Cassazione Penale, Sentenza n. 26106/2025 del 16/07/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza di convalida dell'arresto eseguito il 15 aprile 2025 per fatti di violenza verificatisi durante il derby Lazio-Roma del 13 aprile 2025. Denunciano violazione di legge (art. 8, commi 1-bis e 1-ter, l. n. 401/1989) e carenza di motivazione circa la "persistente attualità della necessità e urgenza" richiesta per l'arresto cd. differito: sostennero che l'identificazione è avvenuta solo il giorno successivo mediante visione di filmati, e che mancano le circostanze oggettive che giustifichino l'impossibilità di procedere all'arresto nell'immediatezza per "ragioni di sicurezza e incolumità pubblica". In subordine hanno sollevato questione di illegittimità costituzionale dell'art. 8 per violazione dell'art. 13 Cost.
La decisione
La Corte ha ritenuto i ricorsi fondati e ha annullato senza rinvio l'ordinanza nella parte relativa alla convalida dell'arresto. Ha ritenuto che l'arresto differito è legittimo solo se, oltre all'identificazione degli autori, siano indicati specifici elementi di fatto che dimostrino l'impossibilità di procedere nell'immediatezza per comprovate "ragioni di sicurezza o incolumità pubblica" e la persistenza, al momento dell'esecuzione, di una situazione di necessità e urgenza tale da non consentire l'attivazione dell'ordinario procedimento giudiziario. L'ordinanza impugnata si è limitata a fare riferimento all'identificazione tramite video entro 48 ore, senza motivare la condizione oggettiva di necessità/urgenza persistente; pertanto manca il presupposto richiesto dall'art. 8 l. 401/1989 e dall'art. 13 Cost., con conseguente annullamento della convalida.
Norme richiamate
legge n. 401 del 13 dicembre 1989, art. 8, commi 1-bis e 1-ter
ragioni di sicurezza e incolumità pubblica
L'art. 8 autorizza l'arresto differito solo se l'impossibilità di agire nell'immediatezza deriva da specifiche ragioni di sicurezza o incolumità pubblica e se persiste una situazione di necessità e urgenza al momento dell'esecuzione; tali circostanze devono risultare da elementi di fatto concreti e motivati.
art. 13 Costituzione
solo in caso di necessità e urgenza
L'art. 13 richiede che le limitazioni della libertà personale operate dalla polizia, in casi eccezionali, siano fondate sui canoni di eccezionalità, necessità, urgenza e tassatività; la ricorrenza di tali presupposti deve essere verificata in concreto e rappresentata al giudice affinché possa riscontrarne la legittimità.
Corte Costituzionale, sent. n. 515 del 1990
Giurisprudenza che sottolinea la finalità dell'art. 13 Cost. di tutelare la persona da detenzioni illegittime e dall'uso arbitrario del potere di polizia; evidenzia il carattere provvisorio e il rigore procedurale richiesto per i provvedimenti della polizia.
Corte Costituzionale, sent. n. 41 del 2022
Riafferma che i presupposti dell'arresto e del fermo devono rispondere ai criteri di eccezionalità, necessità, urgenza e tassatività dettati dall'art. 13 Cost., richiedendo requisiti di certezza e inequivocità nella norma e la verifica concreta da parte della polizia.
Cassazione, Sez. 6, n. 2633 del 16/12/2015 (Mangiatordi)
Precedente di merito che stabilisce che per la legittimità dell'arresto ritardato in manifestazioni sportive è necessario desumere l'impossibilità di procedere nell'immediatezza da specifici elementi di fatto e la persistenza di motivi di necessità e urgenza tali da non consentire l'attesa dell'ordinario procedimento cautelare.
Massime di principio
- L'arresto differito è ammissibile solo se la polizia indica elementi di fatto concreti che dimostrino l'impossibilità di intervenire immediatamente per comprovate ragioni di sicurezza o incolumità pubblica.
- Deve essere esplicitata e motivata la persistenza, al momento dell'esecuzione dell'arresto, di una situazione di necessità e urgenza tale da non poter attendere l'intervento dell'autorità giudiziaria; la mera identificazione successiva tramite video non è di per sé sufficiente.
- In assenza di adeguata motivazione sulle ragioni oggettive dell'arresto ritardato, la convalida giudiziaria può essere annullata; perciò, quando l'identificazione avviene dopo i fatti, l'opzione più sicura è attivare l'ordinario procedimento per misure cautelari salvo che sussistano fatti eccezionali documentati.
- La documentazione da parte della polizia giudiziaria deve contenere riferimenti fattuali precisi (circostanze eccezionali, rischio concreto per l'ordine o sicurezza) per consentire al giudice la verifica della sussistenza dei presupposti costituzionali e di legge.
- Il canone della tassatività (art. 13 Cost.) impone che i limiti alla libertà personale adottati dalla polizia siano riservati a situazioni chiaramente individuate e motivate; in dubbio, prevale la tutela della libertà personale.
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