Sentenza n. 300/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'esecuzione della sentenza n. 79/2024 del Tribunale di Udine, Sezione Lavoro, pubblicata in data 4.03.2024, notificata all’Amministrazione, non appellata e passata in giudicato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 79/2024 del Tribunale di Udine, Sezione Lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiario del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto il giudizio per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 79/2024 del Tribunale di Udine, Sezione Lavoro, notificata all'Amministrazione, non appellata e passata in giudicato. Nel corso dell'udienza camerale ha dichiarato che la materia del contendere era cessata perché il Ministero aveva ottemperato al giudicato. Ha tuttavia chiesto la condanna dell'Amministrazione alle spese processuali, poiché l'adempimento era intervenuto dopo la proposizione della domanda giudiziale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, prendendo atto dell'intervenuta ottemperanza dell'Amministrazione al giudicato. Ha comunque condannato il Ministero alla rifusione delle spese processuali, poiché l'esecuzione era avvenuta successivamente all'instaurazione del giudizio, liquidandole in euro 1.000,00 oltre agli accessori di legge, con rimborso del contributo unificato. La distrazione delle spese è stata disposta in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base processuale per la declaratoria di cessazione della materia del contendere a seguito dell'intervenuta soddisfazione della pretesa del ricorrente.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione esegue il giudicato dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza e la pretesa del ricorrente risulta integralmente soddisfatta, il giudice amministrativo dichiara cessata la materia del contendere.
- L'intervenuta ottemperanza successiva alla proposizione del ricorso non esclude la condanna dell'amministrazione al pagamento delle spese processuali, se l'inadempimento ha reso necessaria l'instaurazione del giudizio.
- In caso di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta esecuzione del giudicato, il giudice può porre a carico dell'amministrazione le spese processuali e il rimborso del contributo unificato.
Come è indicizzato
Testo integrale
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