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Sentenza

Sentenza n. 5255/2026 - Napoli, Sezione 6

per la esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Benevento, in funzione di Giudice del Lavoro, n. 530/2025 (RG n. 3726/2024).

Giustizia amministrativa202507080

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Benevento, Giudice del Lavoro, n. 530/2025, relativa all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Benevento n. 530/2025, divenuta definitiva per mancata impugnazione, con la quale il Ministero era stato condannato a erogarle la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, dell'importo nominale di 500 euro per l'annualità maturata. La sentenza era stata notificata in forma esecutiva all'Amministrazione ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, senza che il Ministero avesse dato esecuzione al giudicato. La ricorrente aveva chiesto anche la nomina di un commissario ad acta e l'applicazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.; quest'ultima domanda è stata successivamente rinunciata. Il Ministero si è costituito soltanto formalmente.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha rilevato che la sentenza del giudice ordinario, una volta passata in giudicato, produce un immediato vincolo conformativo-ordinatorio nei confronti dell'Amministrazione, tenuta a realizzare concretamente l'utilità riconosciuta dalla pronuncia. Poiché il giudicato era stato notificato in forma esecutiva, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni e non risultava alcuna esecuzione da parte del Ministero, il Collegio ha ordinato all'Amministrazione di assegnare alla ricorrente la Carta elettronica e di accreditarvi l'importo nominale di 500 euro entro 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il direttore della DGOSV, con facoltà di delega ad altro dirigente, da insediarsi su istanza della ricorrente e da operare nei successivi 60 giorni. La domanda di penalità di mora, già rinunciata, non è stata accolta. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 500 euro oltre accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato effettivamente versato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione inadempiente.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Prevede la possibilità di applicare una penalità di mora nel giudizio di ottemperanza; nel caso concreto la relativa domanda è stata rinunciata dalla ricorrente.

Massime di principio

  • Una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando impone a una pubblica amministrazione l'attribuzione di una specifica utilità, ha immediato valore conformativo-ordinatorio e può essere fatta valere mediante giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l'Amministrazione deve dare esecuzione concreta al comando contenuto nel giudicato, realizzando il bene della vita riconosciuto dalla pronuncia e non limitandosi ad adottare atti meramente formali.
  • L'ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione è procedibile quando il giudicato sia stato notificato in forma esecutiva e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • In caso di persistente inerzia dell'Amministrazione oltre il termine assegnato dal giudice dell'ottemperanza, il giudice può nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta, individuando l'ufficio competente e consentendo la delega a un dirigente dell'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

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