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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11167/2024 del 18/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza del Tribunale di Milano che li aveva condannati per concorso in messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi (CER 200110) senza autorizzazione. Le censure principali erano: errata qualificazione del Parenti quale gestore di fatto della cooperativa; inutilizzabilità delle dichiarazioni rese il 5 luglio 2019 e trasmesse tramite la testimonianza dell'agente di polizia municipale Laura Frisoli (violazione artt. 63, 191, 195 c.p.p. e norme sulla assunzione di dichiarazioni); assenza di prova che si fossero superati i limiti applicabili al deposito temporaneo (quindi l'attività sarebbe stata lecita come deposito temporaneo e non come messa in riserva); travisamento e insufficienza delle prove circa i sacchetti, i cassonetti e i mezzi della cooperativa; contraddittorietà tra ipotesi di abbandono e messa in riserva; mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto a carico di Arias Mena Raquel; mancata concessione del beneficio della non menzione nonostante la sospensione condizionale della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi di ricorso: ha ritenuto utilizzabili le informazioni raccolte dall'agente di polizia municipale e confermato la qualificazione del Parenti come gestore di fatto, ha ritenuto insussistenti i profili che trasformerebbero la condotta in semplice deposito temporaneo e ha confermato che l'onere probatorio per dimostrare la liceità della gestione dei rifiuti gravava sui ricorrenti. I motivi relativi al travisamento e all'inutilizzabilità di parte della prova sono stati dichiarati infondati o inammissibili per carenza di autosufficienza del ricorso. Il sesto motivo (tenuità del fatto) è stato dichiarato inammissibile perché sollevato per la prima volta in Cassazione. Tuttavia la Corte ha accolto l'ultimo motivo: ha annullato la sentenza limitatamente alla mancata concessione del beneficio della non menzione per Arias Mena Raquel, ritenendo che il Tribunale non abbia motivato adeguatamente il diniego e che sussistano le ragioni per riconoscere il beneficio alla luce della concessione della sospensione condizionale. Di conseguenza la condanna sostanziale è stata confermata per entrambi (pena di ammenda), mentre alla posizione di Arias è stata disposta l'annullamento parziale relativo alla non menzione, beneficio che la Corte ha ritenuto potersi concedere direttamente.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Rilevanza del concorso di persone nel reato; i fatti sono stati ritenuti posti in essere in concorso tra Parenti (gestore di fatto) e Arias (legale rappresentante).

  • art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152/2006

    Prevede la sanzione penale per la messa in riserva, stoccaggio e altre operazioni di rifiuti speciali senza le prescritte autorizzazioni; la Corte ha ritenuto integrata la fattispecie atteso che l'operazione svolta dalla cooperativa costituiva trattamento soggetto ad autorizzazione.

  • art. 220 disp. att. cod. proc. pen.

    Regola il passaggio dall'attività ispettiva amministrativa all'osservanza delle garanzie del processo penale quando emergono indizi di reato; la Corte ha precisato che le risultanze della vigilanza/ispettiva possono essere utilizzate se al momento non erano ancora sorte le garanzie che avrebbero vietato certe utilizzazioni, e ha ritenuto utilizzabili gli accertamenti della polizia municipale nella misura in cui descrivono fatti storici e oggettivi.

  • artt. 63, 191, 195 c.p.p.

    Norme che tutelano l'assunzione e l'utilizzabilità delle dichiarazioni di parte; i ricorrenti chiedevano l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese nell'ambito dell'attività ispettiva, ma la Corte ha distinto tra dichiarazioni protette e fatti storici osservabili dai pubblici ufficiali, ritenendo utilizzabili questi ultimi.

  • art. 183, comma 1, lett. s) e t) e allegato C parte IV lett. R13 d.lgs. n. 152/2006

    Definiscono le operazioni di trattamento dei rifiuti e le tipologie che richiedono autorizzazione; la Corte ha ritenuto che la messa in riserva rientri in tali fattispecie e richieda specifica autorizzazione o iscrizione.

  • artt. 208-216 d.lgs. n. 152/2006

    Prevedono l'obbligo di autorizzazione, iscrizione e comunicazione per attività di gestione rifiuti; la Corte ha richiamato questi articoli per affermare che era necessaria la relativa autorizzazione.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile in Cassazione perché non era stata adeguatamente dedotta in sede di merito.

  • artt. 163, 164, 175 cod. pen.

    Norme relative alla sospensione condizionale della pena e alla non menzione della condanna; la Corte ha precisato che i due benefici perseguono finalità diverse e che il diniego della non menzione richiede motivazione specifica quando la sospensione condizionale è stata concessa.

  • art. 23 comma 8 D.L. n. 137/2020

    Riferimento procedurale per il trattamento del ricorso (modalità di trattazione).

Massime di principio

  • Le attività ispettive svolte dalla polizia municipale o da organi amministrativi possono produrre elementi utilizzabili in sede penale quando descrivono fatti storici e oggettivi osservati dagli agenti; tuttavia le dichiarazioni rese da persone sottoposte a verifica che violino le garanzie processuali possono essere inutilizzabili.
  • Chi invoca una deroga al regime autorizzatorio in materia di rifiuti (es. deposito temporaneo) ha l'onere probatorio di dimostrare i presupposti che legittimano la deroga; l'assenza di tale prova favorevole alla difesa rafforza la qualificazione come attività vietata senza autorizzazione.
  • La censura per travisamento della prova in Cassazione richiede l'autosufficienza del ricorso: il ricorrente deve indicare e allegare specificamente gli atti travisati e dimostrare in che modo il vizio sia decisivo per la tenuta della motivazione, altrimenti la deduzione è inammissibile o inefficace.
  • La concessione della sospensione condizionale della pena e quella della non menzione sono benefici distinti; se il giudice concede la sospensione ma nega la non menzione deve motivare in modo concreto le ragioni del diniego, e la Cassazione può annullare la parte motivazionale carente e, in casi appropriati, concedere direttamente il beneficio.
  • Eccezioni sollevate per la prima volta in Cassazione (ad es. tenuità del fatto) sono normalmente inammissibili perché richiedono accertamenti di fatto che competono al giudice di merito.

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