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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03188/2026 del 26/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (persona offesa)

La controversia

La persona offesa impugna il decreto con cui il GIP ha accolto la richiesta di archiviazione di un procedimento iscritto contro ignoti per fatti qualificati come concorso in rapina aggravata e sequestro di persona. Deduce la violazione del diritto al contraddittorio della persona offesa ex art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p., sostenendo che la sua opposizione alla richiesta di archiviazione sia stata dichiarata inammissibile con provvedimento de plano e con motivazione apodittica. In particolare, lamenta che il giudice abbia ritenuto superflua l'integrazione investigativa richiesta, pur avendo le persone offese dichiarato di poter riconoscere gli autori e avendo chiesto, per alcuni di essi, una ricognizione fotografica. Sottolinea inoltre la contraddittorietà rispetto a una precedente ordinanza che aveva disposto la prosecuzione delle indagini con acquisizione di fotografie del personale di polizia.

La decisione

La Corte non entra nel merito della doglianza sull'opposizione, ma riqualifica l'impugnazione proposta dalla persona offesa come reclamo ex art. 410-bis c.p.p., osservando che la censura riguarda una nullità del decreto di archiviazione per avere il giudice dichiarato inammissibile l'opposizione pur senza limitarsi a rilevare la mancanza delle indicazioni prescritte dall'art. 410, comma 1, c.p.p., bensì svolgendo una valutazione prognostica sulla superfluità delle investigazioni suppletive. Conseguentemente dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Tivoli in composizione monocratica.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    richiamato nella qualificazione giuridica dei fatti contestati come concorso di persone nel reato

  • art. 628, comma 3, nn. 1, 2 e 3-bis c.p.

    richiamato come base della contestazione di rapina aggravata

  • art. 605 c.p.

    richiamato come base della contestazione di sequestro di persona

  • art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.

    richiamato dalla parte ricorrente a tutela del diritto al contraddittorio della persona offesa

  • art. 410 c.p.p.

    l'opposizione alla richiesta di archiviazione è inammissibile solo se non contiene l'oggetto dell'investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova; la Corte distingue tale ipotesi da quella in cui il giudice effettui una valutazione di superfluità delle indagini

  • art. 410-bis c.p.p.

    il decreto di archiviazione è nullo se, in presenza di opposizione, il giudice omette di pronunciarsi sull'ammissibilità o la dichiara inammissibile fuori dai casi di inosservanza dell'art. 410, comma 1; in tal caso il rimedio esperibile è il reclamo al tribunale monocratico

  • art. 410-bis c.p.p.

    nei casi di nullità di cui ai commi 1 e 2 è proponibile reclamo innanzi al tribunale in composizione monocratica

  • legge n. 103 del 2017

    richiamata per spiegare la riforma della sequenza procedimentale in materia di archiviazione e reclamo

Massime di principio

  • Quando, avverso un decreto di archiviazione, l'opponente deduce una nullità derivante dalla declaratoria di inammissibilità dell'opposizione, il rimedio corretto è il reclamo ex art. 410-bis c.p.p., non il ricorso ordinario per cassazione.
  • L'inammissibilità dell'opposizione alla richiesta di archiviazione va ricondotta alla sola omissione, da parte dell'opponente, dell'oggetto dell'investigazione suppletiva e dei relativi elementi di prova; non può essere fondata su una valutazione prognostica del giudice circa la superfluità o l'inefficacia delle indagini richieste.
  • Se il giudice, pur in presenza di opposizione, dichiara l'inammissibilità con valutazione di merito sulle investigazioni suppletive anziché limitarsi al controllo formale richiesto dall'art. 410, comma 1, c.p.p., si determina una nullità del decreto di archiviazione denunciabile con reclamo.
  • In presenza di un provvedimento di archiviazione emesso a seguito di opposizione, la corretta qualificazione del gravame dipende dal contenuto della censura e dalla natura del vizio dedotto, dovendosi privilegiare il rimedio tipico previsto dal sistema processuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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