Sentenza del 22/12/2017 n. 30814 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato gli avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2003-2006, sostenendo che gli immobili fossero rurali e strumentali all'attività agricola, quindi esenti dall'imposta. Ha inoltre contestato il diniego dell'accertamento con adesione, l'insufficiente motivazione degli avvisi e l'integrazione della motivazione nel corso del giudizio. In Cassazione ha sostenuto, in particolare, che l'immobile censito in categoria catastale D/10 e gli altri fabbricati non fossero soggetti a ICI.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, relativo al diniego dell'accertamento con adesione, ritenendo che il contribuente non avesse comunque provato i presupposti dell'esenzione. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili per difetto di autosufficienza del ricorso, poiché non erano stati riportati i passaggi rilevanti degli atti e della sentenza impugnata. Il quarto motivo è stato accolto solo in parte: l'ICI non era dovuta per il fabbricato classificato D/10, poiché il Comune non aveva impugnato tale classificazione catastale rurale. L'imposta restava invece dovuta per gli altri fabbricati, la cui classificazione non era stata impugnata dal contribuente. La sentenza d'appello è stata cassata e la causa decisa nel merito. Le spese di tutti i gradi sono state compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 1, comma 2
Presupposto dell'imposta dell'ICI è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati.
L'ICI grava, in linea generale, sul possesso degli immobili, compresi quelli strumentali all'attività d'impresa.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. a)
Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano.
La nozione di fabbricato ai fini ICI è collegata alla classificazione catastale.
D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 23, comma 1-bis, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14
Non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità.
Gli immobili rurali che possiedono i requisiti di legge sono esclusi dall'ambito impositivo ICI.
D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9, convertito dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133
Deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola.
La ruralità richiede la sussistenza dei requisiti previsti dalla norma, inclusa la strumentalità dell'immobile all'attività agricola.
Codice civile, art. 2135
Individua l'attività agricola alla quale deve essere riferita la strumentalità degli immobili rurali.
Codice di procedura civile, art. 366
Impone il requisito di autosufficienza del ricorso per cassazione; la parte deve riportare gli elementi necessari a consentire il controllo della censura sulla base del solo ricorso.
Codice di procedura civile, art. 384, comma 2
Consente alla Corte di Cassazione, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente la causa nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.
Statuto dei diritti del contribuente, L. 27 luglio 2000, n. 212, artt. 1, comma 2, 7 e 10
Le disposizioni sono state invocate con riferimento all'interpretazione autentica della disciplina ICI, alla motivazione degli atti tributari e ai principi di collaborazione e tutela del contribuente.
Costituzione, art. 24
È stato invocato in relazione al diritto di difesa e alla necessità che gli atti impositivi consentano al contribuente di comprendere e contestare efficacemente la pretesa fiscale.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 24
È stato richiamato in relazione ai limiti dell'integrazione della motivazione dell'atto impositivo durante il processo.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 18565 del 21 agosto 2009
Ha stabilito che, per gli immobili iscritti in catasto come rurali nelle categorie A/6 o D/10, la classificazione catastale determina l'esclusione dall'ICI. Se invece l'immobile ha una diversa categoria, il contribuente deve impugnare il classamento per ottenere il riconoscimento della ruralità; il Comune deve impugnare la categoria rurale se intende assoggettare l'immobile a imposta.
Massime di principio
- Per gli immobili iscritti in catasto nella categoria rurale D/10, o A/6 per le abitazioni rurali, la ruralità catastale comporta l'esclusione dall'ICI, salvo che il Comune impugni tempestivamente la classificazione.
- La sola destinazione dell'immobile all'attività agricola non è sufficiente, per gli immobili catastalmente classificati in categorie ordinarie, a ottenere l'esenzione: il proprietario deve contestare il classamento e ottenere il riconoscimento catastale della ruralità.
- Il contribuente che invoca un'esenzione deve provare i relativi presupposti; l'accertamento con adesione non comporta necessariamente un obbligo di contraddittorio quando mancano comunque i requisiti sostanziali per l'esenzione.
- Nel ricorso per cassazione, le contestazioni sulla motivazione degli avvisi o sull'integrazione della motivazione devono indicare e trascrivere i passaggi rilevanti degli atti e della sentenza, altrimenti possono essere dichiarate inammissibili per difetto di autosufficienza.
- La regolarità urbanistica o l'eventuale abusività del manufatto non incidono, di per sé, sull'assoggettamento all'ICI: rilevano il possesso dell'immobile e la relativa disciplina catastale e fiscale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 22 dic 2017Sentenza del 22/12/2017 n. 242 - Comm. Trib. Prov. Novara
- Sentenza · 22 dic 2017Sentenza del 22/12/2017 n. 327 - Comm. Trib. Prov. Como
- Sentenza · 22 dic 2017Sentenza del 22/12/2017 n. 438 - Comm. Trib. Prov. Savona
- Sentenza · 22 dic 2017Sentenza del 22/12/2017 n. 439 - Comm. Trib. Prov. Savona
- Sentenza · 22 dic 2017Sentenza del 22/12/2017 n. 441 - Comm. Trib. Prov. Savona
- Sentenza · 22 dic 2017Sentenza del 22/12/2017 n. 448 - Comm. Trib. Prov. Savona
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →