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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29206/2026 del 31/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La decisione riguarda due imputati coinvolti in un intervento edilizio eseguito in ambito residenziale/turistico a Castellabate, nel quale erano state contestate varie difformità urbanistico-edilizie e paesaggistiche, oltre a un falso ideologico in atto pubblico. Uno degli imputati era stato condannato in appello per il falso ideologico relativo a un capo della rubrica; l’altro era stato condannato per una serie di contravvenzioni edilizie, antisismiche e paesaggistiche. In cassazione i difensori hanno dedotto, in sintesi: per il primo imputato, il mancato esame della richiesta di rinnovazione dell’istruttoria per acquisire una SCIA edilizia, l’erronea applicazione delle norme edilizie e antisismiche, la mancata declaratoria di prescrizione di alcuni capi contravvenzionali, e l’erronea conferma della pena nonostante la parziale riforma; per il secondo imputato, la contraddittorietà e il travisamento della prova quanto alla qualificazione del manufatto come interrato, alla trasformazione di una fioriera in bagno, alla asserita falsità del verbale di sopralluogo, alla dedotta applicabilità della disciplina sui parcheggi interrati, alla sussistenza del dolo del falso, alla validità della comunicazione di fine lavori, alla violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza e al diniego della rinnovazione dibattimentale in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha annullato la sentenza impugnata solo nei confronti del primo imputato, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Salerno per la sola rideterminazione della pena. Ha dichiarato inammissibile nel resto il suo ricorso, con conseguente irrevocabilità dell'accertamento di responsabilità quanto ai reati già ritenuti sussistenti. Ha invece dichiarato inammissibile integralmente il ricorso del secondo imputato, condannandolo alle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 479 c.p.

    richiamato come base del capo di imputazione per il falso ideologico contestato al primo imputato; la Corte non rivede il merito dell'accertamento, ma interviene solo sulla pena.

  • art. 44 d.P.R. 380/2001

    norma edilizia richiamata per le contravvenzioni edilizie contestate; le doglianze sulla sua applicazione sono ritenute inammissibili perché fattuali e volte a una rivalutazione del merito.

  • artt. 64, 71, 65, 72, 93, 95 d.P.R. 380/2001

    norme richiamate per le violazioni edilizie e antisismiche contestate; la Corte afferma che le censure sulla loro applicazione non superano il controllo di legittimità e, per la prescrizione, applica le regole sulla permanenza/consumazione del reato.

  • art. 41 d.lgs. 42/2004

    richiamato nel capo di imputazione per la contestata violazione in materia paesaggistica; le censure sono dichiarate inammissibili perché richiedono una rivalutazione delle prove.

  • artt. 13 e 30 l. n. 394/1991

    richiamati nel ricorso come norme coinvolte nella disciplina dell'intervento edilizio; la Corte non entra nel merito per difetto di specificità e perché si tratterebbe di questioni di fatto.

  • art. 157 c.p.

    richiamato in tema di prescrizione; la Corte ne esclude la maturazione per effetto delle sospensioni del corso della prescrizione applicabili al caso.

  • art. 158 c.p.

    richiamato per il dies a quo della prescrizione; la Corte ribadisce che, nei reati edilizi, il termine decorre dall'ultimazione sostanziale dei lavori, comprensiva delle rifiniture.

  • art. 133 c.p.

    richiamato per il trattamento sanzionatorio; la Corte accoglie il motivo limitatamente alla rideterminazione della pena dopo la parziale riforma.

  • art. 81 c.p.

    richiamato nel motivo sul trattamento sanzionatorio; il giudice di legittimità interviene solo sulla pena, non sulla responsabilità.

  • art. 129 c.p.

    richiamato per il rilievo officioso delle cause di non punibilità, ma la Corte esclude che si possa pervenire a una declaratoria di prescrizione senza accertamenti in fatto incompatibili con il giudizio di cassazione.

  • art. 159 c.p.

    applicato nella versione introdotta dalla legge Orlando; la Corte afferma che, per i reati commessi nel relativo periodo di vigenza, operano le sospensioni del corso della prescrizione secondo la disciplina temporale indicata dalle Sezioni Unite.

  • art. 603 c.p.p.

    richiamato in tema di rinnovazione dell'istruttoria in appello; la Corte ribadisce che si tratta di rimedio eccezionale, rimesso alla discrezionalità del giudice e non censurabile se congruamente motivato.

  • art. 521 c.p.p.

    richiamato per la dedotta violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza; la Corte esclude la violazione perché il nucleo della contestazione riguardava la difformità tra progetto e stato dei luoghi, non la disciplina dei parcheggi interrati.

  • art. 611 c.p.p.

    richiamato per la tardività della memoria di replica depositata oltre il termine, poi valutata solo come nota di udienza.

  • art. 624 c.p.p.

    richiamato per affermare che, in caso di annullamento limitato al trattamento sanzionatorio, diventa irrevocabile l'accertamento di responsabilità.

  • art. 9 l. 122/1989

    invocato dal ricorrente per sostenere che il garage dovesse essere valutato come interrato rispetto al terreno naturale; la Corte considera la censura meramente fattuale e quindi inammissibile.

  • art. 24, comma 2, d.P.R. 380/2001

    richiamato nel quinto motivo del secondo imputato in tema di fine lavori e agibilità; la censura è dichiarata inammissibile per tardività rispetto ai motivi di appello.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, quando la sentenza di appello conferma la decisione di primo grado sulla base dello stesso compendio probatorio, le due motivazioni si saldano in un unico corpo argomentativo; il ricorrente deve quindi confrontarsi specificamente con entrambe, pena l'inammissibilità delle doglianze per genericità o aspecificità.
  • Le censure che mirano a rivalutare il merito, specie in materia edilizia e nella qualificazione tecnico-fattuale delle opere, sono inammissibili in cassazione se si risolvono in una diversa lettura del materiale probatorio o in un apprezzamento alternativo delle fotografie, dei sopralluoghi e degli elaborati progettuali.
  • La rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello ex art. 603 c.p.p. ha carattere eccezionale e richiede la dimostrazione di una reale necessità decisoria; non è sufficiente una richiesta esplorativa di nuova escussione dei testimoni, né la mera contestazione della valutazione già compiuta dal giudice di merito.
  • Nei reati edilizi permanenti, il dies a quo della prescrizione coincide con l'ultimazione sostanziale dell'opera, comprensiva delle rifiniture e della funzionalità dell'immobile; non bastano dichiarazioni difensive generiche per anticipare tale momento, occorrendo elementi oggettivi idonei a fissare una data diversa.
  • Quando il giudizio di cassazione comporta un annullamento soltanto sul trattamento sanzionatorio, resta irrevocabile l'accertamento di responsabilità penale, mentre il giudice del rinvio deve limitarsi alla rideterminazione della pena in modo coerente con i capi di condanna residui.

Come è indicizzato

MaterieFalsità in atto pubblicoAbuso edilizioImpugnazioniPena e commisurazioneCause di non punibilità
RamiReati contro la fede pubblicaReati ediliziProcesso penaleParte generale
SottomaterieFalsità ideologica
IstitutiPrescrizione del reatoInutilizzabilità della prova

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