Cassazione Penale, Sentenza n. 19301/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza di convalida dell'arresto in flagranza (31/10/2015), sostenendo che durante l'udienza di convalida la difesa non aveva potuto prendere visione dell'intero fascicolo e che il Giudice per le indagini preliminari ha rigettato l'eccezione sollevata in quanto non avrebbe trasmesso "l'unico atto" mancante (il verbale di perquisizione e sequestro). Il mancato accesso agli atti sarebbe stato, secondo la difesa, lesivo del diritto di difesa e avrebbe determinato la nullità dell'udienza e della convalida. I fatti di causa riguardavano il sequestro di 108 candelotti esplosivi (circa 2 kg di miscela) rinvenuti nel veicolo in cui viaggiavano gli arrestati e l'accusa di detenzione/porto e ricettazione di esplosivi.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso come infondato. Richiama il principio consolidato secondo cui il difensore ha diritto di conoscere l'integralità degli atti attinenti alla richiesta di convalida, ma rileva che nel caso concreto l'unico atto non trasmesso (verbale di perquisizione e sequestro) era comunque dettagliatamente ricostruito e documentato in altri atti in visione alla difesa (in particolare nell'annotazione tecnica preliminare degli artificieri antisabotaggio e nella documentazione di analisi), sicché non è ricorso alcun pregiudizio effettivo alle esigenze difensive e il necessario contraddittorio è stato garantito. Per tali ragioni non si è verificata la nullità dell'udienza o della convalida. In applicazione dell'art. 616 c.p.p. il ricorrente è condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 391 cod. proc. pen.
Norma richiamata nel motivo del ricorso in relazione alle nullità procedurali; la Corte osserva che l'eccezione di nullità per mancata trasmissione deve essere specificata e deve emergere un pregiudizio concreto.
art. 293 cod. proc. pen.
Richiamato nella censura difensiva (disciplinante aspetti della convalida e degli atti); la Corte ne valorizza l'esigenza di conoscibilità degli atti ma ritiene nel caso presente tale esigenza soddisfatta dai documenti disponibili.
art. 294 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione al diritto alla difesa; la Corte interpreta che la tutela difensiva è garantita quando gli elementi essenziali sono portati a conoscenza anche se un singolo documento non è materialmente trasmesso.
art. 178 cod. proc. pen.
Norma sulla documentazione e verbalizzazione degli atti; la decisione considera che le informazioni rilevanti riportate in altri atti sostituiscono la mancanza materiale del verbale non trasmesso, se sufficientemente dettagliate.
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente come garanzia costituzionale del diritto di difesa; la Corte ribadisce che il diritto alla conoscenza degli atti è fondamentale ma non si configura violato quando il contenuto dell'atto mancante è comunque noto e non vi è pregiudizio.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente a seguito del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il difensore ha diritto di conoscere l'integralità degli atti su cui si fonda la richiesta di convalida; l'eccezione per mancata trasmissione va sollevata tempestivamente in udienza.
- La mancata trasmissione di un singolo atto non determina automaticamente la nullità se il suo contenuto è riportato in modo completo e conoscibile tramite altri documenti disponibili alla difesa e non sussiste un concreto pregiudizio difensivo.
- Per ottenere l'annullamento della convalida bisogna dimostrare non solo la mancanza materiale di atti, ma anche che tale omissione abbia compromesso l'effettivo contraddittorio o impedito l'esercizio della difesa; l'eccezione deve essere dettagliata circa gli atti mancanti e le ragioni del pregiudizio.
- In sede di convalida è utile, se si contesta la completezza degli atti, chiedere espressamente la sospensione o la differimento dell'udienza fino alla completa visione del fascicolo, annotando la richiesta nel verbale.
- La giurisprudenza di legittimità ammette la nullità intermedia quando il difensore non ha avuto reale conoscenza degli atti; tuttavia, la valutazione è casistica: la documentazione tecnica dettagliata (es. perizie o annotazioni degli artificieri) può supplire l'assenza del verbale originario.
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