Sentenza n. 867/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di rigetto dell’istanza di aggiornamento e contestuale revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui la Questura di Bergamo aveva respinto l’istanza di aggiornamento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e ne aveva disposto la revoca, ai sensi dell’art. 9, commi 4 e 7, del d.lgs. 286/1998, ritenendo sussistente la pericolosità sociale dello straniero in ragione di plurime condanne, in particolare per reati di acquisto, detenzione, trasporto, importazione e cessione di sostanze stupefacenti, oltre a una condanna per rissa aggravata. Con un unico articolato motivo il ricorrente ha dedotto violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, omessa valutazione della memoria difensiva e della documentazione prodotta, carenza di motivazione, difetto di istruttoria, eccesso di potere, illogicità e contraddittorietà. Ha sostenuto che l’Amministrazione avrebbe considerato automaticamente le condanne penali, senza formulare un concreto e attuale giudizio di pericolosità; che le condanne risalivano a fatti riconducibili a un’unica vicenda e a un circoscritto periodo temporale; che la pena era stata espiata con esito positivo dell’affidamento in prova ai servizi sociali; che non erano state commesse ulteriori condotte illecite; e che non erano stati adeguatamente valutati il lungo soggiorno in Italia, la moglie, i tre figli, l’attività lavorativa e il radicamento sociale e familiare. Ha inoltre lamentato che la Questura non avesse adeguatamente ponderato tali elementi e avesse omesso di considerare che, pur conoscendo da tempo le condanne, non aveva precedentemente revocato il titolo.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha affermato che il diniego e la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non possono fondarsi sul solo dato formale delle condanne penali, ma richiedono un concreto giudizio di pericolosità sociale, motivato anche in relazione alla durata del soggiorno e all’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero. Nel caso concreto ha ritenuto che la Questura avesse correttamente ricostruito la vicenda penale, distinguendo le diverse sentenze di condanna e rilevando che il riconoscimento della continuazione incide soltanto sulla quantificazione della pena e non elimina la pluralità dei fatti criminosi. La motivazione amministrativa è stata ritenuta non automatica, poiché aveva valorizzato natura, gravità, pluralità, contesto e modalità delle condotte, consistenti in molteplici reati relativi a ingenti quantitativi di stupefacenti, protratti dal 2015 al 2017, nonché la pena complessiva di cinque anni e dieci mesi. Il Tribunale ha escluso che l’esito positivo dell’affidamento in prova imponesse una diversa conclusione, sottolineando l’autonomia tra la valutazione penale relativa all’esecuzione della pena e quella amministrativa concernente l’inserimento sociale e il rispetto delle regole di convivenza. Ha inoltre ritenuto adeguato il bilanciamento previsto dall’art. 9 del d.lgs. 286/1998: la Questura aveva considerato il soggiorno regolare, l’attività lavorativa e i legami familiari, ma li aveva ritenuti recessivi rispetto all’esigenza di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. La mancata convivenza con i figli minori e la loro omessa indicazione nell’istanza di aggiornamento sono state valorizzate a sostegno della ragionevolezza del bilanciamento. Conseguentemente, il giudice ha ritenuto non necessaria una più approfondita confutazione delle osservazioni procedimentali. Il ricorrente è stato condannato a rifondere alle Amministrazioni resistenti i due terzi delle spese di lite, liquidate in 1.500 euro oltre oneri di legge, con compensazione della restante parte.
Norme richiamate
art. 9, comma 4, d.lgs. 286/1998
il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato; nel valutare la pericolosità si tiene conto anche di eventuali condanne, anche non definitive, per i reati previsti dagli artt. 380 e 381 c.p.p., nei limiti indicati dalla norma
La disposizione non consente un automatismo fondato sulle sole condanne penali, ma impone un concreto giudizio di pericolosità sociale, da motivare considerando anche durata del soggiorno e inserimento sociale, familiare e lavorativo.
art. 9, comma 7, lettera c), d.lgs. 286/1998
il permesso di soggiorno di lungo periodo è revocato quando mancano o vengono a mancare le condizioni per il rilascio di cui al comma 4
La revoca è legittima quando una valutazione concreta e motivata evidenzi il venir meno delle condizioni di sicurezza e di ordine pubblico richieste per il rilascio del titolo.
art. 10-bis l. 241/1990
La doglianza relativa all’omessa considerazione delle osservazioni procedimentali non conduce all’annullamento quando il provvedimento contiene una valutazione adeguata degli elementi rilevanti e il giudice ritiene non necessaria una più approfondita confutazione delle osservazioni.
art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990
Le plurime condanne per importazione, acquisto, detenzione, trasporto e cessione di sostanze stupefacenti, valutate per gravità, pluralità e modalità delle condotte, possono concorrere a fondare il giudizio amministrativo di pericolosità sociale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La sentenza dispone l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
La sentenza dispone l’oscuramento dei dati identificativi della parte in ragione della natura dei dati giudiziari trattati.
Massime di principio
- La revoca o il diniego del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non possono essere fondati sul mero automatismo derivante dall’esistenza di condanne penali, ma richiedono un giudizio concreto, attuale e motivato di pericolosità sociale.
- Nel valutare la pericolosità sociale ai fini dell’art. 9 del d.lgs. 286/1998, l’Amministrazione può valorizzare congiuntamente la natura, la gravità, la pluralità, la durata, il contesto e le modalità delle condotte criminose, nonché la pena complessivamente inflitta.
- Il riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati non elimina la pluralità dei fatti criminosi ai fini della valutazione amministrativa della pericolosità sociale, incidendo esclusivamente sulla quantificazione della pena.
- La valutazione penale favorevole connessa all’esito positivo dell’affidamento in prova ai servizi sociali non vincola l’Autorità amministrativa, poiché il giudizio penale sull’esecuzione della pena e quello amministrativo sull’inserimento sociale e sul rispetto delle regole di convivenza perseguono finalità diverse.
- Il giudizio di pericolosità sociale deve essere bilanciato con la durata del soggiorno e con l’inserimento familiare, sociale e lavorativo dello straniero; tuttavia tali elementi possono essere ritenuti recessivi rispetto alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica quando la motivazione amministrativa esponga in modo non manifestamente irragionevole le ragioni della prevalenza dell’interesse pubblico.
- La mancata o non dettagliata confutazione delle osservazioni presentate ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990 non determina l’illegittimità del provvedimento quando l’Amministrazione abbia comunque esaminato gli elementi sostanziali rilevanti e fornito una motivazione complessiva adeguata.
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