Cassazione Penale, Sentenza n. 30499/2025 del 10/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di revisione della sentenza definitiva della Corte di appello di Trento del 16/05/2017 che aveva condannato il ricorrente per associazione a delinquere finalizzata alla truffa (periodo giugno 2005 - febbraio 2012) e per plurimi reati di truffa (2002-2010). La revisione era fondata su documenti nuovi e, in particolare, su due consulenze del 30/04/2007 e su video, foto e moduli amministrativi che, secondo il ricorrente, dimostrerebbero l'esistenza e la redditività di una miniera in Repubblica Centrafricana e quindi la non manifesta infondatezza della tesi accusatoria e la necessità di riaprire il giudizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la cosiddetta "prova nuova" fosse in realtà deducibile e non prodotta nel giudizio di merito oppure priva dei requisiti di certezza e dimostratività (assieme di documenti privi di data certa, mancanti di riferimenti su luogo e tempo, consulenze relative a periodo parziale rispetto alle imputazioni). La prova non è apparsa idonea a determinare una decisiva incrinatura del compendio probatorio originario e quindi non a fondare la revisione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 631 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la revisione; la sentenza ricorda che rispetto al codice antecedente l'art. 631 amplia la possibilità di revisione anche quando l'esito del nuovo giudizio possa condurre al proscioglimento per insufficienza di prove, ma stabilisce limiti di ammissibilita' per bilanciare l'esigenza di verita' con la certezza del giudicato.
art. 630, lett. c) cod. proc. pen.
Definisce i casi di "prove nuove rilevanti" ai fini della revisione: rientrano non solo le prove sopravvenute ma anche quelle non acquisite o non valutate nel precedente processo, purché non dichiarate inammissibili o superflue. La Corte ha applicato il principio richiedendo che la prova nuova sia non deducibile e possieda obiettiva dimostrativita'.
art. 24 Cost.
Riferimento costituzionale al principio del favor innocentiae e alla tutela dell'innocente; usato per valorizzare la funzione della revisione ma compatibilmente con le garanzie di certezza del giudicato.
norme del codice di procedura penale previgente (artt. 554 n.3, 555, 566 comma 2)
Citazione storica per confronto: la sentenza sottolinea che l'attuale disciplina (art. 631) ha ampliato la portata della revisione rispetto alle norme del codice del 1930 citate.
Massime di principio
- La "prova nuova" per la revisione deve essere effettivamente non deducibile nel precedente giudizio: se la prova era producibile ma non prodotta, la richiesta è normalmente inammissibile.
- La prova nuova deve avere carattere di obiettiva certezza e dimostratività: documenti privi di data, luogo, autenticazione o riferimenti utili perdono efficacia e non sono idonei a creare il ragionevole dubbio necessario per la revisione.
- Non è sufficiente che la nuova prova sia favorevole all'imputato: essa deve incidere in modo decisivo sul compendio probatorio originario, rendendo insufficiente la colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio.
- Documenti che coprono solo periodi parziali rispetto all'oggetto delle imputazioni possono risultare inefficaci se non dimostrano in termini oggettivi e certi la situazione per l'intero periodo contestato.
- Se si intende proporre istanza di revisione, è fondamentale spiegare perché la prova non poteva essere prodotta prima (cause di forza maggiore, scoperta successiva, obblighi di terzi) e predisporre adeguata autenticazione e datazione degli elementi probatori.
- La richiesta di fissazione dell'udienza in contraddittorio può essere necessaria solo se la domanda non appare manifestamente infondata; ma se la documentazione è chiaramente deducibile o non dimostrativa, il giudice può dichiarare l'inammissibilità senza udienza.
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