Ordinanza n. 116/2026 - Milano, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia del provvedimento notificato dalla Prefettura di Lodi in data 13/06/2025 con il quale veniva disposto il rigetto della istanza di conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio a motivi di lavoro prot. 102700/VA.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della conversione del permesso di soggiorno da motivi di studio a motivi di lavoro subordinato, successivamente sostituito da provvedimenti confermativi adottati all'esito del riesame
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Prefettura di Lodi, adottato il 13 giugno 2025, con cui era stata respinta l'istanza presentata il 10 dicembre 2024 per la conversione del permesso di soggiorno da studio a lavoro subordinato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. La domanda cautelare sul ricorso introduttivo era stata accolta con finalità di riesame. All'esito del riesame, l'Amministrazione ha adottato provvedimenti confermativi, impugnati dal ricorrente con motivi aggiunti. La domanda cautelare relativa ai motivi aggiunti è stata successivamente respinta per carenza di fumus boni iuris. Nella fase cautelare definita dall'ordinanza, il ricorrente ha insistito per la sospensione dell'originario diniego.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse la domanda cautelare proposta contro l'originario diniego. Il provvedimento inizialmente impugnato era stato infatti sostituito, nelle more del giudizio, da provvedimenti confermativi dotati di autonoma efficacia lesiva e innovativi rispetto all'atto originario. Tali nuovi provvedimenti erano divenuti gli atti lesivi rilevanti e rendevano priva di utilità qualsiasi misura cautelare riferita al provvedimento sostituito. L'ordinanza non decide nel merito l'impugnazione principale né i motivi aggiunti. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale nel processo amministrativo; la domanda cautelare è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto, unitamente alla disciplina europea sulla protezione dei dati, per disporre l'oscuramento delle generalità del ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale base della tutela dei diritti e della dignità del ricorrente mediante oscuramento delle sue generalità.
Massime di principio
- Quando, nelle more della domanda cautelare, l'atto impugnato viene sostituito da un nuovo provvedimento confermativo che abbia contenuto innovativo e autonoma efficacia lesiva, la domanda cautelare riferita all'atto originario diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La sopravvenuta sostituzione dell'atto originariamente impugnato rende priva di utilità una misura cautelare riferita a quell'atto; l'interesse cautelare deve essere valutato con riferimento all'attuale provvedimento lesivo, eventualmente impugnato con motivi aggiunti.
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