Cassazione Penale, Sentenza n. 3898/2023 del 30/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del G.I.P. che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione avverso il decreto del P.M. di rigetto dell'istanza di revoca del sequestro probatorio e di restituzione dei beni. Il ricorrente censura l'inerzia motivazionale della convalida del sequestro (sostenuta da un semplice modulo), deducendo l'assenza o la caducazione del fumus commissi delicti e sostenendo che il G.I.P. avrebbe dovuto rilevarne l'inesistenza e accogliere l'opposizione ex art. 263 c.p.p.
La decisione
Il giudice ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che l'opposizione ex art. 263, comma 5, c.p.p., avverso il decreto del P.M. di rigetto della restituzione non può essere utilizzata per sindacare la legittimità del provvedimento genetico (ossia la sussistenza del fumus), competenza riservata esclusivamente al tribunale del riesame; l'opposizione può invece riguardare soltanto motivi attinenti alla necessita' o opportunita' del mantenimento del vincolo. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente condannato al pagamento delle spese e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 263 cod. proc. pen.
L'opposizione avverso il decreto del P.M. di rigetto della restituzione (comma 5) non consente di sindacare la legittimità del provvedimento genetico del sequestro (fumus), che spetta al tribunale del riesame; l'opposizione può riguardare solo la necessita' o l'opportunita' del vincolo.
art. 611 cod. proc. pen.
La trattazione del ricorso e' avvenuta ai sensi dell'art. 611 (udienza di trattazione davanti alla Corte), come richiamato nella relatoria del procedimento.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per la declaratoria di inammissibilità del ricorso e per la statuizione sulle spese del procedimento (norma utilizzata come riferimento procedurale per le conseguenze dell'inammissibilità).
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 5 Lamaj; Sez. 2 Moruzzi; Sez. 3 Fannà)
Richiamati precedenti che confermano il principio secondo cui il G.I.P., nell'opposizione ex art. 263 comma 5, non può ordinare il dissequestro per ragioni attinenti alla legittimità del provvedimento genetico, riservata al tribunale del riesame.
Massime di principio
- L'opposizione avverso il decreto del P.M. che respinge la richiesta di restituzione (art. 263 c.p.p.) non è lo strumento idoneo per contestare la sussistenza originaria del fumus commissi delicti; tale censura va proposta con il ricorso per il riesame avverso il provvedimento genetico.
- Il G.I.P. deve dichiarare inammissibile l'opposizione quando essa mira a sindacare la legittimità del provvedimento genetico, posto che la competenza sul fumus è esclusiva del tribunale del riesame.
- Se l'opposizione si concentra su necessita' o opportunita' del mantenimento del vincolo (es. per eccessiva onerosità, inutilità probatoria, deterioramento), il G.I.P. può valutare tali profili e, se fondati, ordinare il dissequestro.
- Prima di proporre opposizione ex art. 263, è essenziale definire chiaramente l'oggetto del gravame: se si intende contestare il fumus o la legittimità del provvedimento genetico, il rimedio corretto è il riesame; se si contestano ragioni di opportunità/necessità del vincolo, l'opposizione è procedimentalmente appropriata.
- Ricorsi manifestamente infondati e mal inquadrati possono comportare condanne alle spese e sanzioni (es. ammende), per cui è importante la consulenza difensiva per il corretto inquadramento del mezzo impugnatorio.
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