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Sentenza

Sentenza n. 1490/2026 - Napoli, Sezione 5

per la declaratoria di illegittimità del silenzio-inadempimento formatosi sull'istanza notificata il 14.08.2025 tesa ad ottenere il riesame del decreto del Prefetto di Napoli prot. n. 10678/2017/PAT/AREA III^/ PAT/AREA III TER del 30.08.2017, notificato in data 05.09.2017, nonché per l'accertamento dell'obbligo e conseguente condanna dell'Amministrazione a provvedere nei termini di legge con provvedimento espresso e motivato.

Giustizia amministrativa202507009

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull'istanza del 14 agosto 2025 volta al riesame o alla revoca degli atti relativi alla revoca della patente di guida disposta nel 2017

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha chiesto la declaratoria di illegittimità del silenzio-inadempimento formatosi sull'istanza con cui aveva domandato il riesame della revoca della patente, adottata nel 2017 in conseguenza di una condanna per violazione dell'art. 73 d.P.R. 309/1990. Ha sostenuto che la revoca originaria fosse stata disposta in applicazione dell'automatismo previsto dall'art. 120, comma 2, del Codice della strada, prima della sentenza della Corte costituzionale n. 22/2018, che aveva sostituito l'automatismo con un potere discrezionale del Prefetto, soggetto a ponderazione degli interessi e motivazione. L'Amministrazione ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per mancata notificazione dell'istanza a tutte le autorità coinvolte e, nel merito, l'inesistenza di un obbligo di provvedere su un'istanza di autotutela.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata e ha ritenuto assorbibile l'eccezione relativa all'incompletezza del contraddittorio procedimentale. In via principale ha rilevato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo: anche dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 22/2018, le controversie sulla revoca della patente, compresa la richiesta di adozione del contrarius actus e l'inerzia dell'Amministrazione rispetto a tale richiesta, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché incidono sul diritto alla libera circolazione. L'azione avverso il silenzio è esperibile davanti al giudice amministrativo soltanto quando il provvedimento espresso appartenga alla giurisdizione amministrativa. Il Collegio ha comunque ritenuto infondata la pretesa anche sotto un distinto profilo, affermando che non sussiste un obbligo generalizzato dell'Amministrazione di pronunciarsi su un'istanza di autotutela e che tale obbligo non deriva dalla sopravvenienza di una sentenza della Corte costituzionale, quando siano consolidate le situazioni giuridiche interessate. Il dispositivo, tuttavia, qualifica formalmente la decisione come rigetto. È stata richiamata la possibilità di riproporre la domanda davanti al giudice munito di giurisdizione ai sensi dell'art. 11 c.p.a.; le spese sono state regolate secondo soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 120, comma 2, Codice della strada

    il Prefetto “provvede”, anziché “può provvedere” alla revoca del titolo abilitativo alla guida

    La Corte costituzionale ha ricondotto la revoca della patente conseguente a condanna per reati in materia di stupefacenti da automatismo vincolato a potere discrezionale del Prefetto.

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    La condanna per la violazione della disposizione è stata il presupposto della revoca della patente adottata nel 2017.

  • art. 11 c.p.a.

    Consente la riproposizione della domanda davanti al giudice munito di giurisdizione dopo la declaratoria del difetto di giurisdizione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata ai fini dell'oscuramento dei dati.

Massime di principio

  • Le controversie relative alla revoca della patente di guida, anche quando riguardino l'inerzia dell'Amministrazione su una richiesta di riesame o di adozione del contrarius actus, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario quando l'atto incide sul diritto alla libera circolazione.
  • L'azione avverso il silenzio-inadempimento è esperibile davanti al giudice amministrativo soltanto quando, ove adottato, il provvedimento espresso appartenga alla giurisdizione amministrativa; non è utilizzabile per controversie rientranti nella giurisdizione ordinaria.
  • La trasformazione, per effetto di una pronuncia della Corte costituzionale, di un potere amministrativo da vincolato a discrezionale non determina automaticamente un obbligo dell'Amministrazione di riesaminare, su istanza del privato, atti ormai consolidati.
  • Non sussiste un obbligo generalizzato dell'Amministrazione di pronunciarsi su ogni istanza di autotutela, azionabile mediante ricorso avverso il silenzio.

Come è indicizzato

MateriePatenti e abilitazioni alla guidaGiurisdizione e riparto
RamiTrasporti e circolazioneProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneSilenzio della pubblica amministrazioneAutotutela decisoria

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