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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01185/2026 del 13/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito per il delitto contestato resta quindi ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per un reato in materia di stupefacenti. Il ricorso investiva il giudizio di responsabilità, sostenendo in sostanza l'erroneità della ricostruzione probatoria e dei fatti operata dai giudici di merito. La Corte rileva però che il motivo era sostanzialmente una riproposizione di censure già esaminate, mirava a ottenere una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione del fatto, ed era inoltre generico perché non si confrontava in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    norma incriminatrice posta a base della condanna di merito per reato in materia di stupefacenti.

  • art. 616 c.p.p.

    presuppone la condanna del ricorrente, in caso di inammissibilità del ricorso, al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende; la decisione ne applica la disciplina in concreto.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva nella mera riproposizione di censure già valutate dai giudici di merito, quando non evidenzi specifici vizi della motivazione impugnata.
  • Non è consentito in sede di legittimità sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella accolta nei gradi di merito.
  • Il motivo di ricorso deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata; la mancanza di specificità comporta l'inammissibilità.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, oltre alle spese processuali, la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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