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Sentenza

Sentenza n. 390/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'ottemperanza: - del giudicato della sentenza del Tribunale di Catanzaro, in funzione di Giudice del lavoro, n. 17 del 10 gennaio 2024.

Giustizia amministrativa202401297

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata ottemperanza al giudicato della sentenza del Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del lavoro, n. 17 del 10 gennaio 2024

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del lavoro, n. 17 del 10 gennaio 2024. Nel corso del giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha provveduto, con adempimento depositato il 3 dicembre 2025, a dare esecuzione al titolo giudiziale. La ricorrente ha quindi confermato il carattere satisfattivo dell'adempimento, insistendo tuttavia per la rifusione delle spese di lite.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo pienamente satisfattivo l'adempimento dell'amministrazione intervenuto nelle more del giudizio. Ha tuttavia condannato il Ministero al pagamento delle spese processuali, applicando il criterio della soccombenza virtuale: l'amministrazione ha infatti ottemperato solo dopo la proposizione del ricorso, sicché la condotta anteriore all'adempimento giustificava l'addebito delle spese. Le spese sono state liquidate in complessivi € 1.286,00, oltre spese generali e accessori di legge, con rimborso del contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza proposta per ottenere l'esecuzione del giudicato.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    la dichiarazione di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. comporta l’obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale

    Quando l'amministrazione adempie integralmente nelle more del giudizio, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere e regola comunque le spese sulla base della soccombenza virtuale.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione adempie integralmente al giudicato nelle more del giudizio di ottemperanza, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione della pretesa.
  • La cessazione della materia del contendere non esclude la decisione sulle spese di lite, che devono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale.
  • Se l'amministrazione adempie al giudicato solo dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, la condotta anteriore all'adempimento giustifica, di regola, la condanna dell'amministrazione alle spese processuali.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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