Sentenza n. 2353/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso per ottemperanza, compensando integralmente le spese di primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (appellante privato)
Prevale il privato
La controversia
L’appellante ha censurato la sentenza del TAR esclusivamente nella parte relativa alla compensazione integrale delle spese processuali. Il giudizio di primo grado aveva accertato l’inadempimento del Ministero all’obbligo di dare esecuzione a una sentenza del giudice del lavoro, notificata all’Amministrazione nel 2022, concernente il pagamento di somme liquidate in favore della ricorrente. Secondo l’appellante, l’integrale accoglimento della domanda e il comportamento non giustificato dell’Amministrazione imponevano la condanna alle spese ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c.; non potevano invece giustificare la compensazione le difficoltà organizzative interne del Ministero, l’elevato numero di controversie, la carenza di risorse, la serialità del contenzioso o la difficoltà di evadere tempestivamente le richieste. È stata inoltre dedotta l’assenza di particolare complessità della controversia e l’interesse significativo all’esecuzione del giudicato, avente ricadute sulla carriera e sulla posizione pensionistica dell’appellante. La richiesta era di liquidare le spese del primo grado in euro 3.613,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
La decisione
L’appello è stato accolto e la sentenza di primo grado è stata parzialmente riformata limitatamente alla regolazione delle spese. Il Consiglio di Stato ha chiarito che anche nel processo amministrativo la liquidazione delle spese deve essere effettuata considerando i parametri del D.M. 55/2014 e le caratteristiche concrete della controversia. La condanna del soccombente non è tuttavia assoluta, potendo il giudice disporre la compensazione nei casi previsti dalla legge, tra cui la soccombenza reciproca, l’assoluta novità della questione, il mutamento della giurisprudenza o altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. Nel caso concreto, la compensazione integrale disposta dal TAR non è stata mantenuta: il Ministero è stato condannato a rifondere le spese del primo grado. Tuttavia, la somma richiesta dall’appellante è stata ritenuta eccessiva, perché la controversia non presentava particolare complessità ed era caratterizzata da elevata serialità e pronta risoluzione. Le spese del primo grado sono state quindi liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del grado d’appello, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato eventualmente versato per entrambi i gradi.
Norme richiamate
art. 91 c.p.c.
La regola della condanna alle spese a carico della parte soccombente trova applicazione anche nel processo amministrativo, salvo i casi in cui ricorrano ragioni legittimanti la compensazione.
art. 92 c.p.c.
La compensazione delle spese costituisce deroga alla regola della soccombenza e richiede i presupposti previsti dalla legge, tra cui la soccombenza reciproca, l’assoluta novità della questione, il mutamento della giurisprudenza o analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
D.M. 10 marzo 2014, n. 55
«delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata, dell’importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell’affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate»
I parametri ministeriali costituiscono il riferimento per la liquidazione giudiziale delle spese, consentendo di valorizzare le peculiarità concrete della controversia, inclusa la sua complessità e serialità.
art. 4, comma 1, D.M. 10 marzo 2014, n. 55
Nella liquidazione del compenso il giudice deve considerare le caratteristiche concrete dell’attività difensiva e della controversia; uno scostamento apprezzabile dai valori medi richiede l’indicazione dei criteri utilizzati.
art. 2233, comma 2, c.c.
Pur in assenza di vincoli di inderogabilità dei minimi tariffari, non possono essere liquidate somme praticamente simboliche e non conformi al decoro professionale.
art. 9, comma 1, l. n. 27/2012
Ha abrogato il sistema delle tariffe professionali, nel cui contesto i parametri ministeriali operano come criteri di orientamento e misura economica standard della prestazione.
art. 24 l. n. 794/1942
È richiamato quale disposizione del previgente sistema fondato sull’inderogabilità dei minimi tariffari, non più vigente nel sistema considerato.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo il giudice deve regolare le spese considerando i parametri del D.M. 55/2014 e le caratteristiche concrete della controversia, senza che tali parametri incidano sul distinto rapporto contrattuale tra avvocato e cliente.
- La condanna della parte soccombente alle spese costituisce la regola, ma non è inderogabile: la compensazione, totale o parziale, è ammessa solo nei casi previsti dalla legge, tra cui la soccombenza reciproca, l’assoluta novità della questione, il mutamento della giurisprudenza o altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
- La serialità di controversie aventi oggetto e questioni sostanzialmente identici può essere valorizzata nella liquidazione delle spese, perché denota una ridotta complessità e una pronta risoluzione della controversia; essa può giustificare una liquidazione inferiore ai valori richiesti, ma non determina automaticamente la compensazione integrale delle spese.
- In assenza di vincoli tariffari inderogabili, i valori e le percentuali del D.M. 55/2014 costituiscono criteri di orientamento e una misura economica standard della prestazione; uno scostamento apprezzabile dai valori medi deve essere motivato, mentre la liquidazione non può ridursi a somme meramente simboliche e lesive del decoro professionale.
- Le difficoltà organizzative interne dell’amministrazione e l’elevato numero di controversie non giustificano, di per sé, la compensazione delle spese a danno della parte vittoriosa, soprattutto quando l’amministrazione sia rimasta inadempiente rispetto a un obbligo derivante da un giudicato.
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