Sentenza n. 9512/2026 - Roma, Sezione 5T
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero resistente nel procedimento avente ad oggetto la domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione nel sostegno conseguito in Romania, iniziato con istanza presentata il 20/10/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza di riconoscimento della qualifica professionale di insegnante di sostegno conseguita in Romania
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente riconoscimento)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha presentato il 20 ottobre 2025 un'istanza, ai sensi del d.lgs. n. 206/2007, per il riconoscimento della qualifica professionale di insegnante di sostegno conseguita in Romania. Ha dedotto l'illegittimità dell'inerzia ministeriale, evidenziando il mancato provvedimento entro i termini previsti dall'art. 16 del d.lgs. n. 206/2007. Il ricorso è stato proposto ai sensi dell'art. 117 c.p.a. Il Ministero si è costituito con comparsa di stile, senza adottare il provvedimento conclusivo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, ritenendo sussistenti entrambi i presupposti dell'azione avverso il silenzio: l'obbligo dell'amministrazione di provvedere e il decorso infruttuoso del termine previsto. L'obbligo ministeriale deriva dall'art. 2, comma 1, d.l. n. 1/2020, convertito dalla l. n. 12/2020, e dall'art. 16 d.lgs. n. 206/2007. Quest'ultima disposizione prevede che l'autorità accerti entro trenta giorni la completezza della documentazione e comunichi l'esito all'interessato, richiedendo eventualmente integrazioni, e che provveda sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa. Poiché il Ministero non ha adottato il provvedimento conclusivo entro il termine applicabile, il giudice gli ha ordinato di provvedere entro novanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. È stato nominato commissario ad acta il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero, o un suo delegato, affinché, in caso di ulteriore inerzia e su richiesta dell'istante, provveda entro i successivi centottanta giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese processuali, liquidate in 750 euro oltre IVA e CPA.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione, utilizzato per ottenere l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia e l'ordine di provvedere.
art. 2, comma 1, d.l. n. 1/2020, convertito dalla l. n. 12/2020
È richiamato quale fondamento dell'obbligo del Ministero di provvedere sulla domanda di riconoscimento.
art. 16, comma 2, d.lgs. n. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni
Impone all'autorità competente di verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, se necessario, richiedere integrazioni.
art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato
Stabilisce il termine di tre mesi per l'adozione del provvedimento sul riconoscimento, decorrente dalla presentazione della documentazione completa.
Massime di principio
- L'azione avverso il silenzio è accoglibile quando risultano congiuntamente un obbligo giuridico dell'amministrazione di concludere il procedimento e il decorso infruttuoso del termine previsto per l'adozione del provvedimento.
- Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in altro Stato membro, l'autorità competente deve verificare la completezza della documentazione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda e deve adottare il provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa.
- L'accertamento dell'illegittimità del silenzio consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine assegnato e di nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un organo o suo delegato dell'amministrazione interessata, con potere di provvedere su richiesta dell'istante dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione.
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