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Ordinanza

Ordinanza n. 137/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600168

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dato atto che la parte ricorrente ha rinunciato all'istanza cautelare, in base a un'intesa con le altre parti. Non ha quindi esaminato il fumus boni iuris né il periculum in mora e non ha deciso il merito delle domande di annullamento, inefficacia o risarcimento. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

TAR Lombardia - Brescia, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione di una procedura aperta per il servizio di conferimento e successivo recupero e/o smaltimento di rifiuti contenenti sostanze pericolose

Esito

IMPROCEDIBILITA

La controversia

L'impresa ricorrente ha impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, la determinazione di aggiudicazione e la comunicazione dell'aggiudicazione della procedura aperta relativa al conferimento e al successivo recupero e/o smaltimento di specifiche categorie di rifiuti pericolosi, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Ha inoltre domandato la dichiarazione di inefficacia o nullità del contratto eventualmente stipulato e il risarcimento del danno mediante subentro o, in subordine, per equivalente monetario. Il testo dell'ordinanza non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti.

Norme richiamate

  • art. 71 d.lgs. 36/2023

    La procedura di gara oggetto di impugnazione è qualificata come procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. 36/2023.

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata proposta ai sensi della disciplina delle misure cautelari collegiali; non è stata esaminata nel merito perché la ricorrente vi ha rinunciato.

Massime di principio

  • La rinuncia all'istanza cautelare determina la cessazione della fase cautelare senza esame dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, né incide, di per sé, sulla prosecuzione e sulla decisione delle domande di merito.
  • Quando la parte ricorrente rinuncia alla domanda cautelare e le parti concordano sulla compensazione, il giudice può prendere atto della rinuncia e compensare le spese della relativa fase.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contrattoTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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