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Sentenza

Sentenza n. 16810/2026 - Roma, Sezione 4

per l'annullamento domanda di annullamento, previa concessione delle più idonee misure cautelari: - della nota del Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Dipartimento per le politiche per le imprese, Direzione generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l’innovazione, le PMI e il Made in Italy, Divisione XIV, prot. mimit.AOO_PI.REGISTRO UFFICIALE.U.0046043 del 19 giugno 2026, comunicata alla ricorrente a mezzo posta elettronica certificata in pari data (cfr. documento n. 1); - ove lesive e per quanto di interesse della ricorrente, della nota del Ministero delle Imprese e del Made in Italy prot. n. 26601 del 10 aprile 2026 e della nota prot. n. 30681 del 24 aprile 2026, recante proroga del relativo termine (cfr. documenti nn. 8 e 10); - ove lesivi e per quanto di interesse della ricorrente, dei piani di controllo di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2023, delle relazioni istruttorie interne e delle eventuali segnalazioni dell’Agenzia delle Entrate poste a fondamento dell’avvio e dell’esito del procedimento di controllo, atti tutti di contenuto e di estremi ignoti alla ricorrente; - dell’articolo 3, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2023, ove interpretato nel senso di consentire l’estensione dei principi e dei criteri del Manuale di Frascati (edizione 2015) alla qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo relative a periodi d’imposta anteriori a quello in corso al 31 dicembre 2019, e comunque, in via subordinata, con domanda di sua disapplicazione; - del decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy 4 luglio 2024 e delle allegate “Linee guida per la qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo, innovazione, design e ideazione estetica”, e segnatamente dell’articolo 2.1.3 e del paragrafo 1.1.3, nella parte in cui prevedono di “confermare, come ormai da prassi consolidata del MISE e dell’A.d.E., che i principi generali ed i criteri previsti dal Manuale di Frascati edizione 2015 debbano orientare l’attività del certificatore anche in relazione al credito d’imposta ricerca e sviluppo disciplinato dall’art. 3 del D.L. n. 145/2013”, e comunque, in via subordinata, con domanda di disapplicazione; - della circolare del Ministero dello sviluppo economico 9 febbraio 2018, n. 59990, nella parte in cui àncora l’individuazione delle attività ammissibili al credito d’imposta ai criteri di qualificazione e classificazione contenuti nel Manuale di Frascati e nella parte in cui esclude dal beneficio le attività di progettazione e realizzazione di software, con domanda di disapplicazione; - del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 maggio 2020, ove interpretato nel senso di potersi applicare ai progetti e alle certificazioni della ricorrente relativi ai periodi d’imposta 2015-2019, con domanda di disapplicazione; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente, ove lesivo, con espressa riserva di presentare motivi aggiunti; nonché - per l’accertamento e la declaratoria della circostanza per la quale le certificazioni recanti codice identificativo n. 10019311 e n. 10014871, rilasciate dal soggetto certificatore iscritto all’Albo, esplicano gli effetti vincolanti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria di cui all’articolo 23, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, con riferimento alla qualificazione delle attività inerenti al progetto “KAI-ZEN CALL EVOLUZIONE CONTINUA – VC – Sottoprogetto A” per i periodi d’imposta 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019

Giustizia amministrativa202609624

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimento ministeriale del 19 giugno 2026 che ha disconosciuto l’idoneità delle certificazioni presentate e l’ammissibilità delle attività al credito d’imposta per ricerca e sviluppo relativo ai periodi d’imposta 2015-2018

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa beneficiaria)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato il diniego ministeriale concernente le certificazioni relative al progetto “KAI-ZEN CALL EVOLUZIONE CONTINUA – VC – Sottoprogetto A” e ai periodi d’imposta 2015-2019, lamentando che il Ministero avesse applicato retroattivamente i cinque criteri del Manuale di Frascati 2015 (novità, creatività, incertezza, sistematicità e trasferibilità/riproducibilità), recepiti normativamente solo dal 2020. Ha dedotto, tra l’altro, violazione del quadro normativo vigente ratione temporis, della gerarchia delle fonti, dell’irretroattività e del legittimo affidamento; violazione della disciplina della certificazione vincolante introdotta dall’art. 23 d.l. 73/2022 e illegittima caducazione dei suoi effetti; consumazione o decadenza dal potere di controllo su una certificazione; erronea qualificazione delle attività e carenza di motivazione, istruttoria e contraddittorio; mancata indicazione dei piani di controllo e omesso esame distinto dei progetti e delle annualità; illegittimità derivata dalla circolare ministeriale del 2018 e, in subordine, errata valutazione tecnica delle attività, con richiesta di verificazione o CTU. Ha inoltre chiesto l’accertamento degli effetti vincolanti delle certificazioni e la disapplicazione delle disposizioni regolamentari e degli atti attuativi nella parte retroattiva.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo decisiva la censura relativa all’applicazione retroattiva dei criteri del Manuale di Frascati. Per i periodi d’imposta anteriori al 2020, l’ammissibilità al credito previsto dall’art. 3 d.l. 145/2013 deve essere valutata sulla base della disciplina allora vigente, costituita dall’art. 3 del decreto e dal decreto interministeriale 27 maggio 2015; il richiamo normativo espresso al Manuale di Frascati è stato introdotto dalla legge 160/2019 con effetto dal periodo d’imposta 2020. Il provvedimento ministeriale aveva fondato la valutazione negativa proprio sui criteri del Manuale, considerandoli vincolanti anche per gli anni precedenti: la loro applicazione era quindi illegittima e aveva costituito l’asse portante, non un argomento secondario, della motivazione. Il TAR ha disapplicato l’art. 3, comma 5, d.P.C.m. 15 settembre 2023 e le relative linee guida nella parte in cui estendono retroattivamente quei criteri al credito disciplinato dal d.l. 145/2013, ha annullato il provvedimento e ha disposto che l’amministrazione si ridetermini conformandosi al quadro normativo delineato in sentenza. Le ulteriori censure non sono state autonomamente esaminate, essendo sufficiente la censura assorbente. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 3 d.l. 145/2013

