Sentenza n. 1472/2026 - Torino, Sezione 3
per l'annullamento della graduatoria permanente per il personale ATA pubblicata il 30.07.2025 dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Torino.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria permanente del personale ATA pubblicata il 30 luglio 2025, con riferimento all'attribuzione del punteggio per il servizio civile
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, collocata al posto n. 207 con 35,40 punti, contestava l'attribuzione di soli 0,60 punti per il servizio civile svolto, sostenendo che dovessero esserle riconosciuti 6,00 punti e chiedendo quindi l'attribuzione di ulteriori 5,40 punti. Deduceva, quale unico motivo, l'erronea valutazione del servizio civile e richiamava orientamenti del Consiglio di Stato favorevoli alla valutazione integrale del servizio. Il TAR rilevava preliminarmente la nullità della notificazione, eseguita direttamente presso gli uffici dell'amministrazione anziché presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato. Rilevava inoltre la mancata notificazione del ricorso ad almeno un controinteressato, in violazione dell'art. 41, comma 2, c.p.a.: l'incremento richiesto avrebbe consentito alla ricorrente di passare dal posto n. 207 al posto n. 89, con possibile scavalcamento di altri candidati nominativamente individuati nella graduatoria. Infine, osservava che, dopo la pubblicazione della graduatoria, l'amministrazione aveva adottato un provvedimento del 27 agosto 2025, recante una specifica motivazione di rigetto dell'istanza di riesame presentata dalla ricorrente, ma tale atto non era stato autonomamente impugnato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. In primo luogo ha ritenuto nulla la notificazione effettuata presso gli uffici dell'amministrazione anziché presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato; tale vizio sarebbe stato astrattamente sanabile mediante rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 44, comma 4, c.p.a., ma la rinnovazione è stata ritenuta inutile per la presenza di ulteriori cause autonome e insanabili di inammissibilità. In secondo luogo ha ravvisato la violazione dell'art. 41, comma 2, c.p.a., poiché il ricorso non era stato notificato ad alcun controinteressato. Sono controinteressati i candidati individuati o facilmente individuabili nella graduatoria che potrebbero subire un pregiudizio diretto dall'accoglimento della domanda, in quanto scavalcati dalla ricorrente. In terzo luogo il TAR ha rilevato che il provvedimento del 27 agosto 2025, con cui l'amministrazione aveva motivatamente respinto la richiesta di riesame, costituiva un atto confermativo e non una mera conferma della graduatoria originaria. Esso avrebbe dovuto essere autonomamente impugnato; la mancata impugnazione comportava la perdita dell'interesse a coltivare il ricorso contro il precedente atto lesivo. Il giudice non ha esaminato nel merito la correttezza dell'attribuzione del punteggio per il servizio civile. Nulla sulle spese, poiché l'amministrazione non si è costituita.
Norme richiamate
art. 72-bis c.p.a.
Ha consentito la trattazione del ricorso in camera di consiglio come controversia suscettibile di immediata definizione.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Ha consentito al presidente di sottoporre alle parti le rilevate questioni di inammissibilità prima della decisione.
art. 11 r.d. n. 1611/1933
Impone la notificazione degli atti giudiziari destinati alle amministrazioni statali presso l'Avvocatura dello Stato; la notificazione diretta agli uffici dell'amministrazione è stata ritenuta nulla.
art. 44, comma 4, c.p.a.
Consente la rinnovazione della notificazione nulla, secondo il quadro risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 148 del 2021.
art. 41, comma 2, c.p.a.
Impone la notificazione del ricorso all'amministrazione e ad almeno uno dei controinteressati individuati nell'atto impugnato; la mancata notificazione ha determinato l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Quando l'accoglimento del ricorso avverso una graduatoria comporterebbe lo scavalcamento di altri candidati nominativamente individuati o facilmente individuabili nell'atto impugnato, tali candidati rivestono la qualità di controinteressati e il ricorso deve essere notificato ad almeno uno di essi ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a.; in mancanza, il ricorso è inammissibile.
- La notificazione del ricorso destinato contro un'amministrazione statale deve essere effettuata presso l'Avvocatura dello Stato; la notificazione diretta agli uffici dell'amministrazione è nulla e, pur potendo essere rinnovata nei casi previsti dall'art. 44, comma 4, c.p.a., la rinnovazione non è necessaria quando sussistano ulteriori autonome cause insanabili di inammissibilità.
- Un provvedimento successivo alla graduatoria non è meramente confermativo quando contiene una nuova e specifica motivazione della scelta amministrativa; se tale atto incide autonomamente sulla posizione del destinatario, deve essere impugnato separatamente, altrimenti viene meno l'interesse a coltivare l'impugnazione dell'atto originario.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 29 giu 2026Sentenza n. 1421/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 giu 2026Sentenza n. 1422/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 giu 2026Sentenza n. 1423/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 giu 2026Sentenza n. 1424/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 giu 2026Sentenza n. 1425/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 29 giu 2026Sentenza n. 1426/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →