Parere n. 593/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensione, proposto, con presentazione diretta ex art.11, del d.P.R. n.11991 del 1971, dalla società Carma s.n.c. contro il Comune di Spinea per l’annullamento dell’ordinanza comunale n.148 del 20 settembre 2022 con cui è stata ordinata la rimozione di oggetti ed arredi per occupazione abusiva di suolo pubblico.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeOrdinanza comunale n. 148 del 20 settembre 2022, recante l’ordine di rimozione di oggetti e arredi per asserita occupazione abusiva di suolo pubblico.
Esito
Prevale il privato
La questione giuridica
La società ricorrente ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune di Spinea ha ordinato la rimozione di tavoli, sgabelli, mensole e altri arredi collocati nell’area antistante un bar, ritenendo che si trattasse di occupazione non autorizzata di suolo pubblico e che gli arredi ostacolassero il transito pedonale. Il primo motivo ha dedotto la violazione delle garanzie partecipative per omessa comunicazione di avvio del procedimento. Il secondo motivo ha contestato il difetto di motivazione e di istruttoria, il travisamento dei fatti e l’erronea qualificazione dell’area come pubblica, sostenendo che essa fosse privata e appartenesse alla pertinenza dell’immobile condotto in locazione dalla società. È stata inoltre proposta istanza cautelare, fondata sul fumus boni iuris e sul pregiudizio economico derivante dalla perdita dell’unico spazio esterno destinato alla consumazione. Dopo un parere interlocutorio, la Sezione ha richiesto al Comune la produzione di titoli idonei a dimostrare l’uso pubblico dell’area.
Il parere
La Sezione ha ritenuto il ricorso meritevole di accoglimento. È stato rilevato che l’area, catastalmente individuata nel mappale 572 e ricompresa nel mappale 1118, è di proprietà privata e non appartiene al patrimonio comunale. Il Comune non ha prodotto alcun titolo idoneo a dimostrare l’esistenza di un diritto di uso pubblico, essendosi limitato a richiamare la destinazione urbanistica a viabilità del mappale 1118 e meri fatti concludenti. La destinazione urbanistica non è stata ritenuta sufficiente a provare l’uso pubblico, così come non è stato dimostrato che l’area fosse concretamente idonea a soddisfare esigenze generali, né che vi fossero interventi di assoggettamento all’uso pubblico. Non è stato altresì dimostrato un uso pubblico immemorabile caratterizzato dalla convinzione della collettività di esercitare un diritto d’uso. Ne consegue che era inconferente contestare l’assenza di una richiesta di autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico. L’ordinanza è stata quindi ritenuta affetta da eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, essendo fondata sull’erroneo presupposto della natura pubblica dell’area. È stata assorbita l’istanza di sospensione, con salvezza degli ulteriori provvedimenti che il Comune riterrà di adottare.
Osservazioni
Primo motivo - Omessa comunicazione di avvio del procedimento
La censura relativa alla violazione delle garanzie partecipative non è stata espressamente esaminata, risultando assorbita dall’accoglimento del ricorso sulla base dei vizi sostanziali dell’ordinanza.
Secondo motivo - Natura privata dell’area e prova dell’uso pubblico
Quando l’ente pubblico non è proprietario dell’area, l’uso pubblico deve essere dimostrato mediante un titolo idoneo, quale un provvedimento amministrativo, una convenzione, un atto di disposizione del privato oppure il possesso utile all’usucapione ventennale accertato con sentenza, oltre alla concreta idoneità del bene a soddisfare esigenze pubbliche. Nel caso esaminato il Comune non ha prodotto alcun titolo sufficiente.
Secondo motivo - Destinazione urbanistica a viabilità
La destinazione urbanistica dell’area a viabilità non dimostra, di per sé, la titolarità pubblica né l’assoggettamento concreto dell’area privata all’uso pubblico.
