Cassazione Civile, Ordinanza n. 28922/2023 del 18/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IMU relativo all’anno 2012 emesso da un comune nei confronti di una società contribuente. Il ricorso era stato respinto in primo grado e la decisione confermata in appello; la società ha quindi proposto ricorso per cassazione. Nel corso del giudizio di legittimità la ricorrente ha però depositato istanza di definizione agevolata della lite tributaria, corredata della documentazione attestante il versamento della rata e dalla rinuncia al giudizio, ai sensi della legge n. 197 del 2022. Il comune ha resistito con controricorso. La Corte ha preso atto che l’ente aveva adottato un regolamento per la definizione agevolata e che non risultava ancora un provvedimento di diniego dell’ente impositore.
La decisione
La Corte ha dichiarato l’estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata della controversia tributaria ai sensi dell’art. 1, commi 194 e 198, della l. n. 197 del 2022, rilevando che il condono si perfeziona secondo la disciplina richiamata. Ha inoltre disposto che le spese restino a carico di chi le ha anticipate, in applicazione dell’art. 1, comma 197, della medesima legge. Ha escluso il raddoppio del contributo unificato perché tale misura si applica solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e non può essere estesa analogicamente alla definizione agevolata.
Norme richiamate
l. n. 197 del 2022, art. 1, commi 194 e 198
La definizione agevolata della controversia, una volta perfezionata secondo la disciplina richiamata, comporta l'estinzione del giudizio.
l. n. 197 del 2022, art. 1, comma 197
Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate.
l. n. 197 del 2022, art. 1, comma 201
L'eventuale diniego dell'ente impositore può essere impugnato dal contribuente, anche unitamente al provvedimento oggetto della definizione.
Massime di principio
- Quando risulta perfezionata la definizione agevolata di una controversia tributaria prevista dalla legge speciale, il giudizio di legittimità deve essere dichiarato estinto senza esame del merito del ricorso.
- La mancata adozione immediata di un diniego da parte dell’ente impositore non impedisce la chiusura del giudizio se la procedura di definizione è stata attivata secondo legge; l’eventuale diniego potrà essere successivamente impugnato.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica oltre i casi espressamente previsti dalla legge e non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica in presenza di estinzione per definizione agevolata.
- In tema di definizione agevolata delle liti tributarie, le spese seguono la disciplina speciale della legge di riferimento e restano a carico di chi le ha anticipate.
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