Ordinanza n. 680/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, I) con il ricorso introduttivo: - del provvedimento del Prefetto di Caserta prot. n. 114160 del 21.8.2025 notificato il successivo 19.09.2025 recante il divieto di svolgere l'attività di noleggio presso i locali di Casal di Principe; II) con i motivi aggiunti: - del decreto della Prefettura di Caserta, prot. n. 0002597 (Uscita) del 9.1.2026, notificato in data 9.2.2026, con il quale è stato disposto nuovamente il divieto di esercitare l’attività di noleggio veicoli senza conducente nei locali siti in Casal di Principe alla via Circumvallazione n. 15-17, - di ogni atto presupposto, connesso e conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio che vieta l'esercizio dell'attività di noleggio veicoli senza conducente in locali siti in Casal di Principe
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato, con ricorso introduttivo, il primo divieto prefettizio di svolgere l'attività di noleggio presso i locali indicati e, con motivi aggiunti, il successivo decreto del 9 gennaio 2026, nuovamente recante il divieto di esercitare l'attività di noleggio veicoli senza conducente. La domanda cautelare proposta con i motivi aggiunti era fondata, in sostanza, su censure di difetto di istruttoria e di motivazione, nonché sull'illegittimità del nuovo provvedimento quale possibile elusione di una precedente ordinanza cautelare del TAR. Venivano inoltre in rilievo il decorso del termine di 60 giorni dalla presentazione della SCIA e l'affidamento del privato nella stabilità del titolo abilitativo.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris. Ha qualificato il nuovo divieto come esercizio del potere di autotutela, non elusivo della precedente ordinanza cautelare, ritenendo tale potere esercitabile anche dopo il decorso del termine di 60 giorni dalla presentazione della SCIA previsto dall'art. 2 del d.P.R. n. 481/2001. In sede sommaria, il provvedimento è apparso correttamente motivato e istruito quanto alle esigenze di pubblica sicurezza, desunte da procedimenti penali, controlli riguardanti soggetti gravati da precedenti di polizia e dalla prosecuzione dell'attività nonostante la notifica del primo divieto, condotta ritenuta indicativa della volontà di sottrarsi alle disposizioni dell'autorità. Il giudice ha inoltre rilevato che alcuni procedimenti penali riguardavano vicende connesse al settore del noleggio auto, elemento idoneo a corroborare la valutazione ostativa. Ha ritenuto compatibile con l'ampia discrezionalità prefettizia in materia di autorizzazioni di pubblica sicurezza lo scrutinio dei requisiti attitudinali dell'operatore e ha considerato il provvedimento prima facie immune dalle censure di difetto di istruttoria e motivazione. Quanto al periculum in mora, l'interesse economico dell'impresa è stato ritenuto recessivo rispetto all'interesse pubblico alla sicurezza e all'ordine pubblico, in un settore caratterizzato da beni di rilevante valore economico e soggetto a controllo permanente. Spese della fase cautelare compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda è stata esaminata secondo i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
art. 2 d.P.R. n. 481/2001
termine di 60 giorni dalla presentazione della SCIA
Il potere prefettizio qualificato come autotutela è stato ritenuto esercitabile anche dopo il decorso del termine di 60 giorni dalla presentazione della SCIA.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati.
Massime di principio
- Il nuovo provvedimento prefettizio adottato dopo una precedente ordinanza cautelare non è elusivo del giudicato cautelare quando costituisce un autonomo esercizio del potere di autotutela fondato su una rinnovata istruttoria e su una nuova motivazione.
- In materia di autorizzazioni di pubblica sicurezza, la Prefettura dispone di ampia discrezionalità nella valutazione dei requisiti attitudinali dell'aspirante, sicché il sindacato cautelare deve verificare soprattutto la presenza di un'istruttoria non manifestamente carente e di una motivazione non apparente.
- Il potere prefettizio di autotutela in materia di pubblica sicurezza può essere esercitato anche dopo il decorso del termine di 60 giorni dalla presentazione della SCIA previsto dall'art. 2 del d.P.R. n. 481/2001.
- Procedimenti penali, precedenti di polizia e condotte successive incompatibili con le prescrizioni dell'autorità possono concorrere, nell'ambito di un quadro istruttorio complessivo, a fondare una valutazione prefettizia ostativa all'esercizio dell'attività di noleggio veicoli senza conducente.
- Nel bilanciamento cautelare, l'interesse economico dell'operatore privato può essere recessivo rispetto all'interesse pubblico alla sicurezza e all'ordine pubblico quando l'attività riguarda beni di rilevante valore economico ed è soggetta a controllo permanente.
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