Sentenza del 20/09/2022 n. 4001 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Processo tributario - Contributo unificato tributario - Avviso di intimazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
impugnazione di un avviso di intimazione di pagamento: contestazione della modalità di calcolo del contributo unificato tributario (CU), in particolare se il CU debba essere determinato in base al valore complessivo dell'intimazione o in relazione al valore di ciascuna cartella di pagamento oggetto dell'intimazione e già notificata al contribuente
La decisione
la sentenza ha stabilito che, nell'impugnazione di un'intimazione di pagamento, il contributo unificato tributario deve essere calcolato con riferimento al valore di ciascuna delle cartelle di pagamento già notificate che costituiscono il presupposto dell'intimazione e alle quali si estende l'impugnazione. La decisione segue il principio della Corte di Cassazione (Cass. 16284/2021) secondo cui, in ipotesi di ricorso cumulativo, ai fini del CU va preso a riferimento il valore di ogni singolo tributo/atto impugnato
Norme richiamate
d.P.R. n. 115/2002, art. 4, comma 3-bis
Il contributo unificato è determinato in relazione al valore della controversia; in caso di impugnazione di intimazione di pagamento, il criterio deve essere applicato considerando il valore delle singole cartelle/attività impugnate
Cass. 16284/2021
Principio giurisprudenziale secondo cui, in ricorsi cumulativi, ai fini del calcolo del CU deve farsi riferimento al valore di ogni singolo tributo/atto contenuto negli atti di accertamento di cui si chiede l'annullamento
Massime di principio
- Quando si impugna un avviso di intimazione che si riferisce a più cartelle di pagamento, il CU va calcolato in relazione al valore di ciascuna cartella e non su un valore aggregato generico
- In iudicio cumulativo (più atti/tributi impugnati con un unico ricorso) occorre considerare il valore di ciascun atto singolarmente ai fini del CU; il CU complessivo sarà la somma dei contributi dovuti per ciascun atto
- Chi propone ricorso deve indicare chiaramente le cartelle/atti impugnati e i relativi valori, così da permettere la corretta determinazione del CU; in mancanza il ricorso può essere vulnerabile sotto il profilo dell'ammissibilità o del calcolo del contributo
- Le amministrazioni e i concessionari devono verificare che l'avviso di intimazione riporti un corretto computo del CU in relazione alle singole cartelle; altrimenti la determinazione può essere contestata e corretta in sede giurisdizionale
- La giurisprudenza di legittimità (Cass.) costituisce riferimento vincolante per la determinazione del CU in ipotesi analoghe: attenersi al valore dei singoli atti impugnati
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