Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 300/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'esecuzione della sentenza n. 79/2024 del Tribunale di Udine, Sezione Lavoro, pubblicata in data 4.03.2024, notificata all’Amministrazione, non appellata e passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202500522

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia - Trieste, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 79/2024 del Tribunale di Udine, Sezione Lavoro

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (beneficiario del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto il giudizio per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 79/2024 del Tribunale di Udine, Sezione Lavoro, notificata all'Amministrazione, non appellata e passata in giudicato. Nel corso dell'udienza camerale ha dichiarato che la materia del contendere era cessata perché il Ministero aveva ottemperato al giudicato. Ha tuttavia chiesto la condanna dell'Amministrazione alle spese processuali, poiché l'adempimento era intervenuto dopo la proposizione della domanda giudiziale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, prendendo atto dell'intervenuta ottemperanza dell'Amministrazione al giudicato. Ha comunque condannato il Ministero alla rifusione delle spese processuali, poiché l'esecuzione era avvenuta successivamente all'instaurazione del giudizio, liquidandole in euro 1.000,00 oltre agli accessori di legge, con rimborso del contributo unificato. La distrazione delle spese è stata disposta in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base processuale per la declaratoria di cessazione della materia del contendere a seguito dell'intervenuta soddisfazione della pretesa del ricorrente.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione esegue il giudicato dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza e la pretesa del ricorrente risulta integralmente soddisfatta, il giudice amministrativo dichiara cessata la materia del contendere.
  • L'intervenuta ottemperanza successiva alla proposizione del ricorso non esclude la condanna dell'amministrazione al pagamento delle spese processuali, se l'inadempimento ha reso necessaria l'instaurazione del giudizio.
  • In caso di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta esecuzione del giudicato, il giudice può porre a carico dell'amministrazione le spese processuali e il rimborso del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.