Sentenza n. 103/2026 - Bari, Sezione 1
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1416/2024 del Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, pubblicata in data 02/05/2024, passata in giudicato come da attestazione del Funzionario giudiziario del medesimo Tribunale in data 24 marzo 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, n. 1416/2024, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore giudiziale)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ex art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1416/2024 del Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, pubblicata il 2 maggio 2024 e passata in giudicato, che poneva a carico dell'Amministrazione obbligazioni pecuniarie in favore della ricorrente. Il ricorso è stato notificato e depositato il 9 aprile 2025. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza che risultasse dagli atti l'avvenuto adempimento delle obbligazioni derivanti dal titolo giudiziale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando il persistente inadempimento dell'Amministrazione rispetto alle obbligazioni stabilite dalla sentenza passata in giudicato. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare piena e integrale esecuzione al giudicato, mediante il pagamento di tutte le somme indicate nella sentenza del Tribunale di Foggia, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza di ottemperanza o, se anteriore, dalla notificazione a cura della parte. La richiesta di nomina del commissario ad acta è stata riservata all'eventualità di ulteriore inadempimento dopo la scadenza del termine, anche considerando che in cause analoghe i ritardi erano stati ricondotti a carenze di organico dell'Amministrazione. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro, oltre accessori di legge, per spese di giudizio. È stata inoltre disposta la trasmissione di copia della sentenza alla Procura della Repubblica presso la Corte dei conti per le valutazioni di competenza.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base processuale dell'azione di ottemperanza; il giudice ordina all'Amministrazione inadempiente di dare integrale esecuzione al giudicato entro un termine assegnato, riservando l'eventuale nomina del commissario ad acta a un successivo inadempimento.
Massime di principio
- In presenza di un giudicato che impone alla pubblica amministrazione obbligazioni pecuniarie, l'accertata mancata esecuzione consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare all'amministrazione di adempiere integralmente entro un termine determinato, indicando quale dies a quo la comunicazione della decisione o, se anteriore, la notificazione a cura della parte.
- La nomina del commissario ad acta può essere riservata alla fase successiva alla scadenza del termine assegnato per l'adempimento, qualora l'amministrazione persista nell'inottemperanza.
- La costituzione dell'amministrazione con un atto meramente formale non dimostra l'avvenuto adempimento delle obbligazioni derivanti dal giudicato, ove dagli atti non risulti il pagamento delle somme dovute.
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