Sentenza n. 1581/2026 - Torino, Sezione 2
per l'annullamento - della “Ordinanza di rimozione e ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi dell'artt. 31 comma 2 e 35 D.P.R. 380/2001, presso l'unità immobiliare sita in Torino, VIA REISS ROMOLI GUGLIELMO 122/5 (C.T. Foglio: 1052 / Mappale: 31)” n. 14/2024 del 7.2.2024 (Prot. Ed. n. 2023-4-3280) a firma della Dirigente del “Servizio vigilanza edilizia ed agibilità” della Città di Torino, notificata in data 8.2.2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza comunale di rimozione e ripristino dello stato dei luoghi relativa a plurimi manufatti e opere edilizie ritenuti abusivi
Esito
Favorevole al ricorrente (affittuaria)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente, affittuaria dal 2011 di un'area destinata ad attività artigianali e commerciali, ha impugnato l'ordinanza con cui il Comune di Torino le ha ordinato, insieme alla società proprietaria, la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi per opere realizzate in fascia di rispetto fluviale e in area sottoposta a vincolo paesaggistico. Gli interventi contestati comprendevano tettoie metalliche di rilevante estensione, strutture infisse al suolo con fondazioni e pavimentazioni in cemento, roulottes, container destinati a uffici e depositi, recinzioni permanenti, una strada interna e movimenti di terra incidenti sull'assetto della sponda fluviale. La ricorrente ha dedotto: violazione degli artt. 6, 6-bis e 31 d.P.R. 380/2001 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e contraddittorietà, sostenendo che le opere fossero edilizia libera, finiture esterne, aree di sosta o pertinenze non soggette a permesso di costruire; difetto di istruttoria, incertezza e indeterminatezza delle contestazioni, formulate in parte in termini dubitativi; violazione dell'art. 31 d.P.R. 380/2001, difetto di istruttoria e motivazione, poiché l'ordine era stato rivolto alla società in quanto semplice affittuaria, senza accertarne la responsabilità nella realizzazione degli abusi; violazione dell'art. 2 l. 241/1990 per la durata asseritamente ingiustificata del procedimento. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per mancata contestazione dei vincoli gravanti sull'area e ne ha chiesto il rigetto.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di inammissibilità, rilevando che la ricorrente aveva interesse all'annullamento dell'ordinanza indipendentemente dalla contestazione dell'esistenza o dell'estensione dei vincoli, avendo dedotto censure autonomamente idonee a determinare l'annullamento dell'atto. Ha accolto, con carattere assorbente, il motivo relativo alla legittimazione passiva e all'imputabilità degli abusi. L'art. 31, comma 2, d.P.R. 380/2001 individua quali destinatari dell'ingiunzione di rimozione o demolizione il proprietario e il responsabile dell'abuso. Poiché la ricorrente era stata qualificata dal Comune soltanto come affittuaria, e non come proprietaria o autrice degli interventi, l'amministrazione avrebbe dovuto svolgere specifici accertamenti sull'epoca di realizzazione dei manufatti e sugli effettivi autori degli abusi, oltre a motivare puntualmente le ragioni dell'imputazione alla conduttrice. I verbali di sopralluogo non documentavano tali verifiche e il Comune si era limitato a indicare la società quale affittuaria, senza accertarne la responsabilità. Il difetto di istruttoria e la violazione dell'art. 31 d.P.R. 380/2001 hanno determinato l'annullamento dell'ordinanza nella parte riferita alla società ricorrente. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 31, comma 2, d.P.R. 380/2001
ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione
L'ordine di demolizione per interventi eseguiti senza permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali deve essere rivolto al proprietario o al responsabile dell'abuso. Nei confronti del conduttore o affittuario, non assimilabile al proprietario, l'amministrazione deve accertare e motivare specificamente la sua responsabilità nella realizzazione dell'abuso.
art. 35 d.P.R. 380/2001
Richiamato quale base normativa dell'ordinanza di rimozione e ripristino relativa agli abusi incidenti anche su aree demaniali.
artt. 6 e 6-bis d.P.R. 380/2001
Richiamati dalla ricorrente per sostenere la riconducibilità delle opere all'edilizia libera o ad attività soggette a comunicazione; le relative censure sono state assorbite.
art. 2 l. 241/1990
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla durata del procedimento; la censura è stata assorbita.
Massime di principio
- L'ordine di demolizione previsto dall'art. 31, comma 2, d.P.R. 380/2001 deve essere rivolto al proprietario dell'immobile o al responsabile dell'abuso; la mera qualità di conduttore o affittuario non è sufficiente a fondare la legittimazione passiva del destinatario.
- Quando l'amministrazione intende ordinare la demolizione a un soggetto non proprietario, deve accertare previamente che questi sia responsabile della realizzazione dell'abuso e indicare nella motivazione le circostanze concrete e giuridiche che consentono di imputargli l'intervento.
- L'omessa verifica dell'epoca di realizzazione dei manufatti e degli effettivi autori degli abusi, unita alla mera indicazione del destinatario quale affittuario, integra difetto di istruttoria e violazione dell'art. 31, comma 2, d.P.R. 380/2001 e comporta l'illegittimità dell'ordine di demolizione nei suoi confronti.
- Il silenzio del privato rispetto a un verbale di sopralluogo o a una comunicazione di avvio del procedimento non esonera l'amministrazione dall'accertare rigorosamente il titolo in base al quale il soggetto è destinatario dell'ordine di demolizione e la sua effettiva responsabilità per l'abuso.
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