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Ordinanza

Ordinanza n. 67/2026 - Bologna, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, -del decreto prot. 163 del 16.2.2026 con il quale il Ministero ha nominato commissario il prof. Ludovico Bramanti affidando al medesimo le funzioni e i compiti attribuiti al Direttore delle Istituzioni AFAM dall’art. 6 del d.P.R. 132/2003 e quelli attribuiti al Consiglio accademico dall’art. 8 del d.P.R. 132/2003 ed ha rimosso tale organo; nonché delle note ministeriali prot. nn. 14203 del 24.11.2025, 15370 del 19.12.2025 e 1094 del 30.1.2026 aventi ad oggetto le asserite criticità richiamate dal decreto di commissariamento; di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202600373

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale di commissariamento del Conservatorio, con attribuzione al commissario delle funzioni del Direttore e del Consiglio accademico e rimozione di tale organo, nonché atti ministeriali relativi alle criticità poste a fondamento del commissariamento

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero e conservatorio)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il decreto ministeriale di commissariamento del Conservatorio Statale G. Verdi di Ravenna e gli atti ministeriali presupposti, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificati i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso; è tuttavia contestata la misura di commissariamento e la rimozione del Consiglio accademico. Il giudice ha esaminato in sede cautelare soprattutto il periculum in mora e il bilanciamento tra gli interessi contrapposti.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare ritenendo insussistente il periculum in mora. Nel bilanciamento degli interessi, sono stati considerati prevalenti gli interessi sottesi al commissariamento. Il giudice ha valorizzato la relazione del Presidente del Conservatorio, secondo cui il Presidente e il Consiglio di amministrazione erano rimasti in carica e continuavano a svolgere le proprie competenze; il commissario stava assicurando gli adempimenti attribuiti al Consiglio accademico, inclusi la programmazione didattica, il progetto di orientamento, gli incontri e le attività di produzione artistica. È stato inoltre rilevato che non vi era stata interruzione dell’attività formativa, artistica o amministrativa, che era stato predisposto il bilancio di previsione 2026 e che si stava provvedendo alla copertura della docenza di bassotuba. Secondo il TAR, il commissariamento non aveva quindi prodotto un danno all’ordinato svolgimento delle attività del Conservatorio. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda è stata respinta per l’insussistenza del periculum in mora e per la prevalenza degli interessi pubblici sottesi al commissariamento.

  • art. 6 d.P.R. 132/2003

    Individua le funzioni e i compiti attribuiti al Direttore delle Istituzioni AFAM, funzioni affidate al commissario con il decreto impugnato.

  • art. 8 d.P.R. 132/2003

    Individua le funzioni e i compiti attribuiti al Consiglio accademico, funzioni affidate al commissario con il decreto impugnato.

  • D.M. n. 934/2022

    Richiamato nella relazione del Conservatorio in relazione al progetto di orientamento in corso di attuazione.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione di un provvedimento amministrativo richiede la sussistenza di un periculum in mora concreto e attuale; quando tale presupposto non emerge, la domanda deve essere respinta anche senza una compiuta valutazione dell’illegittimità dedotta.
  • Nel bilanciamento cautelare degli interessi, la continuità delle attività istituzionali, didattiche, amministrative e artistiche di un’istituzione pubblica può prevalere sull’interesse dei ricorrenti alla sospensione di una misura di commissariamento, soprattutto quando dagli atti risulti che il commissariamento non ha determinato l’interruzione delle attività.
  • La permanenza in carica di altri organi dell’istituzione e la collaborazione tra tali organi e il commissario costituiscono elementi rilevanti per escludere, in sede cautelare, un pregiudizio grave e irreparabile derivante dal commissariamento del solo organo accademico.

Come è indicizzato

MaterieAFAM, enti di ricerca e formazioneTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblicoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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