Sentenza del 06/12/2018 n. 31594 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR Lombardia che aveva riformato la decisione di primo grado e ritenuto legittima una cartella IRPEF relativa all'anno 2004. I motivi riguardavano: la presunta tardività dell'appello dell'Agenzia; l'insufficienza o non conformità delle copie dell'avviso di ricevimento comprovante la notifica dell'avviso di accertamento; e l'omessa pronuncia sulle domande di rimessione in termini, annullamento o rideterminazione dell'imposta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, perché volto a contestare la valutazione di un elemento di fatto compiuta dalla CTR e non una violazione di legge. Il secondo motivo è stato dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato: il vizio di omesso esame era stato formulato secondo una versione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non applicabile alla sentenza, e il disconoscimento della copia dell'avviso di ricevimento non indicava specificamente le difformità rispetto all'originale. Il terzo motivo è stato rigettato, poiché la CTR aveva implicitamente respinto le ulteriori domande ritenendole incompatibili con la definitività dell'avviso di accertamento. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato e il ricorrente è stato condannato a pagare all'Agenzia delle entrate 4.500 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 365 c.p.c.
Il ricorso per cassazione è stato ritenuto ammissibile perché sottoscritto da un avvocato regolarmente iscritto all'Albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La violazione o falsa applicazione di legge riguarda l'erronea interpretazione della fattispecie normativa, non la contestazione della ricostruzione dei fatti o della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis
omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio
Per le sentenze pubblicate prima dell'11 settembre 2012 il motivo doveva denunciare un vizio di motivazione su un fatto storico controverso e decisivo, non il successivo vizio di omesso esame.
Art. 2719 c.c.
Il disconoscimento della conformità di una copia all'originale deve essere specifico e indicare gli aspetti concreti di difformità; una contestazione generica non rende inutilizzabile la copia.
Art. 112 c.p.c.
Non sussiste omessa pronuncia quando la decisione adottata implica logicamente il rigetto della domanda non espressamente esaminata.
Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La sentenza è adeguatamente motivata quando espone lo svolgimento del processo e le ragioni di fatto e di diritto della decisione; non è necessario rispondere separatamente a ogni argomento se la motivazione consente di comprendere la decisione.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 38, comma 3
La norma è stata richiamata in relazione alla tempestività dell'impugnazione della sentenza tributaria.
Art. 327, comma 1, c.p.c.
In assenza di notificazione della sentenza, l'impugnazione deve essere proposta entro il termine lungo previsto dalla legge; nel caso concreto la CTR ha ritenuto tempestivo l'appello dell'Ufficio.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 16, commi 3 e 5
Le disposizioni sono state richiamate con riguardo alle modalità di notificazione degli atti nel processo tributario.
D.M. Comunicazioni 9 aprile 2001, art. 4
La disposizione è stata richiamata in relazione alla documentazione della spedizione e della notificazione tramite servizio postale.
Massime di principio
- La contestazione in cassazione deve riguardare l'interpretazione della legge o un vizio di motivazione dedotto secondo il corretto testo normativo applicabile ratione temporis; non può trasformarsi in una nuova valutazione delle prove o dei fatti.
- Quando si contesta la conformità di una copia all'originale, il disconoscimento deve essere specifico e indicare quali elementi risultano difformi; una contestazione generica può essere considerata inefficace.
- La notifica dell'avviso di accertamento comprovata dalla documentazione postale può rendere definitivo l'atto se il contribuente non lo impugna tempestivamente; la successiva cartella può quindi essere contestata solo per vizi propri, salvo casi particolari.
- L'omessa pronuncia non ricorre se il rigetto di una domanda deriva implicitamente e necessariamente dalla motivazione complessiva della sentenza.
- Nei giudizi tributari è essenziale verificare con precisione i termini di impugnazione e conservare documentazione chiara sulla data di spedizione, ricezione, compiuta giacenza e notificazione degli atti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 6 dic 2018Sentenza del 06/12/2018 n. 389 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 6 dic 2018Sentenza del 06/12/2018 n. 989 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 6 dic 2018Sentenza del 06/12/2018 n. 1167 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 6 dic 2018Sentenza del 06/12/2018 n. 1379 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
- Sentenza · 6 dic 2018Sentenza del 06/12/2018 n. 1894 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 6 dic 2018Sentenza del 06/12/2018 n. 4568 - Comm. Trib. Prov. Siracusa
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →