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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03670/2023 del 07/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

Una società aveva proposto opposizione allo stato passivo del fallimento di una società costruttrice, chiedendo l’ammissione di un credito chirografario di euro 2.268.500,00. Il credito era rivendicato a titolo di ripetizione di quanto versato come acconto sul prezzo di un immobile promesso in vendita con contratto preliminare, poi non seguito dal definitivo. Il pagamento era stato eseguito, mediante datio in solutum, da una società terza collegata alla ricorrente, attraverso il trasferimento alla fallita di una quota azionaria di altra società. Il giudice delegato aveva escluso il credito ritenendo che la titolarità spettasse alla società terza e che non fosse applicabile la delegazione di pagamento ex art. 1180 c.c.; il tribunale aveva confermato il rigetto, ritenendo la documentazione prodotta priva di valore confessorio nei confronti della ricorrente, qualificandola come confessione stragiudiziale resa a terzi, e affermando che non vi fosse prova dell’effettivo pagamento né della configurabilità di una delega di pagamento. Con il ricorso per cassazione la società ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 1269 c.c. in tema di delegazione di pagamento, sostenendo che la quietanza avrebbe dimostrato che la società poi fallita era stata integralmente soddisfatta dalla ricorrente e che il tribunale avesse omesso l’esame di un documento decisivo da cui risultava che la società terza aveva agito quale controllante della ricorrente e nel suo interesse; 2) violazione degli artt. 2735 c.c. e 1199 c.c.; 3) omesso, insufficiente e/o errato esame di un fatto decisivo.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la doglianza, pur formalmente riferita alla violazione dell’art. 1269 c.c., fosse riqualificabile come censura di nullità della motivazione per anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante. Ha rilevato che il decreto impugnato presentava un percorso argomentativo non esplicito e contraddittorio: da un lato escludeva il valore probatorio della quietanza, dall’altro dava atto che il pagamento/datio in solutum era stato eseguito dalla società terza entro il termine prorogato, ma poi negava in modo assertivo la delega di pagamento senza spiegare a che titolo la società terza avesse trasferito le azioni. I motivi secondo e terzo sono stati dichiarati assorbiti. Il decreto del tribunale è stato cassato con rinvio al Tribunale di Trento in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 98 l. fall.

    disciplina l’opposizione allo stato passivo, rispetto alla quale la controversia si è sviluppata

  • art. 1180 c.c.

    richiamato dal giudice delegato per escluderne l’applicabilità al caso concreto

  • art. 1269 c.c.

    norma evocata dal ricorrente sul tema della delegazione di pagamento; il motivo è stato riqualificato dalla Corte

  • art. 2735 c.c.

    richiamato per la disciplina della confessione stragiudiziale

  • art. 1199 c.c.

    richiamato per il diritto del debitore a conseguire la quietanza dal creditore

  • art. 360 c.p.c., comma 1

    la Corte ribadisce che l’erronea intitolazione del motivo non ne comporta l’inammissibilità se dal contenuto è chiaro il vizio denunciato

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4

    il motivo è stato sussunto nella nullità della decisione per motivazione mancante o apparente

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    richiamato solo per escludere che si trattasse di un mero vizio di insufficienza motivazionale

Massime di principio

  • L’erronea qualificazione formale del motivo di ricorso per cassazione non ne determina l’inammissibilità se dal contenuto dell’argomentazione è chiaramente individuabile il vizio dedotto e la fattispecie di impugnazione corretta.
  • La motivazione è giuridicamente nulla quando presenti un’anomalia motivazionale tale da risolversi in motivazione apparente, mancanza assoluta di motivi, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o obiettiva incomprensibilità del ragionamento decisorio.
  • Quando il giudice di merito esclude un credito o un meccanismo di pagamento richiamando elementi documentali e rapporti tra le parti, deve spiegare in modo coerente e non assertivo perché quei documenti non provino il pagamento e perché non sia configurabile il meccanismo negoziale invocato.
  • In presenza di documentazione che attesti un pagamento o una datio in solutum effettuata da un terzo, il giudice deve chiarire il titolo in forza del quale il terzo abbia operato e la relazione con il debitore principale, non essendo sufficiente una mera negazione apodittica della delega di pagamento.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioniInadempimento
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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