Ordinanza n. 1733/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del “Modello C - Comunicazione delle notizie rilevanti ai sensi dell’articolo 213, comma 10 del Codice dei Contratti Pubblici” a firma del Dirigente dell’Ufficio 5 Amministrativo del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Lombardia e l’Emilia Romagna, trasmesso ad ANAC (e per conoscenza all’ RTP) a mezzo PEC in data 10.6.2024, in riferimento all’incarico affidato al RTP dal medesimo Provveditorato Interregionale “per la progettazione esecutiva e di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Direttore Operativo per le opere impiantistiche, aggiornamento catastale e rilascio certificazione energetica e CPI dei lavori di rifunzionalizzazione del capannone ubicato a Ravenna, zona Bassette da destinare ad uso archivio degli Uffici Giudiziari di Ravenna” (CUP D64E21000130001 – CIG Z55372BBC7), risolto con atto del 12.4.2024; - di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché sconosciuto ai ricorrenti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 17 aprile 2025: - del provvedimento ANAC di “conclusione del procedimento di annotazione nel Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell’art. 213, comma 10, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii”, prot. fascicolo USAN/2863/2024/sd (notificato a mezzo PEC in data 12.3.2025)” - di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché sconosciuto al ricorrente, ivi inclusa la comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 86059 del 22.7.2024 e la nota ANAC prot. n. 20789 del 10.2.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Modello C di comunicazione ad ANAC di notizie rilevanti ai sensi dell’art. 213, comma 10, del Codice dei contratti pubblici e successivo provvedimento ANAC di conclusione del procedimento di annotazione nel Casellario informatico
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la comunicazione trasmessa dal Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche ad ANAC in relazione alla risoluzione di un contratto di servizi tecnici affidato a un raggruppamento temporaneo di professionisti, nonché, con motivi aggiunti, il provvedimento ANAC conclusivo del procedimento di annotazione nel Casellario informatico dei contratti pubblici e gli atti presupposti, inclusa la comunicazione di avvio del procedimento. Dal testo dell’ordinanza non risultano esposti in dettaglio i singoli motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio il Collegio aveva già disposto incombenti istruttori con ordinanza cautelare del 7 maggio 2025, n. 2479, rimasti ineseguiti.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito della controversia. Ha ritenuto opportuno accogliere l’istanza di rinvio presentata da ANAC per consentire una compiuta istruzione della causa, anche in considerazione delle richieste istruttorie già formulate dal Collegio e rimaste ineseguite. Ha rilevato che, sebbene ANAC avesse dichiarato di trasmettere il voto del Comitato tecnico-amministrativo del Ministero, le osservazioni del RUP e il decreto prot. n. 6420 del 12 aprile 2024, quest’ultimo documento non risultava depositato agli atti. Il Collegio ha quindi reiterato l’ordine istruttorio già impartito con la precedente ordinanza e ha fissato la prosecuzione del giudizio all’udienza pubblica del 26 maggio 2026.
Norme richiamate
art. 213, comma 10, d.lgs. 50/2016
Modello C - Comunicazione delle notizie rilevanti ai sensi dell’articolo 213, comma 10 del Codice dei Contratti Pubblici
La disposizione è richiamata quale base della comunicazione trasmessa dal Provveditorato ad ANAC e del procedimento di annotazione nel Casellario informatico; l’ordinanza non ne offre un’interpretazione sostanziale.
art. 108, comma 4, d.lgs. 50/2016
risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 4, del D.Lgs. 50/2016
La norma è indicata come fondamento della risoluzione contrattuale, ma l’ordinanza non decide sulla sua applicazione.
Come è indicizzato
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