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Sentenza

Sentenza del 24/03/2017 n. 7625 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Roma, che aveva annullato una cartella di pagamento di Euro 523.908,86 relativa a IRPEF, contributo al Servizio sanitario nazionale e Contributo Straordinario Europa per gli anni 1996 e 1997. Il motivo riguardava la presunta violazione della disciplina sulle notificazioni a mezzo posta, sostenendo che la consegna degli avvisi di accertamento al portiere fosse valida anche senza l'attestazione delle preventive ricerche di altre persone abilitate a ricevere l'atto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per cessata materia del contendere, poiché l'Agenzia delle Entrate aveva provveduto allo sgravio della cartella. Ai fini delle spese, la Corte ha comunque precisato che, trattandosi di notificazione eseguita direttamente dall'Agenzia a mezzo posta ordinaria ai sensi dell'art. 14 della legge n. 890/1982, non era necessaria una relata con l'indicazione delle ricerche preventive prima della consegna al portiere. La notifica doveva quindi ritenersi valida, salvo prova del destinatario di non aver potuto conoscere l'atto senza propria colpa. Le spese del giudizio di Cassazione sono state integralmente compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • Legge n. 890/1982, art. 7

    La consegna dell'atto al portiere, secondo l'ordine previsto dalla norma, richiede il rispetto delle modalità relative all'assenza del destinatario e delle persone abilitate a ricevere l'atto.

    La Corte richiama l'orientamento secondo cui, nelle notifiche eseguite secondo la disciplina delle notificazioni a mezzo posta, la consegna al portiere può essere nulla se non risulta il mancato rinvenimento o il rifiuto o l'assenza delle persone abilitate in posizione preferenziale. Tuttavia, tale disciplina non è stata ritenuta applicabile al caso concreto.

  • Codice di procedura civile, art. 139

    La notificazione al portiere è subordinata alla previa ricerca delle persone abilitate a ricevere l'atto in via preferenziale.

    La norma disciplina la notificazione eseguita dall'ufficiale giudiziario e, in tale ambito, richiede che siano rispettate le modalità e l'ordine dei destinatari alternativi. La Corte ha escluso che tale disciplina si applicasse automaticamente alla spedizione postale ordinaria effettuata direttamente dall'Agenzia delle Entrate.

  • Codice di procedura civile, art. 149

    La norma consente all'ufficiale giudiziario di eseguire la notificazione a mezzo del servizio postale. Ciò dimostra che la modalità postale non costituisce necessariamente una disciplina autonoma e sempre distinta da quella delle notificazioni giudiziarie.

  • Legge n. 890/1982, art. 14, come modificato dalla legge n. 146/1998, art. 20

    La disposizione consentiva all'Agenzia delle Entrate di eseguire direttamente la notificazione degli avvisi di accertamento mediante il servizio postale.

  • Legge n. 890/1982, art. 20

    La Corte ha chiarito che questa disciplina non si applica quando l'Amministrazione effettua direttamente la spedizione secondo le regole del servizio postale ordinario.

  • Codice civile, art. 1335

    La dichiarazione diretta a una persona determinata si reputa conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.

    Nel regime della posta ordinaria, l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario si presume conosciuto. Il destinatario può superare la presunzione soltanto dimostrando concretamente di non aver potuto prendere cognizione dell'atto per una causa non imputabile.

Massime di principio

  • Per valutare la validità della notifica occorre distinguere tra notificazione eseguita dall'ufficiale giudiziario o secondo la disciplina speciale della legge n. 890/1982 e spedizione postale ordinaria effettuata direttamente dall'Amministrazione.
  • Quando l'Amministrazione invia direttamente l'atto tramite posta ordinaria, la consegna al portiere non richiede necessariamente una relata o un'attestazione delle ricerche preventive previste dall'art. 139 c.p.c.; l'atto può presumersi conosciuto se giunto all'indirizzo del destinatario.
  • La presunzione di conoscenza può essere superata dal destinatario solo mediante prova specifica dell'impossibilità, non colposa, di prendere cognizione dell'atto.
  • La cessazione della materia del contendere, ad esempio per lo sgravio della cartella, rende il ricorso inammissibile e impedisce una decisione sul merito, anche se la Corte può esaminare le questioni giuridiche esclusivamente per regolare le spese.
  • L'esito processuale concreto ha favorito il privato perché la cartella era stata sgravata, ma la valutazione giuridica della Corte sulla validità della notificazione è risultata favorevole all'Amministrazione.

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