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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26995/2022 del 14/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La contribuente aveva chiesto il rimborso dell'IVA versata per l'anno 2012 per Euro 23.362,00. L'Ufficio aveva accolto solo parzialmente l'istanza, riconoscendo Euro 6.029,73 e negando il rimborso per le somme riferite ad attività che, secondo l'Amministrazione, rientravano nel regime del pro rata, in particolare l'attività agrituristica didattica. La contribuente sosteneva invece che tale attività non dovesse essere inclusa nel pro rata, richiamando l'art. 10, n. 20, del D.P.R. n. 633 del 1972. Dopo l'accoglimento del ricorso in primo grado e il rigetto dell'appello dell'Ufficio da parte della CTR Sicilia, l'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 19, comma 5, e 19-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, sostenendo che la CTR avesse errato nell'escludere i proventi dell'attività agrituristica didattica dal calcolo del pro rata di detraibilità dell'IVA.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia. Ha osservato che l'art. 19-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 esclude dal pro rata solo alcune operazioni esenti indicate dall'art. 10, numeri da 1 a 9, quando siano oggetto dell'attività propria del soggetto passivo o accessorie alle operazioni imponibili; viceversa, le attività didattiche richiamate dalla contribuente rientrano nell'art. 10, comma 1, n. 20, e quindi non sono tra quelle escluse dal meccanismo del pro rata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., rigettando l'originario ricorso della contribuente. Ha inoltre compensato integralmente le spese dei gradi di merito e ha condannato la contribuente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 2.300.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato utilizzato come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto tributario.

  • art. 19, comma 5, D.P.R. n. 633 del 1972

    È richiamato dall'Agenzia come norma violata nella disciplina della detrazione IVA e del regime del pro rata.

  • art. 19-bis, D.P.R. n. 633 del 1972

    La Corte lo interpreta nel senso che, ai fini del pro rata, sono escluse solo le operazioni esenti indicate nei numeri da 1 a 9 dell'art. 10 quando ricorrano i presupposti previsti; le attività didattiche ex n. 20 non rientrano tra le esclusioni.

  • art. 10, comma 1, n. 20, D.P.R. n. 633 del 1972

    La Corte rileva che le attività didattiche dedotte dalla contribuente ricadono in tale previsione e non sono escluse dal pro rata.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    La Corte, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso la causa nel merito senza rinvio.

Massime di principio

  • Nel regime IVA del pro rata, l'esclusione dal calcolo riguarda solo le operazioni esenti tassativamente indicate dalla disciplina applicabile; non è consentita un'estensione analogica a prestazioni esenti diverse da quelle espressamente considerate.
  • Se una prestazione esente rientra in una previsione normativa diversa da quelle richiamate dalla regola di esclusione del pro rata, essa deve essere inclusa nel calcolo della percentuale di detrazione, salvo diversa previsione espressa.
  • Quando la controversia è definibile sulla base della corretta interpretazione delle norme applicabili e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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