    In particolare, prima delle modifiche introdotte con la legge 160 del 2019, il perimetro oggettivo dell’agevolazione era compiutamente ed esclusivamente definito dall’art. 3 del d.l. n. 145 del 2013, istitutivo della misura, e dal relativo decreto interministeriale di attuazione del 27 maggio 2015.

    Per i periodi d’imposta anteriori al 2020, la qualificazione delle attività ammissibili al credito va compiuta applicando il perimetro definito dalla disciplina allora vigente, senza aggiungere in via interpretativa criteri restrittivi non previsti.

  • art. 1, comma 200, l. 160/2019

    Tale nuova impostazione interpretativa è stata però formalmente recepita e normativizzata solo con l’art. 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), che ha operato un richiamo espresso al Manuale di Frascati, elevando i principi in esso contenuti a criteri normativi ufficiali per la qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili all’agevolazione fiscale.

    Il richiamo espresso al Manuale di Frascati ha introdotto i relativi criteri come parametri normativi ufficiali per la disciplina operante dal periodo d’imposta 2020, non per i periodi precedenti.

  • art. 3, comma 5, d.P.C.m. 15 settembre 2023

    Tale disposizione, di rango meramente regolamentare, non può infatti costituire la base normativa per un’estensione retroattiva dell’applicazione del Manuale.

    La disposizione regolamentare non può estendere retroattivamente ai periodi anteriori al 2020 criteri non ancora recepiti dalla legge; il giudice amministrativo può disapplicarla incidentalmente nella parte incompatibile con la disciplina primaria.

  • art. 11 preleggi

    Un simile intervento retroattivo si porrebbe infatti in evidente contrasto con il principio di irretroattività delle norme tributarie, sancito dall’art. 11 delle Preleggi e rafforzato in ambito fiscale dallo Statuto dei diritti del contribuente, che lo eleva a principio generale inderogabile dell’ordinamento.

    Nel caso esaminato, la retroattività di criteri tributari introdotti da una fonte secondaria è incompatibile con il principio di irretroattività e non può derogare alla disciplina primaria vigente nei periodi d’imposta interessati.

  • art. 23, commi 2 e 4, d.l. 73/2022

    Ai fini dell’accesso a tali benefici, l’art. 23 del decreto legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito con legge 122/2022, ha introdotto la possibilità per le imprese di richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti svolti o da svolgere, classificandoli nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica.

    La certificazione è lo strumento previsto per attestare la qualificazione degli investimenti; nella controversia, tuttavia, la statuizione di annullamento si fonda sulla retroattiva applicazione dei criteri di Frascati e non su una decisione autonoma circa gli effetti vincolanti della certificazione.

Massime di principio

  • L’ammissibilità al credito d’imposta per ricerca e sviluppo relativo a periodi anteriori all’entrata in vigore della disciplina che ha recepito espressamente il Manuale di Frascati deve essere valutata esclusivamente secondo le norme vigenti nei singoli periodi d’imposta; non è legittimo introdurre retroattivamente, attraverso prassi interpretativa, linee guida o atti amministrativi, requisiti ulteriori e più restrittivi.
  • Il richiamo legislativo espresso al Manuale di Frascati, efficace dal periodo d’imposta 2020, conferma che i suoi criteri non costituivano prima di allora parametri normativi vincolanti per il credito d’imposta disciplinato dall’art. 3 d.l. 145/2013.
  • Una disposizione regolamentare non può estendere retroattivamente criteri restrittivi a periodi d’imposta anteriori né derogare a principi fissati dalla legge; il giudice amministrativo può disapplicarla incidentalmente nella parte incompatibile con la disciplina primaria.
  • Quando il diniego di una certificazione o di un beneficio per periodi anteriori al 2020 è fondato in modo determinante sui criteri del Manuale di Frascati, l’applicazione retroattiva di tali criteri vizia il provvedimento e ne giustifica l’annullamento, con necessità per l’amministrazione di rideterminarsi sulla base del quadro normativo ratione temporis.

Come è indicizzato

MaterieIncentivi alle impreseInvalidità del provvedimento
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiLegittimo affidamentoRiserva di legge e gerarchia delle fontiPrincipio di legalità e tipicità

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