Sentenza del 05/04/2018 n. 2165 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Contenzioso - Trattenute IRPEF da parte dell'INPS - Controversia Erario e contribuente - INPS - Estromissione - Fondamento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il rimborso di maggiori ritenute IRPEF effettuate dall'INPS sulla pensione. Il contribuente ha coinvolto l'INPS nel giudizio, ma la sentenza ha rilevato che il rapporto sostanziale relativo all'imposta intercorre tra contribuente ed Erario. L'INPS, avendo agito esclusivamente come sostituto d'imposta, ha esaurito il proprio ruolo effettuando le ritenute e versandole all'Erario, senza esercitare alcuna potestà impositiva. Inoltre, l'impugnazione di un'intimazione di pagamento è ammessa, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 546/1992, esclusivamente per vizi propri dell'atto.
La decisione
L'INPS deve essere estromesso dal giudizio per carenza di legittimazione processuale nel rapporto tributario tra contribuente ed Erario. La contestazione relativa al rimborso delle ritenute deve essere rivolta nei confronti dell'Amministrazione finanziaria competente. L'intimazione di pagamento può essere contestata soltanto per vizi propri, non per questioni riferibili ad atti impositivi precedenti, salvo i casi e i limiti riconosciuti dalla legge.
Norme richiamate
D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19
L'impugnazione dell'intimazione di pagamento è ammessa per vizi propri dell'atto.
L'intimazione di pagamento è un atto autonomamente impugnabile, ma il ricorso deve riguardare difetti propri dell'intimazione; non è possibile utilizzarlo, in via generale, per rimettere in discussione il merito di precedenti atti impositivi ormai definitivi.
Massime di principio
- Quando l'INPS opera come sostituto d'imposta, normalmente non è il soggetto responsabile della determinazione definitiva del tributo e non assume la posizione processuale dell'Erario nelle controversie sul rimborso o sulla debenza dell'IRPEF.
- Le domande relative al rapporto tributario sostanziale, come l'erroneità delle ritenute o il diritto al rimborso, devono essere indirizzate principalmente contro l'Amministrazione finanziaria competente.
- L'impugnazione di un'intimazione di pagamento deve concentrarsi sui vizi propri dell'atto, quali notificazione, identificazione del debitore, quantificazione, motivazione o prescrizione, quando rilevanti; non può diventare automaticamente un riesame del tributo originario.
- La corretta individuazione del soggetto legittimato passivamente è essenziale: il sostituto d'imposta può essere estromesso quando abbia soltanto effettuato e versato le ritenute senza esercitare poteri impositivi.
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