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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13530/2024 del 03/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile il reclamo per assenza di motivi avverso il parziale rigetto della istanza di liberazione anticipata. Denunciava violazione di legge processuale poichè i motivi del reclamo erano stati trasmessi, entro il termine di legge, tramite posta elettronica certificata (PEC) dall'indirizzo PEC del difensore all'indirizzo PEC dell'ufficio giudiziario abilitato alla ricezione telematica degli atti.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Richiamando l'art. 87‑bis d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (applicabile pro tempore) e l'art. 69‑bis Ord. pen., ha rilevato che i motivi erano stati effettivamente trasmessi via PEC dal difensore in data 20 marzo 2023, entro il termine di dieci giorni previsto dall'art. 69‑bis. Di conseguenza la declaratoria di inammissibilità per assenza di motivi è stata ritenuta erronea. La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di sorveglianza di Napoli per il rinnovo del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 87-bis, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Consente la trasmissione dell'atto di impugnazione e/o dei motivi tramite PEC dall'indirizzo PEC del difensore a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento, se l'indirizzo è inserito nel registro generale degli indirizzi elettronici e nel rispetto delle specifiche tecniche.

  • art. 69-bis, Ordinamento penitenziario

    Stabilisce il termine di dieci giorni per il deposito dei motivi del reclamo: i motivi depositati via PEC entro tale termine sono tempestivi.

  • art. 7, regolamento (D.M. Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44) (registro generale degli indirizzi elettronici)

    Individua il registro generale degli indirizzi elettronici degli uffici giudiziari; l'invio tramite PEC all'indirizzo ivi indicato è idoneo a produrre gli effetti di ricezione previsti dalla normativa.

Massime di principio

  • La trasmissione dei motivi di impugnazione via PEC dal difensore all'indirizzo PEC dell'ufficio giudiziario iscritto nel registro è valida e rende i motivi tempestivi se rispettati termini e specifiche tecniche.
  • La dichiarazione di inammissibilità per "assenza di motivi" non può essere pronunciata se i motivi risultano effettivamente trasmessi e ricevuti nei modi e nei termini previsti; in caso contrario è possibile ottenere annullamento e rinvio in sede di legittimità.
  • È essenziale conservare le ricevute telematiche (notificazioni e ricevute di consegna) che provino l'invio e la ricezione della PEC come prova della tempestività e correttezza formale.
  • Prima di dichiarare l'inammissibilità per difetti formali, il giudice deve verificare l'effettiva corrispondenza tra l'indirizzo PEC destinatario e quello iscritto nel registro generale degli indirizzi elettronici; invii ad indirizzi non registrati possono non produrre effetti.
  • In situazioni analoghe, se la parte ritiene che il deposito telematico sia stato correttamente effettuato ma il giudice lo dichiara assente, è opportuno impugnare l'ordinanza spiegando e documentando la trasmissione PEC per ottenere il riesame.

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