Secondo motivo - Uso pubblico immemorabile e mero transito
Il mero transito della collettività non è sufficiente a provare l’uso pubblico. Occorre anche la connotazione soggettiva consistente nella convinzione della collettività di esercitare un diritto d’uso sull’area privata, nonché la dimostrazione della concreta idoneità dell’area a soddisfare esigenze di interesse generale.
Secondo motivo - Carenza di istruttoria e motivazione
L’ordinanza è illegittima per eccesso di potere, poiché fondata sulla presunzione che l’area fosse pubblica e sul conseguente erroneo presupposto dell’assenza di autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico. Il Comune non ha inoltre indicato specifiche ragioni derivanti da limiti o prescrizioni del codice della strada.
Norme richiamate
art. 11 d.P.R. 1199/1971
La disposizione è richiamata quale base per la presentazione diretta del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
artt. 1, 7, 8 e 10 l. 241/1990
Sono richiamati dalla ricorrente in relazione alla partecipazione procedimentale e all’omessa comunicazione di avvio; la Sezione non esamina espressamente la censura, ritenendola assorbita.
artt. 1 e 3 l. 241/1990
Sono richiamati in relazione ai principi dell’azione amministrativa e all’obbligo di motivazione; la Sezione ravvisa la carenza di istruttoria e motivazione dell’ordinanza.
art. 20 d.lgs. 285/1992
La disposizione è richiamata dalla ricorrente con riferimento alla disciplina dell’occupazione della sede stradale; la Sezione rileva che l’ordinanza non indica ragioni attinenti a limiti o prescrizioni del codice della strada.
d.P.R. 495/1992
Richiamato dalla ricorrente quale regolamento di esecuzione del codice della strada.
art. 112 c.p.c.
È richiamato per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Sezione precisa di avere esaminato gli aspetti rilevanti della controversia.
Massime di principio
- Quando un’area non appartiene al patrimonio dell’ente pubblico, l’assoggettamento della stessa all’uso pubblico non può essere desunto dalla sola destinazione urbanistica o dal mero transito della collettività, ma deve essere dimostrato mediante un titolo idoneo e mediante la concreta idoneità del bene a soddisfare esigenze di interesse generale.
- La prova dell’uso pubblico di un’area privata può fondarsi su un provvedimento amministrativo, una convenzione tra privato e amministrazione, un atto di disposizione del proprietario o il possesso utile all’usucapione ventennale accertato con sentenza, purché siano dimostrati anche gli ulteriori elementi sostanziali dell’uso pubblico.
- L’uso pubblico immemorabile di un’area privata non è provato dal solo comportamento materiale del transito: occorre anche la convinzione della collettività di esercitare un diritto d’uso pubblico, desumibile dalle caratteristiche dei luoghi e dalle concrete modalità di fruizione.
- Un provvedimento che ordina la rimozione di arredi per occupazione abusiva di suolo pubblico è illegittimo se l’amministrazione non dimostra previamente la natura pubblica dell’area o il suo valido assoggettamento all’uso pubblico e fonda l’ordine sull’erroneo presupposto dell’assenza di autorizzazione.
- La destinazione urbanistica di un’area privata a viabilità non determina, da sola, né il trasferimento della proprietà all’ente pubblico né l’instaurazione di un diritto di uso pubblico.
Ordinanza di rimozione per asserita occupazione abusiva di suolo pubblico
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario proposto da una società esercente un bar contro il Comune di Spinea, avverso l’ordinanza n. 148 del 20 settembre 2022. L’ordinanza imponeva la rimozione di tavoli, sgabelli, mensole e altri arredi collocati nell’area antistante il pubblico esercizio, ritenuta dall’amministrazione suolo pubblico occupato senza autorizzazione.
Fatti e contenuto dell’ordinanza
L’area antistante il bar era utilizzata per collocare tavolini e sedute destinate ai clienti. La Polizia locale aveva accertato la presenza di una struttura fissa e di vari arredi, ritenendo che essi ostacolassero quasi completamente il passaggio pedonale e che alcune mensole sporgenti costituissero un potenziale pericolo.
