Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 394/2026 - Napoli, Sezione 5

per l’ottemperanza della Sentenza di questa Sezione n. 204/2025, pubblicata il 09.01.2025, e, in particolare, per la nomina di un commissario ad acta in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente.

Giustizia amministrativa202404829

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza alla sentenza del TAR Campania n. 204/2025 e, per suo tramite, alla sentenza del Tribunale di Napoli, giudice del lavoro, n. 5555/2019

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto un nuovo ricorso per ottemperanza deducendo che il Ministero, nonostante la rituale notificazione della sentenza e la scadenza del termine assegnato, non aveva eseguito il giudicato del Tribunale di Napoli, che le riconosceva, ai fini economici e giuridici, l’anzianità di servizio maturata anche durante il periodo quale docente della scuola materna, nonché differenze retributive pari a euro 31.192,28, oltre interessi legali sui singoli ratei e accessori. Anche il Commissario ad acta già individuato nella precedente sentenza, ossia il Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania, era rimasto inerte nonostante fosse stato sollecitato. La ricorrente ha quindi chiesto l’adozione delle misure necessarie all’esecuzione, inclusa la sostituzione o l’attivazione del commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha ritenuto persistente e ingiustificata l’inottemperanza sia dell’Amministrazione sia del Commissario ad acta già designato. Ha rilevato che il giudizio di ottemperanza è diretto a rendere effettivo, in sede esecutiva, quanto accertato nel giudizio di merito e che l’inerzia dell’Amministrazione contrasta con la funzione stessa dell’ottemperanza, comportando anche una autonoma responsabilità dell’Amministrazione e dei funzionari inadempienti. Il Commissario ad acta, quale organo esecutivo del giudice, non può sottrarsi senza giustificato motivo al compito affidatogli e dispone dei poteri dell’Amministrazione sostituita. Il Collegio ha rinnovato l’ordine di dare esecuzione ai precedenti giudicati, imponendo di comunicare tempestivamente l’eventuale adempimento esclusivamente tramite il processo amministrativo telematico. Ha disposto le comunicazioni al Ministero, al Commissario ad acta, al Ministro per le eventuali iniziative disciplinari, alla Corte dei conti per i possibili riflessi erariali e alla Procura della Repubblica per le eventuali valutazioni penali. Ha fissato la camera di consiglio del 24 marzo 2026 per verificare l’ottemperanza e si è riservato di valutare in tale sede l’eventuale sostituzione del Commissario ad acta e ulteriori disposizioni. La sentenza ordina all’autorità amministrativa di eseguire il giudicato.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è funzionale a garantire in concreto l’esecuzione di quanto accertato nel giudizio di cognizione; la persistente inerzia dell’amministrazione dopo la formazione e la notificazione del giudicato è incompatibile con la funzione esecutiva del giudizio e giustifica il rinnovo dell’ordine di adempimento.
  • L’amministrazione soccombente non può limitarsi a non dare esecuzione al giudicato senza rappresentare l’avvio delle attività esecutive; l’inerzia ingiustificata può determinare una responsabilità autonoma dell’amministrazione e dei funzionari inadempienti, anche per i maggiori oneri derivanti dal ritardo.
  • Il commissario ad acta, in quanto organo esecutivo del giudice, non può sottrarsi senza giustificato motivo al munus conferitogli e, disponendo dei poteri dell’amministrazione sostituita, non può giustificare la propria inerzia con l’assenza di poteri esecutivi.
  • In presenza di persistente inottemperanza, il giudice può rinnovare il comando giudiziale, fissare una successiva camera di consiglio per la verifica dell’esecuzione e riservarsi ulteriori misure, compresa la sostituzione del commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.