Sentenza n. 411/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento: a) dell’Avviso del Ministero dell’Università e della Ricerca, n. 0001217 del 19-11-2024 per il conferimento di incarichi esterni a norma dell’art. 7 comma 6 del d.lgs. 165/200 nell’ambito dell’attuazione degli interventi delle politiche di coesione anche a valere su fondi nazionali, procedura selettiva per il conferimento, mediante stipulazione di contratti di lavoro autonomo, di massimo n. 35 incarichi di esperti di elevata qualificazione professionale codici 01 e 02; b) dell’avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero e della allegata graduatoria pubblicati con Decreto Direttoriale n. 260 del 7 marzo 2025 Ministero dell’Università procedura COD 02; c) dell’avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della allegata graduatoria rettificata con Decreto Direttoriale n. 354 dell’1 aprile 2025 Ministero dell’Università procedura COD 02; d) del verbale n. 8 del 20 gennaio 2025 relativo alla valutazione della ricorrente e del rispettivo allegato; e) del verbale di riunione n. 17 del 19 febbraio 2025; e per l’accesso, ex art. 116, co. 2, c.p.a., alla documentazione richiesta con istanza del 16.4.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Avviso di selezione, graduatorie, verbali della commissione e valutazioni relative alla procedura codice 02 per il conferimento di incarichi esterni di esperto amministrativo/contabile
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a selezione)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, collocata al posto n. 40 e distante 2,5 punti dall'ultimo candidato ammesso, ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell'art. 3 l. n. 241/1990, dell'art. 12 d.P.R. n. 487/1994 e dei principi di trasparenza e buon andamento, nonché il difetto di motivazione, contestando l'inintelligibilità dei punteggi attribuiti alle esperienze professionali e, soprattutto, alle adeguate attitudini personali, relazionali e motivazionali. Secondo la ricorrente, il punteggio numerico di 8/20 per tale voce era stato attribuito senza criteri, parametri o griglie preventivamente determinati, nonostante l'elevata rilevanza del criterio. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 15 d.P.R. n. 487/1994 e il difetto di istruttoria in relazione alla prova orale, lamentando l'assenza di criteri preventivi, la ripetitività dei giudizi standardizzati, la mancata indicazione delle risposte, della durata dell'esame, delle eventuali domande di approfondimento e delle modalità concrete di valutazione. Il Ministero ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per mancata notifica a un controinteressato e per contraddittorietà tra le censure e la domanda principale di revisione della prova; i controinteressati hanno sollevato ulteriori eccezioni di inammissibilità.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione relativa alla mancata notifica ai controinteressati, rilevando che la ricorrente aveva previamente presentato un'istanza di accesso per conoscerne generalità e indirizzi, rimasta inevasa, e aveva quindi notificato il ricorso all'Amministrazione chiedendo la notifica per pubblici proclami. Ha respinto anche l'eccezione di contraddittorietà tra le censure e la domanda principale, affermando che è consentito graduare le domande e che l'eventuale infondatezza o inammissibilità di quella principale non rende inammissibile il ricorso nel suo complesso. Ha ritenuto assorbente il primo motivo, limitatamente al criterio delle adeguate attitudini. Il bando non aveva predeterminato i criteri di valutazione e la commissione si era limitata a riprodurre la formulazione della lex specialis, senza chiarire quali caratteristiche dovessero essere valutate né come raccordare tali caratteristiche ai punteggi. Il voto numerico è idoneo a motivare una valutazione tecnico-discrezionale solo quando sia preceduto dalla fissazione di criteri e parametri di massima che consentano di comprendere la graduazione e l'omogeneità dei giudizi. Nel caso concreto, l'assenza di criteri rendeva oscuro il percorso logico-valutativo e rimetteva un segmento pari a un quinto del punteggio complessivo all'arbitrio della commissione. La valutazione risultava tanto più irragionevole e bisognosa di motivazione in quanto alla ricorrente erano stati attribuiti 19/20 per le esperienze pregresse pertinenti e soltanto 8/20 per le attitudini. L'asserita non oggettivabilità delle attitudini e la ristrettezza della forbice dei punteggi non superavano il vizio, ma confermavano l'opacità del criterio. Il vizio riguardava l'intera attività valutativa della commissione e non la sola posizione della ricorrente; pertanto non era possibile disporre la revisione individuale della prova secondo criteri nuovi o diversi, perché ciò avrebbe determinato una disparità rispetto agli altri candidati. Il TAR ha quindi accolto la domanda subordinata e annullato integralmente gli atti impugnati con riferimento alla procedura codice 02, assorbendo le ulteriori censure. Ha condannato il Ministero e i controinteressati alle spese, liquidate in complessivi euro 3.000,00, oltre accessori, di cui euro 2.000,00 a carico del Ministero ed euro 1.000,00 a carico solidale dei controinteressati.
Norme richiamate
art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001
Costituisce la base normativa per il conferimento di incarichi esterni mediante contratti di lavoro autonomo; il testo della sentenza riporta l'anno come 200.
art. 3 l. 241/1990
Impone la motivazione del provvedimento; nella selezione, la motivazione deve rendere intelligibile il percorso valutativo, anche mediante voto numerico solo se accompagnato da criteri e parametri predeterminati.
art. 12 d.P.R. 487/1994
È richiamato quale parametro dei principi di trasparenza e predeterminazione dei criteri nelle procedure selettive.
art. 15 d.P.R. 487/1994
È richiamato con riferimento alla valutazione della prova orale e alla necessità di criteri e verbalizzazioni idonei a rendere comprensibile il giudizio della commissione.
art. 116, comma 2, c.p.a.
Ha consentito la proposizione della domanda di accesso nel giudizio; l'istanza è stata accolta, per i profili ancora di interesse, con ordinanza cautelare-istruttoria richiamata nella sentenza.
Massime di principio
- Nelle procedure selettive, il voto numerico può assolvere l'obbligo di motivazione soltanto quando sia preceduto dalla predeterminazione di criteri e parametri di massima idonei a rendere comprensibili la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni.
- Quando un criterio selettivo relativo ad attitudini personali, relazionali e motivazionali attribuisce una quota significativa del punteggio, l'amministrazione deve definirne previamente l'oggetto e le modalità di apprezzamento; la sua asserita non oggettivabilità non legittima la rimessione della valutazione al foro interno della commissione.
- L'assenza di criteri predeterminati e di un percorso logico-valutativo intelligibile integra un vizio di motivazione e di istruttoria della procedura selettiva, anche quando la commissione abbia espresso giudizi numerici formalmente uniformi.
- Se il vizio riguarda l'intera attività valutativa della commissione, non può essere disposta la revisione della posizione del singolo candidato mediante l'applicazione di criteri nuovi o diversamente articolati rispetto agli altri partecipanti; l'illegittimità comporta l'annullamento della procedura affetta dal vizio.
- La facoltà del ricorrente di graduare in via principale e subordinata domande e motivi non determina l'inammissibilità del ricorso per contraddittorietà; il giudice deve esaminare le domande secondo il loro ordine, salvo assorbimento e fermo restando che le conseguenze dell'accoglimento dipendono dall'incidenza oggettiva del vizio sull'attività amministrativa.
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