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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40355/2024 del 04/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Diallo era stato condannato dal Tribunale di Foggia per il reato di ricettazione (art. 648, comma 2 c.p.). In cassazione ha proposto tre motivi: 1) contestazione della mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131‑bis c.p.), rilevando carenza motivazionale della Corte territoriale; 2) censura per il mancato riconoscimento dei "doppî benefici" di legge (benefici e sospensione condizionale), con dedotta insufficienza motivazionale già in appello; 3) richiesta di riqualificazione del fatto in furto (art. 624 c.p.), sostenendo che la motivazione che esclude la riqualificazione fosse illogica. Il Pubblico Ministero ha chiesto annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondato che l'esclusione della causa di esclusione della punibilità per tenuità fosse viziata: è sufficiente che la Corte territoriale indichi i criteri di cui all'art. 133 c.p. ritenuti rilevanti (qui ha fatto riferimento al valore del bene). Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile per genericità ai sensi dell'art. 591 c.p.p., perché l'appello non aveva indicato ragioni di diritto e fatti a sostegno della richiesta di doppî benefici. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la Corte territoriale ha logicamente escluso la riqualificazione in furto in mancanza di elementi probatori (il rinvenimento della vettura è avvenuto mesi dopo la sottrazione). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ad una somma equitativa di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648, comma 2 c.p.

    Norma sostanziale che disciplina il reato di ricettazione, nel cui ambito l'imputato era stato condannato.

  • art. 131‑bis c.p.

    Causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte ha ritenuto che per l'applicabilità occorra valutare la tenuità con riferimento ai criteri dell'art. 133 c.p., senza obbligo di esaminare tutti gli elementi, bastando l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (qui il valore del bene).

  • art. 133, comma primo c.p.

    Contiene i criteri per la determinazione della pena/valutazione della tenuità: il valore del bene è uno dei criteri rilevanti e può giustificare il rigetto della tenuità.

  • art. 591 c.p.p.

    Prescrive i requisiti della motivazione dell'atto di impugnazione: l'appello deve indicare ragioni di diritto e fatti a sostegno della censura; l'omissione rende la relativa doglianza inammissibile in cassazione.

  • art. 624 c.p.

    Definisce il reato di furto: la Corte territoriale ha escluso la riqualificazione perché non risultavano elementi che dimostrassero appropriazione riconducibile al delitto di furto.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che autorizza la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di cassazione; qui applicata unitamente alla misura equitativa per la cassa delle ammende (Corte Cost. n.186/2000 richiamata).

  • Corte Costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in relazione alla determinazione equitativa della somma da versare in favore della cassa delle ammende, indicando limiti e criteri per l'applicazione dell'ammenda in cassazione.

Massime di principio

  • Per la causa di esclusione della punibilità per tenuità (art. 131‑bis) il giudice non è tenuto ad analizzare tutti i criteri dell'art. 133 c.p.; è sufficiente richiamare e motivare quelli ritenuti rilevanti (es. valore del bene).
  • Le doglianze sul mancato riconoscimento di benefici processuali o sostanziali devono essere illustrate in appello con specifiche ragioni di diritto e fatti (art. 591 c.p.p.); la genericità rende la censura inammissibile in cassazione.
  • La riqualificazione del fatto in furto richiede elementi probatori chiari di condotta appropriativa: il mero rinvenimento del bene in tempi successivi non è sufficiente per inferire il furto.
  • Se un motivo di appello è "ab origine" manifestamente infondato o genericamente formulato, il giudizio di legittimità può dichiararlo inammissibile per carenza d'interesse o per carenza di specificazione.
  • La condanna alle spese e l'imposizione di somme per la cassa delle ammende in sede di cassazione possono essere disposte anche quando il ricorso sia inammissibile, salvo prova di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

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