Sentenza del 03/10/2016 n. 236 - Comm. Trib. Prov. Lecco
Estinzione società - Credito IVA - Liquidatore - Per conto della società cessata - Legittimazione - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso introduttivo è stato dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 2495 cod. civ., una società cessata non può formulare nuove richieste di rimborso a proprio nome e il liquidatore-socio non è legittimato ad agire quando risulta aver operato esclusivamente per conto della società estinta, senza far valere un diritto proprio.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente pretendeva il riconoscimento o il rimborso di un credito IVA agendo esclusivamente per conto della società, ormai cancellata dal registro delle imprese e quindi estinta. La questione centrale riguardava la legittimazione del liquidatore-socio a proporre la domanda dopo l'estinzione della società.
Norme richiamate
Art. 2495 cod. civ.
Dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, nei limiti di quanto da questi riscosso in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi.
La cancellazione determina l'estinzione della società e impedisce di proporre, in nome della società cessata, nuove domande giudiziali, incluse quelle relative al rimborso di un credito IVA. Il liquidatore non conserva una legittimazione generale ad agire per conto della società estinta, salvo che faccia valere una posizione giuridica propria o una diversa legittimazione riconosciuta dalla legge.
Massime di principio
- Dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, le domande riferite a diritti della società estinta non possono normalmente essere presentate in suo nome.
- Il liquidatore, anche se socio, deve dimostrare di agire per un diritto proprio o in base a una specifica legittimazione: la precedente qualità di rappresentante della società non è sufficiente.
- Per evitare l'inammissibilità, una richiesta di rimborso IVA maturata dalla società deve essere verificata sotto il profilo della titolarità del diritto e dell'eventuale successione dei soci o di altri soggetti legittimati dopo l'estinzione.
- L'azione proposta esclusivamente per conto della società cessata è inammissibile, indipendentemente dalla possibile esistenza sostanziale del credito IVA.
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