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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05958/2024 del 05/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia trae origine da un avviso di accertamento IVA e II.DD. relativo all'anno d'imposta 2010 emesso nei confronti di una società poi dichiarata fallita. L'accertamento si fondava su un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza che contestava: a) costi non documentati per euro 96.903,13; b) costi e IVA relativi a operazioni con una società qualificata come cartiera, ritenute oggettivamente inesistenti per euro 1.435.768,87; c) note di credito per euro 23.067,85 ritenute ingiustificate. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto. In appello, invece, la CTR ha accolto il gravame dell'Ufficio, ritenendo motivato l'atto, rilevando gravi irregolarità contabili e giudicando non provate le giustificazioni offerte dalla società. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto sei motivi: omesso esame e violazione dell'art. 7 dello Statuto del contribuente e dell'art. 3 L. 241/1990 per mancata allegazione del PVC all'avviso; violazione delle garanzie procedimentali e della motivazione dell'atto; omesso esame della questione relativa ai verbali giornalieri della verifica; violazione dell'art. 32 d.P.R. 600/1973 per l'utilizzo di fatture ritenute tardivamente prodotte e non esibite in verifica; violazione dell'art. 2697 c.c. sul riparto dell'onere della prova in tema di operazioni inesistenti; omesso esame e violazione dell'art. 26 d.P.R. 600/1973 sulle note di credito. La società ha anche richiamato, in memoria, un'assoluzione penale del proprio amministratore, ritenendola decisiva.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso, dichiarando inammissibili tutti i motivi. Ha ritenuto che varie censure non colpissero la ratio decidendi della CTR e, per il resto, mirassero a ottenere un nuovo apprezzamento dei fatti e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. In particolare, ha valorizzato che la CTR aveva accertato la conoscenza aliunde del PVC, la sufficiente motivazione dell'avviso, l'inesistenza oggettiva delle operazioni contestate e l'assenza di prova contraria da parte della contribuente; ha inoltre escluso rilievo alla sentenza penale assolutoria, per autonomia tra giudizio penale e tributario. Le spese seguono la soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 7 L. 212/2000

    La mancata allegazione del PVC all'avviso non è censurabile quando il contribuente abbia già avuto piena conoscenza aliunde dell'atto richiamato; la doglianza va comunque confrontata con la ratio della decisione di merito.

  • art. 3 L. 241/1990

    La censura sulla motivazione dell'atto è inammissibile se non aggredisce l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito circa la conoscenza del PVC e la sufficienza motivazionale dell'avviso.

  • art. 52 d.P.R. 633/1972

    In tema di accessi/verifiche fiscali, l'obbligo dei verificatori richiamato dalla CTR è quello di redigere il processo verbale dell'accesso/verifica e consegnarne copia, non già di rilasciare verbali giornalieri in assenza di specifica previsione.

  • art. 32 d.P.R. 600/1973

    La produzione di documenti in giudizio non supera la contestazione quando il giudice di merito accerti che si tratta di documentazione tardiva, generica e non provata come contestualmente emessa e registrata; la censura è inammissibile se non investe tale accertamento.

  • art. 2697 c.c.

    Per le operazioni oggettivamente inesistenti, una volta provata dall'Amministrazione l'oggettiva inesistenza delle operazioni, incombe sul contribuente provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate; la mera regolarità formale di fatture, contabilità e pagamenti non basta.

  • art. 26 d.P.R. 600/1973

    Le note di credito devono trovare riscontro probatorio nelle ragioni della rettifica in diminuzione; se il giudice di merito accerta l'assenza di documenti e di indicazioni su quantità, natura dei beni e destinatario, la censura di legittimità che chiede una nuova valutazione della prova è inammissibile.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la censura è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata o tende soltanto a sollecitare un nuovo esame del merito e delle prove.
  • In materia di avviso di accertamento, la mancata allegazione di un atto richiamato non determina invalidità se il contribuente ha già avuto piena conoscenza del contenuto essenziale dell'atto stesso.
  • Per le operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve prima provare l'oggettiva fittizietà delle operazioni; una volta assolto tale onere, il contribuente deve fornire prova specifica dell'effettività delle operazioni e non può limitarsi alla produzione di documenti formalmente regolari.
  • La regolarità contabile e la presenza di fatture o pagamenti non sono, da sole, idonee a dimostrare la realtà di operazioni che l'Ufficio ha provato essere inesistenti.
  • Nel processo tributario, l'assoluzione penale del rappresentante della società non vincola il giudice tributario, per l'autonomia dei due giudizi e dei rispettivi criteri di prova.
  • Le doglianze su note di credito e costi devono essere sostenute da un apparato documentale specifico e attuale; in mancanza, la valutazione del giudice di merito sulla carenza probatoria non è sindacabile in cassazione se la censura mira solo a una rivalutazione del fatto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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