminare soltanto le questioni indicate dalla sentenza di annullamento; censure che investono provvedimenti coperti da giudicato o non devoluti restano estranee al nuovo esame.
  • Per il ne bis in idem occorre specificità nella comparazione cronologica e fattuale delle condotte: doglianze generiche o che si limitano a richiamare atti/processi senza mostrare identità di fatti sono inammissibili.
  • La concessione delle circostanze attenuanti generiche è rimessa a un apprezzamento discrezionale del giudice di merito; la Corte di cassazione sindaca solo il rispetto dei criteri legali e la motivazione, non la valutazione di merito se adeguatamente motivata.
  • Se il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, questioni sopravvenute o non sollevate che richiedano esame di merito (es. prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata) potrebbero non essere esaminabili dalla Corte di cassazione.
  • Le spese e le somme a favore della Cassa delle ammende possono essere imposte se l'impugnazione risulta infondata o presentata con colpa, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi importante valutare la fondatezza e la specificità delle censure prima di proporre ricorso.

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