Cassazione Penale, Ordinanza n. 06627/2025 del 18/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (autorità di prevenzione)
La controversia
Il ricorrente impugnava il decreto della Corte di appello che aveva confermato il decreto del Tribunale di Torino applicativo della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Con un unico motivo denunciava la violazione degli artt. 1, 4 e 10 del d.lgs. n. 159 del 2011, contestando la qualificazione di pericolosità e l'attualità della pericolosità sociale. La Corte di cassazione ha rilevato che il motivo era manifestamente infondato e privo di specificità: il giudice della prevenzione può valorizzare, anche nei casi di pericolosità generica, condanne definitive ma anche elementi tratti da procedimenti penali in corso o da dati conoscitivi non ancora vagliati in sede penale, purché sorretta da congrua motivazione; inoltre, nel ricorso per cassazione in materia di prevenzione è deducibile soltanto la violazione di legge, non il vizio di motivazione, salvo il caso di motivazione inesistente o meramente apparente. La memoria difensiva, che richiamava un provvedimento della Corte di appello di Torino e ne produceva il dispositivo, è stata ritenuta inammissibile perché introduceva materiale che richiedeva una valutazione di merito e non documenti utilizzabili nel giudizio di legittimità. Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la motivazione della Corte di appello nel confermare la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, perché fondata sia su condanne definitive sia su elementi desunti da procedimenti in corso, e ha escluso che nel giudizio di legittimità in materia di prevenzione fosse deducibile un generico vizio di motivazione. La produzione documentale allegata in memoria è stata reputata non scrutinabile in cassazione perché comportava un apprezzamento di merito. Il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 1 d.lgs. n. 159/2011
Individua le categorie di pericolosità rilevanti ai fini delle misure di prevenzione; il giudice può ricondurre il proposto a tali categorie anche senza pregresse condanne definitive, se la valutazione è congruamente motivata.
art. 4 d.lgs. n. 159/2011
Norma richiamata per la qualificazione della pericolosità del proposto; la Corte ribadisce che tale qualificazione può fondarsi anche su elementi diversi da sentenze definitive.
art. 10 d.lgs. n. 159/2011
Delimita il ricorso per cassazione in materia di prevenzione ai soli motivi di violazione di legge.
art. 7, comma 1, d.lgs. n. 159/2011
Impone al giudice un provvedimento motivato nell'ambito della prevenzione.
art. 10, comma 2, d.lgs. n. 159/2011
Richiede che il decreto di appello sia motivato.
art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159/2011
Rende deducibile in cassazione soltanto la violazione di legge nei procedimenti di prevenzione.
art. 27, comma 2, d.lgs. n. 159/2011
Conferma il regime dei motivi deducibili in cassazione in materia di misure di prevenzione.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Il vizio di motivazione non è deducibile nel ricorso per cassazione contro provvedimenti di prevenzione, salvo la motivazione mancante o apparente come violazione dell'obbligo di provvedere.
art. 125, comma 3, c.p.p.
Il decreto deve essere motivato; la sua mancanza o mera apparenza integra violazione di legge.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di prevenzione il giudice può fondare la valutazione di pericolosità anche su condanne definitive e su elementi tratti da procedimenti penali non definitivi, oltre che su dati conoscitivi non ancora vagliati in sede penale, purché la decisione sia sorretta da motivazione congrua.
- Nel ricorso per cassazione avverso provvedimenti in materia di misure di prevenzione è deducibile solo la violazione di legge; il vizio di motivazione è inammissibile, salvo i casi di motivazione inesistente o meramente apparente, che si traducono in violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato.
- La mera genericità delle censure sulla qualificazione del soggetto e sull'attualità della sua pericolosità sociale non consente il superamento del vaglio di specificità del ricorso per cassazione in materia di prevenzione.
- In sede di legittimità non possono essere introdotti documenti che richiedano una nuova valutazione di merito delle risultanze già esaminate dai giudici territoriali; sono ammissibili solo documenti non utilizzabili prima e non incidenti su apprezzamenti di fatto.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa per l'evidenza dell'inammissibilità, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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