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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31803/2026 del 24/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il Tribunale del riesame di Monza aveva accolto l'appello proposto dal Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 322-bis c.p.p., disponendo nei confronti dell'indagato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, fino all'importo di euro 11.997.962,84, in relazione al delitto contestato ai sensi degli artt. 81, comma 2, e 110 c.p. e dell'art. 2 del d.lgs. n. 74/2000. L'indagato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, la violazione di legge in relazione alla verifica della concretezza e attualità del periculum in mora richiesto per il sequestro preventivo finalizzato alla confisca. Ha sostenuto che non emergessero rischi concreti di dispersione patrimoniale né condotte indicative di un intento di depauperamento, evidenziando di avere posto immediatamente tutti i propri beni immobili a garanzia del potenziale debito tributario e di essersi dichiarato disponibile a instaurare un contraddittorio con l'Erario sul merito delle contestazioni. Il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso, rilevando l'assenza di violazioni di legge o omissioni motivazionali riconducibili a tale vizio. Prima della decisione, il difensore munito di procura speciale ha depositato rituale dichiarazione di rinuncia all'impugnazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso in ragione della rituale rinuncia all'impugnazione formulata dal difensore munito di procura speciale, ai sensi dell'art. 589, comma 2, c.p.p. La rinuncia determina l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 500,00 alla Cassa delle ammende, poiché l'inammissibilità è riconducibile alla sua volontà e quindi a colpa. La Corte ha precisato che l'art. 616 c.p.p. non distingue tra le diverse cause di inammissibilità e che la sanzione pecuniaria si applica anche all'inammissibilità pronunciata ai sensi dell'art. 591 c.p.p., compresa quella conseguente alla rinuncia all'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 322-bis c.p.p.

    Richiamato quale fondamento dell'appello cautelare proposto dal Pubblico Ministero e accolto dal Tribunale del riesame.

  • art. 81, comma 2, c.p.

    Richiamato tra le disposizioni contestate, in relazione alla ritenuta continuazione delle condotte.

  • art. 110 c.p.

    Richiamato tra le disposizioni contestate in materia di concorso di persone nel reato.

  • art. 2 d.lgs. n. 74/2000

    Indicato quale fattispecie incriminatrice oggetto dell'indagine, relativa alla dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

  • art. 589, comma 2, c.p.p.

    Consente la rinuncia all'impugnazione mediante dichiarazione del difensore munito di procura speciale; la dichiarazione è stata ritenuta rituale.

  • art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p.

    Prevede l'inammissibilità dell'impugnazione in caso di rinuncia; tale disposizione è stata applicata dalla Corte.

  • art. 616 c.p.p.

    Impone, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali e, quando l'inammissibilità è riconducibile alla volontà o colpa del ricorrente, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; la norma si applica anche alla rinuncia all'impugnazione.

Massime di principio

  • La rinuncia all'impugnazione formulata ritualmente dal difensore munito di procura speciale determina l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p., senza necessità di esaminare nel merito i motivi dedotti.
  • La declaratoria di inammissibilità conseguente alla rinuncia all'impugnazione comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ove l'inammissibilità sia riconducibile alla sua volontà e quindi a colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
  • L'art. 616 c.p.p. non limita la sanzione pecuniaria alle sole ipotesi di inammissibilità previste dall'art. 606, comma 3, c.p.p., ma la rende applicabile anche alle inammissibilità pronunciate ai sensi dell'art. 591 c.p.p., inclusa quella derivante dalla rinuncia all'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSequestro preventivoDichiarazione fraudolenta
RamiProcesso penaleMisure cautelariReati tributari

Testo integrale

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