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Sentenza

Sentenza n. 220/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento: - dell’ordinanza dell’intimato Ministero del 6 maggio 2022, prot. m_pi AOOGABMI Registro Decreti R 0000112.06-05-2022, recante “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo” nella parte in cui (art. 7, comma 4, lettera e) ha stabilito che l’inserimento con riserva nelle graduatorie provinciali per le supplenze degli insegnanti abilitati o specializzati all’estero, con titolo ancora non riconosciuto “non dà titolo all’individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto”; - ove occorra e per quanto di interesse: (i) dell’avviso dell’anzidetto Ministero prot. U. 0018095 dell’11 maggio 2022, emanato in attuazione dell’impugnata ordinanza; (ii) del parere reso dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione nella seduta plenaria n. 84 del 22 aprile 2022; (iii) dell’avviso dell’intimato Ministero prot. 24978 del 30 giugno 2022 con il quale è stato disposto che “nel periodo compreso tra l’8 luglio 2022 (h. 9,00) e il 21 luglio 2022 (h. 23,59), saranno disponibili le funzioni telematiche per la presentazione delle istanze di scioglimento della riserva, ai fini dell’inclusione a pieno titolo nelle GPS di I fascia, relative ai posti comuni e di sostegno, a seguito del conseguimento, entro la data del 20 luglio 2022, del titolo di abilitazione e/o di specializzazione sul sostegno”; (iv) delle graduatorie delle GPS discendenti dall’impugnata ordinanza, ove nelle more adottate, nella parte in cui la ricorrente dovesse risultare inclusa in una posizione deteriore rispetto agli altri candidati e senza avere titolo alla stipula del relativo contratto di lavoro, a causa del mancato riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero; - di ogni altro atto precedente, successivo e/o comunque connesso ai precedenti; nonché per accertare il diritto della ricorrente ad essere inclusa con riserva nelle graduatorie GPS per il biennio 2022/2024 in qualità di avente titolo alla stipula di contratto di lavoro.

Giustizia amministrativa202207867

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza ministeriale sulle procedure di aggiornamento delle GPS per il biennio 2022/2024, nella parte in cui escludeva dalla stipula dei contratti di supplenza i docenti inseriti con riserva per titolo estero non ancora riconosciuto

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'ordinanza ministeriale n. 112/2022, nonché gli atti connessi, contestando la previsione dell'art. 7, comma 4, lettera e), secondo cui l'inserimento con riserva nelle graduatorie provinciali per le supplenze dei docenti abilitati o specializzati all'estero, in attesa del riconoscimento del titolo, non consentiva l'individuazione quale avente titolo alla stipula del contratto. La ricorrente aveva conseguito in Spagna un titolo di specializzazione per l'insegnamento sul sostegno e aveva presentato domanda di riconoscimento in Italia, senza ottenere un provvedimento espresso, tanto da avere già agito vittoriosamente contro il silenzio dell'amministrazione. Ha dedotto violazione e falsa applicazione della normativa emergenziale e scolastica richiamata nel ricorso, dell'art. 16 d.lgs. 206/2007, degli artt. 1 e 3 l. 241/1990 e degli artt. 3 e 97 Cost., nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, illogicità, difetto di motivazione, contraddittorietà, sviamento e ingiustizia manifesta. Ha chiesto anche l'accertamento del diritto a essere inclusa con riserva nelle GPS quale avente titolo alla stipula del contratto. Il Ministero ha eccepito l'inammissibilità originaria del ricorso per mancata pubblicazione delle graduatorie e mancata convocazione dei docenti, chiedendo comunque il rigetto nel merito.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare le censure sostanziali. La ricorrente, prima dell'udienza, aveva espressamente dichiarato di non avere più interesse alla decisione. In applicazione del principio della ragione più liquida e del principio dispositivo in senso ampio, il giudice ha ritenuto di dover prendere atto della dichiarazione, non potendo decidere d'ufficio il merito né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti costituite; non vi è stata pronuncia sulle spese nei confronti della parte privata non costituita.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 4, lett. e), ordinanza ministeriale n. 112/2022

    non dà titolo all’individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto

    La disposizione impugnata escludeva che l'inserimento con riserva nelle GPS, derivante da un titolo estero non ancora riconosciuto, consentisse la stipula del contratto di supplenza; il giudice non ne ha esaminato la legittimità per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione dell'udienza straordinaria da remoto; non incide sulla decisione di improcedibilità.

  • art. 16 d.lgs. 206/2007

    Invocato dalla ricorrente a sostegno delle censure sul riconoscimento delle qualifiche professionali estere; la questione non è stata esaminata nel merito.

  • artt. 1 e 3 l. 241/1990

    Richiamati dalla ricorrente in relazione ai principi dell'azione amministrativa e all'obbligo di motivazione; le relative doglianze sono rimaste assorbite dalla pronuncia in rito.

  • artt. 3 e 97 Cost.

    Richiamati dalla ricorrente a sostegno delle censure di disparità, illogicità e violazione dei principi di imparzialità e buon andamento; il giudice non li ha esaminati.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente dichiara espressamente, prima che la causa sia trattenuta in decisione, di non avere più interesse alla decisione, e non vi sono repliche o richieste contrarie, il giudice amministrativo deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Il principio dispositivo in senso ampio impedisce al giudice amministrativo di decidere d'ufficio il merito della controversia o di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire dopo che quest'ultimo abbia dichiarato di non avere più interesse alla decisione.
  • La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse determina una pronuncia in rito e rende non necessaria l'esame delle censure di legittimità dedotte contro l'atto amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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