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Sentenza

Sentenza n. 5782/2026 - Roma, Sezione 1

per l'ottemperanza della sentenza n. 186/24 del Tribunale di Modena Sez. Lavoro resa nel procedimento RG. 296/22 e con la quale è stato accertato e dichiarato il diritto dei ricorrenti all’assunzione nella III Area Funzionale - profilo funzionale Funzionario Giudiziario - F1 a decorrere dal 1° luglio 2019 condannando il Ministero della Giustizia a corrispondere a ciascun ricorrente le conseguenti differenze retributive, maggiorate della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, considerando anche l’eventuale spettanza dell’ad personam

Giustizia amministrativa202600176

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Modena che aveva riconosciuto l’inquadramento nella III Area, profilo di Funzionario Giudiziario-Funzionario UNEP F1, con decorrenza dal 1° luglio 2019, e il pagamento delle differenze retributive

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendenti pubblici)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno proposto ricorso per ottenere l’ottemperanza della sentenza n. 186/2024 del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro. La pronuncia aveva riconosciuto il loro diritto all’inquadramento nella III Area funzionale, profilo di Funzionario Giudiziario-Funzionario UNEP F1, con decorrenza dal 1° luglio 2019, nonché al pagamento delle differenze retributive maturate fino all’effettivo inquadramento, maggiorate della maggiore somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria e con considerazione dell’eventuale spettanza dell’ad personam. Poiché i ricorrenti erano stati inquadrati nella III Area soltanto dal 15 dicembre 2022, hanno chiesto l’esecuzione del comando giudiziale quanto alla retrodatazione dell’inquadramento e alla liquidazione delle differenze economiche. Il Ministero della Giustizia si è costituito eccependo l’incompetenza territoriale del TAR Lazio in favore del TAR Emilia-Romagna.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di incompetenza territoriale, ritenendo decisivo, ai fini della competenza nel giudizio di ottemperanza, il contenuto della sentenza da eseguire e il conseguente comando conformativo. Poiché gli adempimenti liquidatori risultavano attribuiti alla competenza provvedimentale dell’amministrazione centrale, la competenza è stata riconosciuta al TAR Lazio. Nel merito, il ricorso è stato accolto: la sentenza del Tribunale di Modena contiene una condanna specifica al riconoscimento delle differenze retributive, da quantificare secondo il CCNL 2006/2009, per il periodo dal 1° luglio 2019 fino all’effettivo inquadramento nella III Area, oltre alla maggiore somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo. Il Ministero è stato ordinato di ottemperare entro 45 giorni dalla pubblicazione della sentenza, restando impregiudicata, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 1.000 euro, oltre accessori, per spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La norma costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza; il giudice ordina all’amministrazione di eseguire il giudicato e può prevedere, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.

  • CCNL 2006/2009

    Il trattamento economico previsto dal contratto collettivo costituisce il parametro per quantificare le differenze retributive dovute in esecuzione della sentenza del giudice del lavoro.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la competenza territoriale deve essere individuata considerando il contenuto della decisione da eseguire e il comando conformativo che ne deriva; quando gli adempimenti esecutivi e liquidatori spettano all’amministrazione centrale, è competente il TAR presso il quale essa esercita la propria competenza provvedimentale, anche se la controversia originaria riguardava un’amministrazione periferica o fatti localizzati in altra regione.
  • Una sentenza del giudice del lavoro che riconosca specificamente il diritto all’inquadramento con decorrenza retroattiva e al pagamento delle differenze retributive è suscettibile di esecuzione mediante giudizio di ottemperanza, ove l’amministrazione non adempia al comando giudiziale.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l’adempimento dell’amministrazione e riservare, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereRiparto di giurisdizione

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