Il Comune aveva quindi ordinato la rimozione degli oggetti e degli arredi e la riduzione della sporgenza delle mensole, assumendo come presupposto l’occupazione abusiva di suolo pubblico in assenza della relativa autorizzazione.
Motivi del ricorso
La società ha dedotto, in primo luogo, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento e la conseguente lesione delle garanzie partecipative.
In secondo luogo, ha contestato:
- il difetto di motivazione e di istruttoria;
- il travisamento dei fatti;
- l’erronea qualificazione dell’area come pubblica;
- l’assenza di prova dell’uso pubblico dell’area privata;
- l’omessa considerazione della documentazione tecnica e catastale attestante la natura privata dell’area;
- l’assenza di specifici riferimenti a limiti o prescrizioni del codice della strada.
È stata inoltre proposta istanza cautelare, motivata dal pregiudizio economico derivante dalla perdita dell’unico spazio esterno utilizzabile per il consumo di cibi e bevande.
Istruttoria disposta dalla Sezione
Con parere interlocutorio n. 1078 del 14 ottobre 2025, la Sezione ha rilevato che l’area risultava privata e che il Comune non aveva prodotto titoli idonei a dimostrarne l’uso pubblico. Ha quindi disposto l’acquisizione della documentazione necessaria.
Il Comune ha prodotto documentazione dalla quale risultava che il mappale 1118 era destinato a viabilità nell’ambito della strumentazione urbanistica comunale. Non sono stati tuttavia prodotti provvedimenti, convenzioni, atti di disposizione del proprietario o sentenze di accertamento dell’usucapione ventennale idonei a dimostrare l’esistenza di un diritto di uso pubblico.
Natura privata dell’area e prova dell’uso pubblico
La Sezione ha considerato pacifico che l’area, catastalmente individuata nel mappale 572 e ricompresa nel mappale 1118, fosse di proprietà privata e non appartenesse al patrimonio comunale.
In tale situazione, la dimostrazione dell’uso pubblico richiede un titolo specifico, quale:
- un provvedimento amministrativo;
- una convenzione tra privato e amministrazione;
- un atto di disposizione del proprietario;
- il possesso utile all’usucapione ventennale accertato con sentenza.
È inoltre necessaria la concreta dimostrazione che l’area sia idonea a soddisfare esigenze di interesse generale e che siano stati realizzati interventi o adottati comportamenti idonei ad assoggettarla all’uso pubblico.
La sola destinazione urbanistica a viabilità non è stata ritenuta sufficiente. Neppure il mero transito della collettività può dimostrare l’uso pubblico, in mancanza della convinzione soggettiva dei fruitori di esercitare un diritto d’uso pubblico sull’area privata.
Vizi dell’ordinanza
Secondo la Sezione, il Comune ha fondato l’ordinanza sull’erroneo presupposto che l’area fosse pubblica e che la società avrebbe dovuto richiedere un’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico.
L’amministrazione non ha assolto l’onere di dimostrare l’esistenza dell’uso pubblico e non ha indicato nel provvedimento specifiche ragioni fondate su limiti o prescrizioni del codice della strada. L’ordinanza è stata pertanto ritenuta affetta da eccesso di potere per:
- carenza di istruttoria;
- carenza di motivazione;
- erroneità del presupposto fattuale;
- travisamento della natura dell’area.
Decisione
La Sezione ha espresso parere favorevole all’accoglimento del ricorso straordinario. L’istanza di sospensione è stata dichiarata assorbita dall’accoglimento nel merito. Restano salvi gli eventuali ulteriori provvedimenti che il Comune intenderà adottare, purché fondati su una corretta istruttoria e su presupposti giuridici e fattuali adeguatamente dimostrati.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Parere · 1 apr 2026Parere n. 586/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 1 apr 2026Parere n. 587/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 1 apr 2026Parere n. 588/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 1 apr 2026Parere n. 589/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 1 apr 2026Parere n. 590/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 1 apr 2026Parere n. 591/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →